Legge fondamentale per la Repubblica Federale Tedesca

La versione tedesca è tratta dal sito web ufficiale del Bundestag.

La bozza della versione italiana è stata approntata dal curatore, sulla scorta della versione francese

realizzata sotto la direzione del professor C. Autexier, per conto dell’Ufficio stampa e informazione del

Governo federale tedesco traduzione, e reperibile nel sito dell’Università della Saar;

nonché sulla scorta della versione inglese (aggiornata al 1990, e rivista nel 1991 dal ministero federale

degli interni) reperebile nel sito: http://www.constitution.org/cons/germany.txt .

La rubricazione degli articoli della versione italiana tiene conto di quella utilizzata nelle succitate versioni francese e inglese.

Tratta dalla banca documenti del Consiglio regionale del Veneto, Le costituzioni degli altri.

LEGGE FONDAMENTALE PER

LA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

23 maggio 1949

LA LEGGE FONDAMENTALE PER

LA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

23 maggio 1949

Preambolo

  1. I diritti fondamentali
  2. Il Bund e i Länder

III. Il Bundestag

  1. Il Bundesrat

IVa. La commissione comune

  1. Il Presidente federale
  2. Il Governo federale

VII. La legislazione federale

VIII. L’esecuzione delle leggi federali e l’amministrazione federale

VIIIa. Compiti in collaborazione

  1. La giurisdizione
  2. Le finanze

Xa. Lo stato di difesa

  1. Disposizioni transitorie e finali.

PREAMBOLO

Cosciente della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace del mondo in qualità di membro di eguale diritti in un’Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, questa Legge fondamentale.

I tedeschi nei Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein e Thüringen hanno conseguito l’unità e la libertà della Germania con una libera autodeterminazione.

La presente Legge fondamentale è perciò valida per l’intero popolo tedesco.

  1. I DIRITTI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 [Protezione della dignità umana]

(1) La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.

(2) Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.

(3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili.

ARTICOLO 2 [Diritti di libertà]

(1) Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l’ordinamento costituzionale o la legge morale.

(2) Ognuno ha diritto alla vita e all’integrità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Solo la legge può limitare questi diritti.

ARTICOLO 3 [Uguaglianza davanti alla legge]

(1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.

(2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l’eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.

(3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.

ARTICOLO 4 [Libertà di opinione, coscienza e fede]

(1) La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili.

(2) È garantito il libero esercizio del culto.

(3) Nessuno può essere costretto contro la sua coscienza al servizio armato in tempo di guerra. I particolari sono stabiliti con legge federale.

ARTICOLO 5 [Libertà di opinione]

(1) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.

(2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto al rispetto dell’onore della persona.

(3) L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi. La libertà d’insegnamento non dispensa dalla fedeltà alla Costituzione.

ARTICOLO 6 [Matrimonio e famiglia]

(1) Il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale.

(2) La cura e l’educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ed un loro precipuo dovere. La comunità statale vigila sul modo con i quale essi svolgono la loro funzione.

(3) I figli possono essere separati dalla loro famiglia contro il volere delle persone che ne hanno la patria potestà solo in forza di una legge, nel caso che gli aventi il diritto dell’educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che, per altri motivi, i figli corrano il rischio di venir trascurati.

(4) Ogni madre ha diritto alla protezione e all’assistenza della comunità.

(5) La legge assicura ai figli naturali le stesse condizioni di sviluppo, fisico e morale, nonché la stesso status sociale, sanciti per i figli legittimi.

ARTICOLO 7 [Istruzione scolastica]

(1) L’intera organizzazione scolastica è sottoposta alla sorveglianza dello Stato.

(2) Le persone che hanno la patria potestà hanno il diritto di decidere in ordine alla partecipazione del fanciullo all’insegnamento religioso.

(3) L’insegnamento religioso è materia ordinaria d’insegnamento nelle scuole pubbliche, a eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di controllo dello Stato, l’insegnamento religioso è impartito in conformità ai princìpi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà a impartire l’insegnamento religioso.

(4) È garantito il diritto d’istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell’autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L’autorizzazione deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l’autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata.

(5) Una scuola primaria privata può essere autorizzata solo se l’amministrazione scolastica gli riconosce un particolare interesse pedagogico, oppure se coloro che hanno la patria potestà chiedono di istituire una scuola interconfessionale, confessionale o filosofica, sempre che nel comune non esista già una scuola primaria pubblica.

(6) Le scuole propedeutiche sono abolite.

ARTICOLO 8 [Libertà di riunione]

(1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi, liberamente e senza armi, senza preavviso o autorizzazione.

(2) Per le riunioni all’aperto questo diritto può essere limitato con legge o in base ad una legge.

ARTICOLO 9 [Libertà di associazione]

(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di costituire associazioni e società.

(2) Sono proibite le associazioni i cui scopi o la cui attività contrastino con le leggi penali o siano dirette contro l’ordinamento costituzionale, o contro il principio della comprensione fra i popoli.

(3) Il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. Gli accordi che tentano di limitare o escludere tale diritto, sono nulli e sono illegali le misure adottate a tale scopo. I provvedimenti adottati in forza degli articoli 12a, 35, secondo e terzo comma, 87a, quarto comma e 91, non possono essere diretti contro i conflitti di lavoro condotti dalle associazioni di cui al primo periodo (del presente comma) al fine di salvaguardare e migliorare le condizioni economiche e del lavoro.

ARTICOLO 10 [Segreto postale]

(1) Il segreto della corrispondenza e così pure il segreto postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili.

(2) Limitazioni possono essere poste solo dalla legge. Se la limitazione serve alla difesa dell’ordinamento costituzionale liberale e democratico o dell’esistenza o della sicurezza della Federazione o di un Land, la legge può stabilire che la misura restrittiva non venga comunicata all’interessato e che il ricorso giurisdizionale sia sostituito dal controllo di organi anche ausiliari, istituiti dalla Parlamento.

ARTICOLO 11 [Libertà di circolazione e di residenza]

(1) Tutti i tedeschi possono liberamente circolare e stabilirsi nell’intero territorio federale.

(2) Tale diritto può essere limitato soltanto con la legge o in base ad una legge e solo nei casi nei quali la mancanza di sufficienti mezzi di sostentamento comporterebbe particolari oneri per la collettività, o nei casi nei quali ciò sia necessario per allontanare un incombente pericolo per l’esistenza o per l’ordinamento costituzionale liberale e democratico della Federazione o di un Land o per combattere contro i pericoli derivanti da epidemie, da catastrofi naturali o da disastri particolarmente gravi, o per proteggere la gioventù dalla mancanza di assistenza o al fine di prevenire azioni penalmente perseguibili.

ARTICOLO 12 [Libertà della professione e divieto del lavoro forzato]

(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il lavoro e la formazione. L’esercizio della professione può essere regolato mediante leggi.

(2) Nessuno può essere costretto ad un determinato lavoro, eccetto che nell’ambito di un obbligo pubblico di prestazione di servizi, tradizionale, generale e uguale per tutti.

(3) Il lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di pena detentiva pronunciata da un tribunale.

ARTICOLO 12A -[Servizio militare e civile obbligatorio]

(1) Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze armate, nella polizia confinaria federale o in gruppo di protezione civile.

(2) Chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato ad un servizio sostitutivo. durata del servizio sostitutivo non può superare la durata del servizio militare. Le modalità sono stabilite da una legge che non può pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche prevedere la possibilità di un servizio sostitutivo che abbia alcun rapporto con le unità delle forze armate e della polizia confinaria federale.

(3) Coloro che sono obbligati alle armi e che non sono stati chiamati ad un servizio di cui ai commi I o II possono essere, in caso di proclamazione dello “stato di difesa”, obbligati, in condizioni di rapporto di lavoro, dalla legge o in base ad una legge, a prestazioni di servizi civili a scopo di difesa, compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni di servizi pubblici sono ammissibili soltanto per la cura di compiti di polizia o di particolari compiti sovrani della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui al primo periodo possono aver luogo presso le forze armate, nel settore dell’intendenza, o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di rapporto di lavoro nell’ambito dell’approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione.

(4) Se, nel caso di proclamazione dello “stato di difesa”, il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell’organizzazione ospedaliera militare stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di servizi da una legge o sulla base d’una legge. Esse non debbono in alcun caso prestare servizi armati.

(5) Nel periodo di tempo precedente lo “stato di difesa” gli obblighi previsti al terzo comma possono essere imposti soltanto alle condizioni stabilite dall’art. 80a, primo comma. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate nel terzo comma, e in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può essere imposta obbligatoriamente la partecipazione a esercitazioni d’istruzione, con legge o sulla base d’una legge. In tal caso non si applica la disposizione di cui al primo periodo (del presente comma).

(6) Qualora, durante lo “stato di difesa”, il fabbisogno di forze di lavoro per i settori di cui al secondo periodo del terzo comma non sia interamente ricoperto su base volontaria, la libertà dei tedeschi di non esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata da una legge o sulla base di una legge, al fine di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. Il primo periodo del quinto comma è applicabile per analogia prima della sopravvenienza dello “stato di difesa”.

ARTICOLO 13 [ Inviolabilità del domicilio]

(1) Il domicilio è inviolabile.

(2) Le perquisizioni possono essere ordinate soltanto dal giudice e, qualora in caso di ritardo sorga un pericolo, anche dagli altri organi previsti dalla legge;: tali perquisizioni sono eseguite nelle forme prescritte dalle dette leggi.

(3) Qualora determinati elementi di fatto costituiscano fondamento per l’ipotesi di delitti particolarmente gravi perseguiti dalla legge penale, possono essere utilizzati, in forza di una ordinanza dell’autorità giudiziaria e nel caso in cui l’investigazione perseguita con altri mezzi risulti incomparabilmente più difficile o destinata all’insuccesso, mezzi tecnici di sorveglianza e rilevamento acustico nei domicili nei quali si ritiene che soggiorni la persona indagata. Tale misura deve essere limitata nel tempo. L’ordinanza è emessa da un collegio di tre giudici. In caso di pericolo nella dimora può essere emessa da un solo giudice.

(4) Al fine di evitare pericoli imminenti per la sicurezza pubblica ed in particolare a pericoli collettivi o ad un rischio mortale, mezzi tecnici di sorveglianza di un domicilio possono essere utilizzati in forza di una ordinanza dell’autorità giudiziaria. In caso di pericolo nella dimora, la misura può essere ordinata anche da altra autorità determinata dalla legge; in ogni caso una decisione dell’autorità giudiziaria deve essere adottata al riguardo senza ritardo alcuno.

(5) Qualora i mezzi tecnici siano previsti esclusivamente per la protezione delle persone presenti in domicili, la misura può essere ordinata da una autorità determinata dalla legge. L’utilizzo per un altro fine delle conoscenze acquisite in tal caso è permesso unicamente al fine di procedimenti penali o di prevenzione di pericoli e a condizione che la regolarità della misura adottata sia stata preventivamente constatata dal giudice; qualora vi sia pericolo nella dimora la decisione dell’autorità giudiziaria deve essere adottata senza ritardo alcuno.

(6) Ogni anno il governo federale informa il Bundestag circa l’utilizzazione dei mezzi tecnici di cui al terzo comma e, per gli affari riguardanti la Federazione, di cui al quarto e al quinto comma, quando il giudice debba esercitare un controllo giurisdizionale. Un organismo collegiale eletto dal Bundestag esercita il controllo parlamentare sulla base del predetto rapporto. I Länder assicurano un equivalente controllo parlamentare.

(7) All’inviolabilità del domicilio non possono essere recate altre limitazioni o restrizioni se non per evitare un pericolo collettivo, un rischio mortale che minacci delle persone o anche, in forza di una legge, per prevenire la sicurezza e l’ordine pubblico da pericoli imminenti, in particolare per rimediare alla penuria di alloggi, per contrastare i rischi di epidemie o per proteggere la gioventù in pericolo.

ARTICOLO 14 [Proprietà, diritto di successione ed espropriazione]

(1) La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalle leggi.

(2) La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene della collettività.

(3) Un’espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell’indennizzo. L’indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull’ammontare dell’indennizzo sono competenti i tribunali ordinari.

ARTICOLO 15 [Socializzazione]

(1) Il suolo, le risorse naturali e i mezzi di produzione possono essere assoggettati, ai fini della socializzazione, ad un regime di proprietà collettiva o ad altre forme di gestione collettiva mediante una legge che determini il modo e la misura dell’indennizzo. All’indennizzo si applica per analogia quanto disposto all’articolo 14, terzo comma, terzo e quarto periodo.

ARTICOLO 16 [Nazionalità, estradizione]

(1) La cittadinanza tedesca non può essere revocata. La perdita della nazionalità può avvenire soltanto in base ad una legge e, nel caso che l’interessato si opponga, solo se questi non divenga in conseguenza di ciò apolide.

(8) Nessun Tedesco può essere estradato all’estero.

ARTICOLO 16A [Diritto di asilo]

(1) I perseguitati politici godono del diritto di asilo.

(2) Non può appellarsi al primo comma chi entra da uno Stato membro delle Comunità europee o da un altro Stato terzo nel quale è garantita l’applicazione dell’Accordo sullo stato giuridico dei profughi e della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Gli Stati al di fuori delle Comunità europee rispetto ai quali si verificano le condizioni di cui al primo periodo sono individuati con una legge, che necessita dell’assenso del Bundesrat. Nei casi di cui al primo periodo, le misure che pongono fine al soggiorno possono essere eseguite indipendentemente dai ricorsi proposti avverso le medesime.

(3) Mediante una legge che necessita dell’assenso del Bundesrat possono essere individuati Stati nei quali per effetto della situazione legale, dell’applicazione del diritto e dei generali rapporti politici, appare garantito che non si verificano né persecuzioni politiche, né pene o trattamenti umilianti o contrari al senso d’umanità. Si presume che uno straniero non venga perseguitato da uno di questi Stati, finché non adduca situazioni di fatto tali da dare fondamento al dubbio che egli, contrariamente a questa presunzione, è perseguitato politicamente.

(4) L’esecuzione dei provvedimenti che pongono fine al soggiorno nei casi di cui al terzo comma e in altri casi che sono manifestamente infondati o che valgono come manifestamente infondati, viene sospesa dal giudice solo se sussistono gravi dubbi sulla legittimità del provvedimento; l’ampiezza del sindacato può essere limitata e le allegazioni successive possono non essere prese in considerazione. I particolari sono stabiliti con legge.

(5) I precedenti commi dal primo al quarto non sono in contrasto con i trattati internazionali tra gli Stati membri delle Comunità europee o tra questi e Stati terzi, che, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’Accordo sullo stato giuridico dei profughi e della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali, disciplinano la determinazione delle competenze in ordine all’esame delle domande di asilo, ivi compreso il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia.

ARTICOLO 17 [Diritto di petizione]

(1) Ognuno ha il diritto di rivolgere per iscritto, individualmente o insieme ad altri, petizioni o reclami alle autorità competenti e alle assemblee rappresentative.

ARTICOLO 17A Limitazioni recate ad alcuni diritti fondamentali da leggi relative alla difesa ed al servizio sostitutivo]

(1) Le leggi relative al servizio militare e al servizio sostitutivo possono prevedere per gli appartenenti alle forze armate e per coloro che prestano servizio sostitutivo, per la durata del loro servizio, limitazioni al diritto fondamentale di esprimere e di diffondere liberamente le proprie opinioni con parole, scritti e immagini (art. 5, primo comma, prima parte del primo periodo), al diritto fondamentale della libertà di riunione (articolo 8) e al diritto di petizione (articolo 17), nella misura in cui conferisce il diritto di presentare richieste o reclami congiuntamente ad altre persone..

(2) Le leggi che regolano la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, possono stabilire limitazioni ai diritti fondamentali della libertà di circolazione e di residenza (articolo 11) e dell’inviolabilità del domicilio (articolo 13).

ARTICOLO 18 [Decadenza dei diritti fondamentali]

(1) Chiunque, per combattere l’ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (articolo 5, primo comma), della libertà di insegnamento (articolo 5, terzo comma), della libertà di riunione (articolo 8), della libertà di associazione (articolo 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (articolo 10), del diritto di proprietà (articolo 14) o del diritto di asilo (articolo 16a) perde questi diritti fondamentali. La decadenza e la sua estensione sono pronunciate dal Tribunale costituzionale federale.

ARTICOLO 19 [Restrizioni di diritti fondamentali]

(1) Nella misura in cui, in base alla presente Legge fondamentale, un diritto fondamentale possa essere limitato con una legge o in base ad una legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve individuare il diritto fondamentale indicando l’articolo interessato.

(2) In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto sostanziale.

(3) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche nazionali, nella misura in cui, per la loro natura, siano ad esse applicabili.

(4) Chiunque è leso nei suoi diritti dal potere pubblico può adire l’autorità giudiziaria. Qualora nessuna altra giurisdizione sia competete, il ricorso è proposto innanzi alla giurisdizione ordinaria. È fatto salvo il disposto dall’articolo 10, secondo comma, secondo periodo.

  1. IL BUND E I LÄNDER

ARTICOLO 20 [Fondamenti dell’ordinamento statale, diritto di resistenza]

(1) La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale.

(2) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

(3) La legislazione è soggetta all’ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto.

(4) Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile.

ARTICOLO 20A [Protezione dei fondamenti naturali della vita]

Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita mediante l’esercizio del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.

ARTICOLO 21 [Partiti politici]

(1) I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell’utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni.

(2) I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all’ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica federale tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d’incostituzionalità decide il Tribunale costituzionale federale.

(3) I particolari sono stabiliti dalla legislazione federale.

ARTICOLO 22 [Bandiera federale]

(1) La bandiera federale è nera – rossa – oro.

ARTICOLO 23 [L’Unione europea]

(1) Per la realizzazione di un’Europa unita la Repubblica federale tedesca collabora allo sviluppo dell’Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l’istituzione dell’Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l’articolo 79, secondo e terzo comma.

(2) Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell’Unione Europea. Il Governo federale deve informare esaurientemente e il più rapidamente possibile il Bundestag e il Bundesrat.

(3) Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell’Unione Europea. Il Governo federale prende in considerazione la posizione del Bundestag nelle trattative. I particolari sono stabiliti dalla legge.

(4) Il Bundesrat, deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione nella misura in cui il suo concorso sia richiesta sul piano interno per una misura analoga ovvero qualora i Länder siano competenti sul piano interno.

(5) Qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il Governo federale prende in considerazione la posizione del Bundesrat. Se sono coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l’organizzazione di loro uffici o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in ogni caso deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o a diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario l’assenso del Governo federale.

(6) Se sono coinvolte principalmente competenze legislative esclusive dei Länder, la tutela dei diritti che spettano alla Repubblica federale tedesca quale Stato membro dell’Unione Europea deve di norma essere trasferita dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato.

(7) I particolari di cui ai commi quarto e sesto sono stabiliti da una legge che richiede l’approvazione del Bundesrat.

ARTICOLO 24 [Istituzioni internazionali]

(1) La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni internazionali.

(1a) Qualora ai Länder spetti l’esercizio di competenze statali e l’adempimento di compiti statali, essi possono, con l’assenso del Governo federale, trasferire diritti di sovranità a organizzazioni interregionali trans-frontaliere.

(2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.

(3) Al fine di assicurare la regolazione delle controversie tra gli Stati, la Federazione aderirà a convenzioni costituenti una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, universale e obbligatoria.

ARTICOLO 25 [Diritto internazionale e diritto federale]

Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.

ARTICOLO 26 [Divieto di preparare una guerra di aggressione]

(1) Le azioni che possono turbare la pacifica convivenza dei popoli e intraprese con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra offensiva, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente.

(2) Le armi da guerra possono essere prodotte, trasportate e messe in commercio soltanto con l’autorizzazione del Governo federale. I particolari sono stabiliti da una legge federale.

ARTICOLO 27 [Flotta mercantile

(1) Tutte le navi mercantili tedesche formano un’unica flotta mercantile.

ARTICOLO 28 [Garanzia federale relativa alle costituzione dei Länder, autonomia comunale]

(1) L’ordinamento costituzionale dei Länder deve essere conforme ai princìpi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale ai sensi della presente Legge fondamentale. Nei Länder, nei Distretti e nei Comuni il popolo deve avere una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Nei Comuni, l’assemblea dei cittadini del Comune può sostituire l’organo elettivo. Per le elezioni nei Distretti e nei Comuni hanno diritto di voto e sono eleggibili, secondo le modalità del diritto della Comunità europea, anche persone in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità europea.

(2) Ai Comuni deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità, tutti gli affari della comunità locale nell’ambito delle leggi. Anche i consorzi di Comuni hanno, nei limiti dei loro compiti fissati dalle leggi, il diritto di autonomia amministrativa nei limiti delle competenze loro attribuite dalle leggi. La garanzia dell’autonomia amministrativa si estende anche ai fondamenti dell’autonomia finanziaria; questi fondamenti comprendono una risorsa fiscale basata sul potenziale economico, di cui i comuni beneficiari fissano l’aliquota impositiva.

(3) La Federazione garantisce la conformità dell’ordinamento costituzionale dei Länder ai diritti fondamentali e alle disposizioni di cui ai commi primo e secondo.

ARTICOLO 29 [Ristrutturazione del territorio federale]

(1) Il territorio della Federazione può essere ristrutturato al fine di consentire ai Länder di svolgere con efficacia i compiti ad essi assegnati in funzione della loro dimensione e capacità, tenendo conto delle peculiarità regionali, dei legami storici e culturali, dell’opportunità economica, nonché delle esigenze di gestione del territorio e dello sviluppo regionale.

(2) Le misure per la ristrutturazione del territorio federale sono adottate con legge federale che deve essere ratificata mediante referendum. Devono essere sentiti i Länder interessati.

(3) Il referendum ha luogo nei Länder dai cui territori, o da parti dei cui territori, deve essere tratto un nuovo Land, ovvero un Land avente nuovi confini (Länder interessati). Il voto concerne il quesito se i Länder interessati debbano rimanere quali sono, se debba essere istituito un nuovo Land o se si debbano modificare i confini di un Land. La decisione di formare un nuovo Land o di modificare i confini di un Land si intende definitivamente adottata se, nel futuro territorio e nell’insieme dei territori o porzioni di territori del Land interessato, chiamati a cambiare di appartenenza, la maggioranza dei votanti nel referendum si esprime favorevolmente. Tale decisione non è adottata se nel territorio di uno dei Länder interessati la maggioranza dei votanti nel referendum rigetta la modificazione; non si tiene conto di tale rigetto se in una porzione di territorio, di cui si tratta di modificare l’appartenenza al Land interessato, una maggioranza dei due terzi approva la modificazione, salvo che nell’insieme del territorio del Land interessato una maggioranza dei due terzi la rigetti

(4) Se in un’area economica urbana, precisamente e unitariamente delimitata, ricadente in più Länder e che conti almeno un milione di abitanti, un decimo dei cittadini aventi diritto di voto al Bundestag chiede mediante petizione popolare l’accorpamento di tal area ad un unico Land, una legge federale stabilirà entro due anni se l’appartenenza al Land debba essere modificata secondo quanto previsto al secondo comma ovvero se si debba procedere a referendum nei Länder interessati.

(5) Il referendum è predisposto per accertare se una modificazione dell’appartenenza all’uno o all’altro Land, quale viene suggerita dalla legge, è approvata. La legge può sottoporre alla decisione popolare differenti soluzioni, purché non superiori a due. Se una maggioranza si dichiara a favore di una proposta di modificare l’appartenenza ad un Land, una legge federale stabilisce, nel termine di due anni, se l’appartenenza al Land debba essere modificata conformemente al secondo comma. Se una proposta sottoposta a referendum è approvata nei termini di cui al comma terzo, periodi terzo e quarto, trascorsi due anni dall’effettuazione della consultazione popolare, deve essere emanata una legge federale che istituisca il Land proposto, senza che vi sia ancora necessità della conferma mediante referendum.

(6) La maggioranza nel referendum e nella consultazione popolare è la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto per il Bundestag. Per il resto, saranno stabilite con legge federale le modalità del referendum, dell’iniziativa popolare e della consultazione popolare; la predetta legge potrà anche prevedere che un’iniziativa popolare non possa essere ripetuta prima di cinque anni.

(7) Ulteriori modificazioni dell’assetto territoriale dei Länder possono essere apportate a seguito di trattati conclusi tra i Länder interessati, o mediante una legge federale approvata dal Bundesrat, purché il territorio, la cui appartenenza ad un Land deve essere modificata, non abbia più di 50.000 abitanti. Le modalità saranno definite da una legge federale approvata dal Bundesrat e della maggioranza dei componenti del Bundestag; tale legge deve provvedere che sia acquisito il parere dei comuni e dei distretti interessati.

(8) In deroga a quanto disposto ai commi 2 e 7, i Länder possono regolare una nuova ripartizione dei rispettivi territori o di parti di essi per mezzo di trattati. I comuni ed i distretti debbono essere sentiti. Il trattato deve essere ratificato mediante referendum in ogni Land interessato. Se il trattato riguarda porzioni di territorio dei Länder, la ratifica mediante referendum può essere limitata a dette porzioni di territorio; la seconda parte del quinto periodo, non trova applicazione. In caso di referendum la decisione è approvata con la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto alle elezioni del Bundestag; i particolari sono stabiliti con legge federale. Il trattato deve essere approvato dal Bundestag.

ARTICOLO 30 [Ripartizione delle competenze tra la Federazione e i Länder]

(1) L’esercizio delle competenze statali e l’adempimento dei compiti statali spettano ai Länder, a meno che la presente Legge fondamentale non disponga altrimenti o non consenta una diversa regolazione.

ARTICOLO 31 [Prevalenza del diritto federale]

(1) Il diritto federale prevale sul diritto del Land.

ARTICOLO 32 [Relazioni estere]

(1) La gestione delle relazioni con gli Stati esteri compete alla Federazione.

(2) Prima della stipulazione di un trattato concernente questioni particolari di un Land, è fatto obbligo alla Federazione di consultare tempestivamente il Land interessato.

(3) Nei limiti della propria competenza legislativa, i Länder possono, con il consenso del Governo federale, stipulare trattati con Stati esteri.

ARTICOLO 33 [Uguaglianza dei diritti politici dei Tedeschi, funzionari pubblici]

(1) Ogni tedesco ha, in qualsiasi Land, gli stessi diritti e doveri civici.

(2) Ogni tedesco ha, secondo le proprie attitudini, qualificazioni e specializzazione professionali, parità di accesso agli uffici pubblici.

(3) Il godimento dei diritti civili e politici, l’ammissione ai pubblici uffici, così come i diritti acquisiti nella funzione pubblica sono indipendenti dalla confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato a causa dalla sua appartenenza o non appartenenza ad una confessione o ad una ideologia.

(4) L’esercizio delle competenze statali deve essere normalmente affidato, come compito permanente, agli appartenenti al pubblico impiego, che si trovano in un rapporto di servizio e di fedeltà di diritto pubblico.

(5) Le norme relative al pubblico impiego devono essere formulate tenendo conto dei princìpi tradizionali della categoria dei pubblici funzionari.

ARTICOLO 34 [Responsabilità in caso di violazione dei doveri della funzione]

(1) Se taluno, nell’esercizio di un ufficio pubblico affidatogli, viene meno al suo dovere d’ufficio nei riguardi di un terzo, la responsabilità, per principio, ricade sullo Stato o sull’ente in cui egli presta servizio. In caso di dolo o di colpa grave può essere fatto valere il diritto di regresso. Per quanto concerne il diritto al risarcimento dei danni e il diritto di regresso non può mai essere esclusa l’azione di fronte alla giurisdizione ordinaria.

ARTICOLO 35 [Tutela giudiziaria e amministrativa, aiuto in caso di catastrofe]

(1) Tutte le autorità della Federazione e dei Länder si prestano vicendevolmente aiuto legale e amministrativo.

(2) Per mantenere o ristabilire la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, un Land può, in casi di particolare gravità, chiedere l’intervento di uomini e mezzi della polizia federale di confine in aiuto alla propria polizia, se, in mancanza del medesimo, questa non sia in grado di assolvere ai suoi compiti o sia in grado di farlo solo con grande difficoltà. In caso di catastrofe naturale o di disastro particolarmente gravi, un Land può chiedere l’aiuto delle forze di polizia di un altro Land, di uomini e mezzi di altre amministrazioni, nonché della polizia confinaria federale o delle forze armate.

(3) Se la catastrofe naturale o il disastro minacciano il territorio di più di un Land, il Governo federale può, nella misura in cui ciò è richiesto per un efficace intervento, impartire istruzioni ai governi dei Länder affinché mettano a disposizione di altri Länder le rispettive forze di polizia, così come può disporre l’intervento di unità delle forze di polizia confinaria federale e delle forze armate per assistere le forze di polizia. I provvedimenti del Governo federale, di cui al primo periodo, devono essere revocati immediatamente su richiesta della Bundesrat e, nei restanti casi, senza ritardo dopo la rimozione del pericolo.

ARTICOLO 36 [Personale delle autorità amministrative federali]

(1) I funzionari delle più alte autorità federali devono essere scelti in tutti i Länder secondo una giusta proporzione. Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dal Land in cui esplicano la loro attività.

(2) Le leggi sulla difesa devono tener conto anche dell’articolazione della Federazione in Länder e delle peculiarità regionali di questi ultimi.

ARTICOLO 37 [Coazione federale]

(1) Se un Land non adempie agli obblighi federali che gli incombono in base alla presente Legge fondamentale o ad un’altra legge federale, il Governo federale, con l’assenso del Bundesrat, può prendere le misure necessarie per obbligare coattivamente il Land all’adempimento dei suoi doveri.

(2) Per far valere la coazione il Governo federale o il suo incaricato ha il diritto d’inviare direttive a tutti i Länder e alle loro autorità.

III. IL BUNDESTAG

ARTICOLO 38 [Elezioni]

(1) I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati né da direttive e sono soggetti soltanto alla loro coscienza.

(2) Ha diritto al voto chi ha compiuto il diciottesimo anno di età; è eleggibile chi ha raggiunto la maggiore età.

(3) I particolari sono stabiliti da una legge federale.

ARTICOLO 39 [Legislatura, riunione, convocazione]

(1) Il Bundestag è eletto per quattro anni. La legislatura termina con la (prima) riunione del nuovo Bundestag. Le nuove elezioni hanno luogo al più presto quarantacinque mesi e al più tardi quarantasette mesi dall’inizio della legislatura. In caso di scioglimento del Bundestag, le nuove elezioni hanno luogo entro sessanta giorni.

(2) Il Bundestag si riunisce al più tardi entro il trentesimo giorno dalla sua elezione.

(3) Il Bundestag decide la chiusura e la ripresa delle sue sessioni. Il Presidente del Bundestag lo può convocare anticipatamente. Vi è obbligato, se lo richiedono un terzo dei membri, il Presidente federale o il Cancelliere federale.

ARTICOLO 40 [Presidente, regolamento interno]

(1) Il Bundestag elegge il suo Presidente, i Vicepresidenti e i Segretari. Esso si dota di un regolamento interno.

(2) Il Presidente esercita nell’edificio della Bundestag i poteri di amministrazione e di polizia. Senza la sua autorizzazione non possono effettuarsi nei locali del Bundestag perquisizioni o sequestri.

ARTICOLO 41 [Verifica delle elezioni]

(1) La verifica delle elezioni spetta al Bundestag. Gli spetta parimenti constatare la perdita della qualità di deputato da parte di uno dei suoi membri.

(2) Contro la decisione del Bundestag è ammesso il ricorso al Tribunale costituzionale federale.

(3) I particolari sono stabiliti da una legge federale.

ARTICOLO 42 [Dibattiti, votazioni]

(1) I dibattiti del Bundestag sono pubbliche. Su richiesta di un decimo dei suoi membri o su richiesta del Governo federale, e con la approvazione della maggioranza dei due terzi, i dibattiti possono essere condotti a porte chiuse. La deliberazione in merito a tale proposta viene adottata in seduta segreta.

(2) Il Bundestag decide con la maggioranza dei voti espressi, salvo che la presente Legge fondamentale disponga altrimenti. Il regolamento interno può prevedere eccezioni per le elezioni alle quali deve provvedere il Bundestag

(3) I resoconti integrali delle sedute pubbliche del Bundestag e delle sue commissioni non determinano alcuna responsabilità.

ARTICOLO 43 [Presenza dei membri del Governo e del Bundesrat]

(1) Il Bundestag e le sue commissioni possono richiedere la presenza di qualsiasi membro del Governo federale.

(2) I membri del Bundesrat e del Governo federale, così come i loro delegati, possono accedere a tutte le sedute del Bundestag e delle sue commissioni. Essi devono essere ascoltati in qualunque momento.

ARTICOLO 44 – [Commissioni d’inchiesta]

(1) Il Bundestag ha il diritto e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, l’obbligo di costituire una Commissione d’inchiesta che raccolga le prove necessarie in seduta pubblica. Il dibattito può avvenire a porte chiuse.

(2) Per la raccolta delle prove si applicano, per quanto è possibile, le norme di procedura penale. Sono fatti salvi il segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni.

(3) I tribunali e le autorità amministrative sono obbligate a prestare assistenza legale e amministrativa.

(4) Le decisioni delle Commissioni d’inchiesta sono sottratte all’esame davanti ai tribunali. I tribunali sono del tutto liberi in ordine all’apprezzamento e al giudizio dei fatti sui quali si è svolta l’inchiesta.

ARTICOLO 45 [Commissione per le questioni dell’Unione europea]

Il Bundestag nomina una commissione per le questioni relative all’Unione europea, che può essere autorizzata a tutelare nei confronti del Governo federale i diritti conferiti al Bundestag dall’articolo 23.

ARTICOLO 45A [Commissione degli affari esteri e della difesa]

(1) Il Bundestag istituisce una cmmissione per gli affari esteri una cmmissione per la difesa.

(2) La cmmissione per la difesa dispone anche dei poteri di una commissione d’inchiesta. Su richiesta di un quarto dei suoi componenti, la commissione ha il dovere di avviare un’inchiesta sopra una determinata questione.

(3) In materia di difesa non trova applicazione l’articolo 44, primo comma.

ARTICOLO 45B [Commissario parlamentare per le forze armate]

Per la difesa dei diritti fondamentali e in qualità di organo ausiliario del Bundestag per l’esercizio del controllo parlamentare, è nominato un commissario parlamentare per le forze armate. I particolari sono stabiliti da una legge federale.

ARTICOLO 45C [Commissione per le petizioni]

Il Bundestag istituisce una commissione per le petizioni cui spetta la trattazione delle petizioni e dei ricorsi rivolti al Bundestag a norma dell’articolo 17.

La legge federale disciplina le competenze della commissione per l’esame dei ricorsi.

ARTICOLO 46 [Irresponsabilità e immunità]

(1) Un deputato non può essere perseguito, in sede giudiziaria o disciplinare, né essere in genere chiamato a render conto fuori del Bundestag per le opinioni espresse e i voti dati al Bundestag o in una delle sue commissioni. Questa disposizione non ha valore nei casi di diffamazione e d’ingiurie.

(2) A causa di un’azione, per la quale è prevista una sanzione, un deputato, solo dopo l’autorizzazione del Bundestag, può essere chiamato a risponderne o essere arrestato, salvo che sia colto nell’atto di commettere il fatto o durante il giorno successivo.

(3) L’autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra limitazione della libertà personale di un deputato o per iniziare un processo contro un deputato ai sensi dell’articolo 18.

(4) Ogni processo penale e ogni processo ai sensi dell’articolo 18, intentato contro un deputato, ogni arresto e ogni ulteriore limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.

ARTICOLO 47 [Diritto dei deputati di rifiutarsi di testimoniare]

I deputati hanno diritto di rifiutarsi di testimoniare in riferimento a persone che abbiano confidato loro dei fatti nella loro qualità di deputati, oppure a cui essi stessi abbiano confidato dei fatti in tale loro qualità, così come possono rifiutarsi di testimoniare sui fatti medesimi. Entro i limiti di tale diritto di rifiuto di testimonianza, non è ammesso il sequestro di documenti.

ARTICOLO 48 [Diritti dei deputati]

(1) I candidati al Bundestag hanno diritto ad un periodo di congedo necessario per la preparazione della elezione.

(2) A nessuno può essere impedito di assumere e di esercitare la carica di deputato. Ogni denuncia di contratto e ogni licenziamento per tale motivo sono inammissibili.

(3) I deputati hanno diritto ad un’adeguata indennità che assicuri la loro indipendenza. Essi hanno il diritto di usufruire gratuitamente di tutti i mezzi di trasporto statali. I particolari sono stabiliti da una legge federale.

ARTICOLO 49 [abrogato nel 1976]

  1. IL BUNDESRAT

ARTICOLO 50 [Finalità]

Attraverso il Bundesrat i Länder collaborano alla legislazione e all’amministrazione della Federazione e agli affari dell’Unione europea.

ARTICOLO 51 [Composizione]

(1) Il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi.

(2) Ogni Land ha almeno tre voti; i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelli con più di sei milioni di abitanti ne hanno cinque; quelli con più di sette milioni di abitanti ne hanno sei.

(3) Ogni Land può delegare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di un Land possono essere espressi soltanto globalmente e soltanto dai membri presenti o dai loro supplenti.

ARTICOLO 52 [Presidente, regolamento interno]

(1) Il Bundesrat elegge il suo Presidente per un anno.

(2) Il Presidente convoca il Bundesrat. E’ tenuto a convocarlo se lo richiedono i rappresentanti di almeno due Länder o il Governo federale.

(3) Il Bundesrat delibera a maggioranza di voti. Esso si dota di un proprio regolamento interno. I suoi dibattiti sono pubblici. Può essere deliberata la seduta segreta.

(3a) Per le questioni relative all’Unione europea il Bundesrat può formare una camera europea (Europaiammer) le cui decisioni valgono come decisioni del Bundesrat; si applica per analogia l’articolo 51, secondo comma e terzo comma. secondo periodo.

(4) Delle commissioni del Bundesrat possono far parte altri membri o delegati dei governi dei Länder.

Art 53 [Presenza dei membri del Governo]

I membri del Governo federale hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare alle discussioni del Bundesrat e delle sue commissioni. In qualunque momento essi devono essere ascoltati. Il Bundesrat deve essere tenuto al corrente dal Governo federale della condotta degli affari in corso.

IVA. LA COMMISSIONE COMUNE

ARTICOLO 53A [Composizione, regolamento interno, diritto all’informazione]

(1) La commissione comune è formata per due terzi da deputati del Bundestag e per un terzo da membri del Bundesrat. I deputati vengono eletti dal Bundestag proporzionalmente alla consi¬stenza dei gruppi parlamentari; essi non possono far parte del Governo federale. Ogni Land è rappresentato da un membro del Bundesrat da esso designato; tali membri non sono vincolati da direttive. La composizione ed il funzionamento della commissione comune sono disciplinate da un regolamento interno che deve essere votato dal Bundestag e approvato dal Bundesrat.

(2) Il Governo federale è tenuto a informare la commissione comune delle misure previste per lo stato di difesa. Restano salvi i diritti del Bundestag e delle sue commissioni definiti dall’articolo 43, primo comma.

  1. IL PRESIDENTE FEDERALE

ARTICOLO 54 [Elezione]

(1) Il Presidente federale viene eletto dall’Assemblea federale senza dibattito. È eleggibile ogni tedesco che possieda il diritto di voto per l’elezione del Bundestag e abbia compiuto quarant’anni di età.

(2) Il Presidente federale rimane in carica cinque anni. E’ ammessa una sola rielezione consecutiva.

(3) L’Assemblea federale si compone dei membri del Bundestag e di un numero uguale di membri eletti con criterio proporzionale dalle assemblee elettive dei Länder.

(4) L’Assemblea federale si riunisce al più tardi trenta giorni prima della scadenza del periodo di carica del Presidente federale o, in caso di cessazione anticipata, non oltre trenta giorni da essa. L’Assemblea federale è convocata dal Presidente del Bundestag.

(5) Alla fine della legislatura il termine di cui al quarto comma, primo periodo, decorre dal giorno della prima riunione del Bundestag.

(6) È eletto chi riceve i voti della maggioranza dei membri della Assemblea federale. Se tale maggioranza non viene raggiunta dopo due votazioni da nessun candidato, viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti in una successiva votazione.

(7) I particolari sono regolati da una legge federale.

ARTICOLO 55 [Incompatibilità]

(1) Il Presidente federale non può far parte del Governo, né di una assemblea legislativa della Federazione o di un Land.

(2) Il Presidente federale non può esercitare nessuna altra funzione pubblica remunerata, nessuna prodessione industriale o commerciale, né alcun mestiere, così come non può far parte della direzione né del consiglio di amministrazione di un’impresa con scopo di lucro.

ARTICOLO 56 [Giuramento]

Il Presidente federale al momento di entrare in carica presta il seguente giuramento davanti ai membri riuniti del Bundestag e del Bundesrat: “Giuro che dedicherò le mie forze al bene del popolo tedesco, accrescerò la sua prosperità, lo preserverò da danni, garantirò e difenderò la Legge fondamentale e le leggi federali, adempirò ai miei doveri coscienziosamente e renderò giustizia a tutti. Che Dio mi aiuti”.

Il giuramento può essere prestato anche senza la formula religiosa.

ARTICOLO 57 [Supplenza]

Le attribuzioni del Presidente federale, in caso di suo impedimento o di vacanza anticipata della carica, sono esercitate dal Presidente del Bundesrat.

ARTICOLO 58 [Controfirma]

Le ordinanze e le disposizioni del Presidente federale esigono, per essere valide, la controfirma del Cancelliere federale o dei ministri federali competenti. Ciò non è richiesto per la nomina e per la revoca del Cancelliere federale, per lo scioglimento del Bundestag ai sensi dell’articolo 63 e per la richiesta prevista all’articolo 69, terzo comma.

ARTICOLO 59 [Rappresentanza internazionale della Federazione]

(1) Il Presidente federale rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali. Stipula in nome della Federazione i trattati con gli Stati esteri. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

(2) I trattati, che regolano i rapporti politici della Federazione o che si riferiscono a materie della legislazione federale necessitano dell’assenso o della partecipazione degli organi competenti di volta in volta per la legislazione federale, nella forma di una legge federale. Per le convenzioni di carattere amministrativo valgono le corrispondenti norme sull’amministrazione federale.

ARTICOLO 59A (aggiunto il 19 marzo 1956 e abrogato il 24 giugno 1968)

ARTICOLO 60 [Nomina e revoca dei giudici federali, dei funzionari federali e dei soldati; grazia]

(1) Il Presidente federale nomina e congeda i giudici federali e i funzionari federali, gli ufficiali e i sottufficiali, qualora la legge non disponga diversamente.

(2) Esercita per la Federazione il diritto di grazia nei casi individuali.

(3) Può trasferire questi poteri ad altre autorità.

(4) I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 46 si applicanoper analogia al Presidente federale.

ARTICOLO 61 [Messa in stato d’accusa davanti al Tribunale costituzionale federale]

(1) Il Bundestag o il Bundesrat possono accusare davanti al Tribunale costituzionale federale il Presidente federale per violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un’altra legge federale. Per sollevare l’accusa la domanda deve essere presentata da almeno un quarto dei membri del Bundestag o un quarto dei voti del Bundesrat. L’accusa viene decisa dai due terzi dei membri del Bundestag o dai due terzi dei voti del Bundesrat. L’accusa viene sostenuta da un delegato dell’assemblea che ha proposto l’incriminazione.

(2) Se il Tribunale Costituzionale Federale accerta che il Presidente federale è colpevole di una violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un’altra legge federale, lo può dichiarare decaduto dalla carica. Mediante ordinanza provvisoria il Tribunale può decidere, dopo che è stata sollevata l’accusa, che il Presidente federale è impedito di esercitare il suo ufficio.

  1. IL GOVERNO FEDERALE.

ARTICOLO 62 [Composizione]

Il Governo federale è composto dal Cancelliere federale e dai ministri federali.

ARTICOLO 63 [Composizione]

(1) Il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale.

(2) È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L’eletto deve essere nominato dal Presidente federale.

(3) Se il candidato proposto non viene eletto, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giorni successivi alla votazione.

(4) In assenza di elezione entro il predetto termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l’eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall’elezione. Se l’eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve nominarlo o sciogliere il Bundestag.

Articolo 64 – [Nomina e revoca dei ministri federali

(1) I ministri federali vengono nominati e revocati dal Presidente federale su proposta del Cancelliere federale.

(2) Il Cancelliere federale e i ministri federali prestano il giuramento previsto dall’articolo 56 di fronte alil Bundestag, al momento di entrare in carica.

ARTICOLO 65 [Attribuzione nell’ambito del Governo federale]

Il Cancelliere federale fissa le direttive politiche generali e ne assume la responsabilità. Entro tali direttive ogni ministro federale dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di sua competenza. Sulle divergenze di opinione fra i ministri federali decide il Governo federale. Il Cancelliere federale ne guida l’attività secondo un regolamento interno adottato dal Governo federale e approvato dal Presidente federale.

ARTICOLO 65A [Autorità e comando sulle forze armate]

Il Ministro federale per la difesa esercita l’autorità ed il comando sulle delle forze armate.

ARTICOLO 66 [Incompatibilità]

Il Cancelliere federale e i ministri federali non possono esercitare nessuna altra funzione pubblica remunerata, nessuna professione industriale ocommerciale né alcun mestiere, così come non possono far parte né della direzione, né, senza l’approvazione del Bundestag, del consiglio di amministrazione di una impresa con scopo di lucro.

ARTICOLO 67 [Mozione di sfiducia costruttiva]

(1) Il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l’eletto.

(2) Tra la mozione e l’elezione debbono trascorrere quarantotto ore.

ARTICOLO 68 [Mozione di fiducia, scioglimento del Bundestag]

(1) Se una mozione di fiducia presentata dal Cancelliere federale la fiducia non raccoglie l’approvazione della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale può, su proposta del Cancelliere federale, entro ventuno giorni, sciogliere il Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale.

(2) Tra la presentazione della mozione e la votazione devono trascorrere quarantotto ore.

ARTICOLO 69 [Sostituto del Cancelliere, durata delle funzioni dei membri del Governo]

(1) Il Cancelliere federale designa un ministro federale come suo sostituto.

(2) La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in ogni caso quando si riunisce un nuovo Bundestag; la carica di ministro federale termina inoltre tutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio.

(3) Su richiesta del Presidente federale, il Cancelliere federale è obbligato a continuare a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del suo successore; ugualmente vi è obbligato un ministro federale, su richiesta del Cancelliere federale o del Presidente federale.

ARTICOLO 70 [Ripartizione delle competenze legislative tra la Federazione e i Länder]

(1) I Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi alla Federazione le competenze legislative.

(2) La delimitazione delle competenze tra la Federazione e i Länder è regolata dalle disposizioni della presente Legge fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente.

VII. LA LEGISLAZIONE FEDERALE

ARTICOLO 71 [Competenza legislativa esclusiva della Federazione, definizione]

Nell’ambito della competenza legislativa esclusiva della Federazione, i Länder hanno il potere di legiferare in quanto una legge federale li autorizzi espressamente e soltanto nella misura prevista da detta legge.

ARTICOLO 72 [Competenza legislativa concorrente della Federazione, definizione]

(1) Nell’ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non abbia esercitato con una legge la propria competenza legislativa.

(2) La Federazione ha in questo ambito il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell’unità giuridica o economica nell’interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.

(3) Può essere stabilito con legge federale che una disciplina legislativa federale, della quale non sussista più la necessità ai sensi del comma 2, venga sostituita dalla legislazione dei Länder.

ARTICOLO 73 [Competenze legislative esclusive della federazione, elenco delle materie]

La Federazione ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

  1. gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
  2. la cittadinanza federale;
  3. la libertà di circolazione, i passaporti, l’immigrazione e l’emigrazione, l’estradizione;
  4. il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
  5. l’unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l’estero, compresa la polizia delle dogane e dei confini;
  6. la navigazione aerea;

6a. i trasporti ferroviari totalmente o in maggioranza di proprietà della Federazione (ferrovie della Federazione), la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle linee ferroviarie della Federazione, come pure le tariffe per l’utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione;

  1. le poste e le telecomunicazioni;
  2. lo stato giuridico del personale al servizio della Federazione e degli enti di dirit¬to pubblico direttamente dipendenti dalla Federazione;
  3. la protezione giuridica industriale, i diritti d’autore e i diritti degli editori;
  4. la collaborazione della Federazione e dei Länder nelle questioni relative:
  5. a) alla polizia criminale,
  6. b) alla difesa dell’ordinamento costituzionale liberale e democratico, e della stabilità e della sicurezza della Federazione o di un Land (tutela della Costituzione) e
  7. c) alla difesa contro iniziative nel territorio della Federazione, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pre¬giudichino interessi internazionali della Repubblica federale tedesca,

come anche per l’istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale;

11) la statistica per scopi federali.

ARTICOLO 74 [Competenza legislativa concorrente della federazione, lista delle materie]

(1) La competenza legislativa concorrente si estende ai seguenti settori:

  1. il diritto civile, il diritto e l’esecuzione penale, l’ordinamento giudiziario e la procedura, l’avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
  2. lo stato civile;
  3. il diritto di riunione e di associazione;
  4. il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;

4a. la disciplina in materia di armi ed esplosivi;

  1. [abrogato nel 1994];
  2. i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
  3. l’assistenza pubblica;
  4. (abrogato nel 1994);
  5. i danni di guerra e il risarcimento;
  6. l’assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l’assistenza per i prigionieri di guerra;

10a. le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;

  1. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);

11a. la produzione e l’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi di pace, l’istituzione e la gestione di enti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell’energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;

  1. il diritto del lavoro, compreso l’ordinamento dell’impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;
  2. la disciplina dei contributi per l’istruzione e la promozione della ricerca scientiffca;
  3. la legislazione relativa all’espropriazione nel caso riguardi le materie indicate negli articoli 73 e 74;
  4. il trasferimento delle proprietà terriere, delle risorse naturali e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
  5. la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
  6. la promozione della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d’alto mare e costiera e la protezione delle coste;
  7. i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi di insediamento;
  8. le misure contro le malattie dell’uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l’autorizzazione all’esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all’esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;

19a. la sicurezza economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;

  1. la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali;
  2. la navigazione d’alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
  3. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l’istituzione e la decisione dei pedaggi per l’uso di strade pubbliche con veicoli;
  4. le linee ferroviarie, che non sono ferrovie della Federazione, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
  5. lo smaltimento dei rifiuti, il controllo dell’inquinamento atmosferico e la lotta al rumore;
  6. la responsabilità dello Stato;

26) la fecondazione artificiale negli esseri umani, l’esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazionedei trapianti di organi e tessuti organici.

(2) Le leggi di cui al primo comma, punto 25 richiedono l’approvazione del Bundesrat.

ARTICOLO 74A [Competenza legislativa concorrente della Federazione, retribuzioni e pensioni del personale della funzione pubblica]

(1) La competenza legislativa concorrente si estende inoltre alle retribuzioni e al trattamento previdenziale degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva della Federazione a norma dell’articolo 73, punto 8.

(2) Le leggi federali di cui al primo comma necessitano dell’approvazione del Bundesrat.

(3) Necessitano dell’approvazione del Bundesrat anche le leggi federali di cui all’articolo 73, punto 8 nella misura in cui prevedono per la struttura ed il calcolo dei trattamenti pensionistici, ivi compresa la valutazione delle funzioni, tabelle differenti o montanti massimi e minimi differenti da quelli fissati dalle leggi federali adottate in applicazione del primo comma.

(4) I commi primo e secondo si applicano per analogia alle retribuzioni e ai trattamenti previenziali dei giudici dei Länder. Il terzo comma è applicabile per analogia alle leggi adottate in applicazione dell’articolo 98, primo comma.

ARTICOLO 75 [Leggi quadro della Federazione, elenco delle materie]

(1) Con l’osservanza delle condizioni previste all’articolo 72, la Federazione ha il diritto di emanare disposizioni quadro per la legislazione dei Länder nelle materie seguenti:

  1. stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, salvo quanto disposto dall’articolo 74a;

1a. princìpi generali dell’insegnamento superiore;

  1. disciplina giuridica generale della stampa;
  2. caccia, protezione della natura e tutela del paesaggio;
  3. ripartizione delle terre, gestione del territorio e regime delle acque;
  4. dichiarazione di domicilio e documenti di identità;
  5. tutela dei beni culturali tedeschi dall’esportazione all’estero.

L’articolo 72, terzo comma si applica per analogia.

(2) Le disposizioni quadro possono contenere solo in casi eccezionali norme di dettaglio o di diretta applicazione.

(3) Qualora la Federazione emani disposizioni quadro, i Länder sono obbligati a emanare le necessarie leggi di Land entro un termine adeguato fissato dalla legge.

ARTICOLO 76 [Progetti di legge]

(1) I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag o dal Bundesrat.

(2) I progetti del Governo federale devono essere trasmessi dapprima al Bundesrat. Il Bundesrat ha diritto a esprimere il proprio parere su tali proposte entro sei settimane. Qualora il Bundesrat, per importanti motivi e in particolare in relazione all’ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento dei termini, il termine è fissato in nove settimane. Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane o, qualora il Bundesrat abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, dopo sei settimane, un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat come particolarmente urgente, anche se il parere del Bundesrat non gli è ancora pervenuto; esso deve trasmettere al Bundestag il parere del Bundesrat all’atto del ricevimento. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento dei diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24 il termine per il parere è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica.

(3) I progetti del Bundesrat devono essere trasmessi al Bundestag dal Governo federale entro sei settimane. Il Governo deve esprimere il suo parere al riguardo. Qualora esso, per gravi motivi e con particolare riguardo all’ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento del termine, questo è fissato in nove settimane. Qualora il Bundesrat abbia designato in via eccezionale un progetto come particolarmente urgente, il termine è di tre settimane o, nel caso il Governo abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, di sei settimane. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento di diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24, il termine è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica. Il Bundestag deve discutere e pronunciarsi in ordine ai progetti in un termine adeguato.

ARTICOLO 77 [Procedura legislativa]

(1) Le leggi federali sono adottate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione, il Presidente del Bundestag le trasmette senza indugio al Bundesrat.

(2) Il Bundesrat può, entro tre settimane dal ricevimento del testo di legge approvato, richiedere la convocazione di una commissione composta da membri del Bundestag e del Bundesrat, per un esame in comune dei testi. La composizione ed il funzionamento di detta commissione sono disciplinate da un un regolamento interno adottato dal Bundestag e approvato dal Bundesrat. I membri del Bundesrat nominati in detta commissione non sono vincolati da direttive. Nel caso sia necessario per una legge l’approvazione del Bundesrat, il Bundestag ed il Governo federale possono parimenti chiedere la convocazione delal commissione. Qualora la com¬missione proponga una modifica del testo di legeg adottato, il Bundestag deve pronunciarsi nuovamente.

(2a) Qualora per una legge sia necessaria l’approvazione del Bundesrat e una richiesta di cui al secondo comma, primo periodo non sia stata avanzata ovvero la procedura di conciliazione si sia conclusa senza proposte di modifica del testo di legeg adottato, il Bundesrat deve pronunciarsi sull’assenso in un termine ragionevole.

(3) Qualora per una legge non sia necessario l’assenso del Bundesrat, il Bundesrat può, dopo che è terminata la procedura prevista dal secondo comma, entro due settimane, sollevare opposizione contro una legge deliberata dal Bundestag. I termini per l’opposizione decorrono, nel caso del secondo comma, ultimo periodo, dal momento del ricevimento del testo di legge nuovamente adottato dal Bundestag, e in tutti gli altri casi, dal ricevimento della comunicazione del presidente della commissione prevista al secondo comma, relativa alla conclusione della procedura davanti alla commissione stessa.

(4) Se l’opposizione è deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso che il Bundesrat abbia deliberato l’opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi voti, il Bundestag può respingerla con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri del Bundestag.

ARTICOLO 78 [Adozione definitiva della legge]

Una legge adottata dal Bundestag è definitivamente approvata se il Bundesrat l’approva è concorde, se esso non ha presentato la richiesta di cui dell’articolo 77, secondo comma, se entro il termine di cui all’articolo 77, terzo comma, esso non ha sollevato opposizione, o se esso ritira tale opposizione, o se l’opposizione è respinta da un voto del Bundestag.

ARTICOLO 79 [Modifica della Legge fondamentale]

(1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali, che hanno per oggetto la regolamentazione di una pace, la preparazione di una regolamentazione di una pace o l’abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e alla attuazione dei trattati, è sufficiente un’integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione.

(2) Una tale legge necessita dell’assenso dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.

(3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l’articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20.

ARTICOLO 80 [Emanazione di decreti legislativi]

(1) Il Governo federale, un ministro federale o i governi dei Länder possono essere delegati per legge a emanare decreti legislativi. Detta legge deve determinare il contenuto, lo scopo e la misura della delega concessa. Inoltre, nel decreto legislativo dovrà essere indicato il proprio fondamento giuridico. Se la legge prevede che la delega possa essere ulteriormente trasferita, sarà necessario un decreto legislativo per il trasferimento della delega stessa.

(2) Se il legislatore federale non dispone diversamente, occorre l’assenso del Bundesrat per i decreti legislativi del Governo federale o di un ministro federale relativi ai princìpi generali e alle tariffe per l’utilizzazione dei servizi postali e delle telecomunicazioni, ai princìpi generali concernenti le tariffe per l’utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione, alla costruzione e all’esercizio delle ferrovie, così come per i decreti legislativi emanati in base a leggi federali, che necessitano dell’assenso del Bundesrat oppure che vengono eseguiti dai Länder, non importa se per incarico della Federazione o come questione propria.

(3) Il Bundesrat può inviare al Governo federale proposte per l’emanazione di decreti legislativi che richiedono il suo assenso.

(4) Nel caso che con legge federale o sulla base di leggi federali i governi dei Länder siano delegati a emanare decreti legislativi, i Länder possono provvedere anche con legge.

ARTICOLO 80A [Applicazione di decreti legislativi per lo stato di tensione]

(1) Se è stato stabilito nella presente Legge fondamentale o in una legge federale relativa alla difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, che determinati decreti legislativi possono essere applicati solo alle condizioni di cui al presente articolo, l’applicazione al di fuori dello “stato di difesa” è consentita soltanto se il Bundestag ha stabilito l’entrata nello “stato di tensione” o se ne ha approvato specificamente l’applicazione. Per l’accertamento dello “stato di tensione” e la specifica approvazione, nei casi di cui dell’articolo 12a, quinto comma, primo periodo e sesto comma, secondo periodo, è richiesta una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

(2) I provvedimenti emanati in base ai decreti legislativi di cui al primo comma devono essere abrogati se il Bundestag lo richiede.

(3) In deroga a quanto stabilito dal primo comma, è ammissibile l’applicazione di tali decreti legislativi anche sulla base e secondo il tenore di una decisione che è stata presa da un organo internazionale, con l’approvazione del Governo federale, nel quadro di un trattato di alleanza. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere abrogati se lo richiede il Bundestag a maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 81 [Stato di emergenza legislativa]

(1) Se nel caso previsto dall’articolo 68 il Bundestag non viene sciolto, il Presidente federale, su proposta del Governo federale, può dichiarare, con l’assenso del Bundesrat, lo stato di emergenza legislativa per un progetto di legge che il Bundestag abbia respinto pur avendo il Governo federale dichiarato la sua urgenza. Ciò vale anche qualora il progetto di legge sia stato respinto pur avendo il Cancelliere federale collegato ad esso la mozione di cui all’articolo 68.

(2) Se il Bundestag respinge nuovamente il progetto di legge dopo la dichiarazione dello stato di emergenza legislativa oppure l’approva in una stesura inaccettabile per il Governo federale, la legge si considera definitivamente adottata se il Bundesrat l’approva. Ciò vale anche qualora il progetto non sia votato dal Bundestag entro quattro settimane dalla ripresentazione.

(3) Durante la permanenza in carica di un Cancelliere federale anche qualsiasi altro progetto di legge respinto dal Bundestag può essere approvato secondo le disposizioni di cui al primo e secondo comma, entro sei mesi dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza legislativa. Decorso tale termine, non è ammessa, durante la permanenza in carica del medesimo Cancelliere federale, una successiva dichiarazione dello stato di emergenza legislativa.

(4) La Legge fondamentale non può essere né modificata, né abrogata, né sospesa, in tutto o in parte, da una legge approvata in base al secondo comma.

ARTICOLO 82 [Firma, promulga ed entrata in vigore delle leggi e dei decreti legislativi]

(1) Le leggi definitivamente approvate in base alle norme della presente Legge fondamentale sono, dopo la controfirma, firmate dal Presidente federale e promulgate sul Bollettino delle leggi federali. I decreti legislativi sono firmati dall’autorità che li emana e sono promulgati sul Bollettino delle leggi federali, salvo diversa disposizione di legge.

(2) Ogni legge e ogni decreto legislativo deve stabilire il giorno della sua entrata in vigore. Ove manchi una tale indicazione, essi entrano in vigore il quattordicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino delle leggi federali.

VIII. L’ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI E L’AMMINISTRAZIONE FEDERALE.

ARTICOLO 83 [Ripartizione delle competenze tra la Federazione e i Länder]

Salvo disposizione contraria prevista o ammessa dalla presente legge fondamentale, i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria.

ARTICOLO 84 [Esecuzione a titolo di competenza propria dei Länder, controllo]

(1) Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l’organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa, qualora le leggi federali, con l’approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente.

(2) Il Governo federale può emanare, con l’approvazione del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale.

(3) Il Governo federale controlla che i Länder diano esecuzione alle leggi federali conformemente al diritto vigente. Il Governo federale può, a questo scopo, inviare dei commissari presso le più alte autorità del Land; con il loro consenso e, nel caso che tale consenso sia negato, con l’approvazione del Bundesrat, li può inviare anche presso le autorità dipendenti.

(4) Se non è posto rimedio alle carenze riscontrate dal Governo federale nell’esecuzione delle leggi federali nei Länder, il Bundesrat, su richiesta del Governo federale o del Land, si pronuncia sulla violazione del diritto da parte del Land. Avverso la decisione del Bundesrat è ammesso ricorso al Tribunale costituzionale federale.

(5) Per dare esecuzione alle leggi federali, può essere conferito al Governo federale, mediante una legge federale che richiede l’approvazione del Bundesrat, il potere d’impartire istruzioni speciali per casi particolari. Esse devono essere indirizzate alle supreme autorità del Land, a meno che il Governo federale ritenga il caso urgente.

ARTICOLO 85 [Esecuzione su delega della Federazione]

(1) Qualora i Länder diano esecuzione alle leggi federali su delega federale, l’organizzazione amministrativa rimane di competenza dei Länder, a meno che le leggi federali, con l’approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente.

(2) Il Governo federale può emanare, con l’approvazione del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale. Può emanare norme per la formazione uniforme dei funzionari e degli impiegati. I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati di concerto con il Governo federale.

(3) Le amministrazioni dei Länder sono soggette alle istruzioni delle supreme autorità federali competenti. Le istruzioni, tranne che il Governo federale le ritenga urgenti, devono essere dirette alle supreme autorità amministrative dei Länder. Le supreme autorità amministrative dei Länder devono assicurare l’applicazione delle istruzioni.

(4) Il controllo federale si estende alla legittimità e all’opportunità dell’esecuzione. Il Governo federale può, a tale scopo, chiedere delle relazioni e la esibizione degli atti; può altresì inviare dei commissari presso tutte le amministrazioni.

ARTICOLO 86 [Amministrazione propria della federazione]

Se la Federazione dà esecuzione alle leggi mediante la propria amministrazione federale, o mediante enti o istituti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale, il Governo federale emana le disposizioni amministrative di carattere generale, qualora la legge non disponga diversamente. Esso regola, qualora la legge non disponga altrimenti, l’organizzazione degli uffici.

ARTICOLO 87 [Materie di amministrazione propria della Federazion]

(1) Sono gestiti mediante un’amministrazione federale diretta, con propri uffici amministrativi dipendenti, il servizio diplomatico consolare, l’amministrazione delle finanze federali, il servizio postale federale e, in conformità all’articolo 89, l’amministrazione delle vie navigabili federali e della navigazione. Con legge federale possono essere istituiti uffici federali per la protezione delle frontiere, uffici centrali per le notizie e le informazioni di polizia, per la polizia criminale, per la raccolta di dati a scopo di difesa della costituzione e contro iniziative che hanno luogo nel territorio dello Stato, che con l’impiego della violenza o con attività preparatorie minacciano interessi esteri della Repubblica federale tedesca.

(2) Sono considerati enti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale quelli degli organismi di sicurezza sociale la cui sfera di competenza si estenda oltre il territorio di un singolo Land. Gli organismi di sicurezza sociale la cui sfera di competenza si estenda al di là del territorio di un Land, ma non oltre il territorio di tre Länder, sono considerati, in difformità a quanto stabilito dal primo periodo, come enti di diritto pubblico dipendenti direttamente da un Land, qualora il Land incaricato del controllo sia designato dai Länder interessati.

(3) Inoltre, per le materie rientranti nella competenza esclusiva della Federazione, possono essere istituite con legge federale supreme autorità federali autonome e nuovi enti e istituzioni di diritto pubblico di diretta dipendenza federale. Se nei settori nei quali spetta alla Federazione di legiferare sorgono nuovi compiti, possono essere istituiti, in caso di urgente necessità e con l’assenso del Bundesrat e della maggioranza dei membri del Bundestag, uffici federali di grado intermedio e inferiori.

ARTICOLO 87A [Finalità delle forze armate]

(1) La Federazione organizza forze armate per la difesa. I loro effefttivi e i lineamenti fondamentali della loro organizzazione devono risultare nel bilancio di previsione.

(2) Al di fuori della difesa, le forze armate possono essere impegnate soltanto nella misura in cui la presente Legge fondamentale lo ammette esplicitamente.

(3) Durante lo “stato di difesa” o “di tensione”, le forze armate hanno la potestà di proteggere gli obiettivi civili e di assumersi la cura dei compiti inerenti alla regolazione del traffico, nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento del loro compito difensivo. Oltre a ciò, nel caso di “stato di difesa” o “di tensione”, può essere trasferita alle forze armate anche la protezione di obiettivi civili in appoggio ai provvedimenti della polizia; in tale caso le forze armate collaborano con le autorità competenti.

(4) Allo scopo di difendersi da un incombente pericolo per l’esistenza o per l’ordinamento costituzionale liberale e democratico della Federazione o di un Land il Governo federale può, se ricorrono i presupposti dell’articolo 91, secondo comma, e se le forze di polizia, così come la polizia confinaria federale non sono sufficienti, impiegare le forze armate in appoggio alla polizia e alla polizia confinaria federale per proteggere obiettivi civili e per combattere ribelli organizzati e armati militarmente. L’impiego delle forze armate dev’essere sospeso se lo richiedono il Bundestag o il Bundesrat.

ARTICOLO 87B [Amministrazione federale della difesa]

(1) L’amministrazione federale delal difesa è assicurata tramite un’autorità federale dotata di propri uffici amministrativi. Essa serve per assolvere i compiti relativi al personale e alla copertura diretta dei bisogni materiali delle forze armate. I compiti relativi all’ assistenza agli invalidi e alle costruzioni possono essere trasferiti all’amministrazione federale della difesa solo con legge federale e con l’approvazione del Bundesrat. L’assenso del Bundesrat occorre, in oltre, anche per quelle leggi che autorizzano l’amministrazione militare a intervenire nella sfera dei diritti dei terzi; ciò non vale per leggi concernenti il personale.

(2) Negli altri casi, le leggi federali riguardanti la difesa, compresi il reclutamento e la protezione della popolazione civile, possono, con l’approvazione del Bundesrat, disporre che sia data ad esse esecuzione, in tutto o in parte, o per mezzo dell’Amministrazione federale diretta, con propri uffici, o mediante i Länder, per conto della Federazione. Se tali leggi vengono eseguite dai Länder per conto della Federazione esse possono, con l’approvazione del Bundesrat, stabilire che i poteri conferiti, ai sensi dell’articolo 85, al Governo federale e alle superiori autorità federali competenti siano trasferite, in tutto o in parte alle autorità federali superiori; inoltre, può essere stabilito che tali autorità non abbiano bisogno dell’assenso del Bundesrat per emanare disposizioni amministrative di carattere generale, ai sensi dell’articolo 85, secondo comma, primo periodo.

ARTICOLO 87C [Amministrazione dei Länder per delega della Federazione nel campo dell’energia nucleare]

Le leggi adottate ai sensi dell’articolo 74, punto 11a, possono stabilire, con l’approvazione del Bundesrat, che esse vengano eseguite dai Länder per delega della Federazione.

ARTICOLO 87D [Amministrazione della navigazione aerea]

(1)L’amministrazione della navigazione aerea è assicurata da un’amministrazione federale. Con legge federale sarà definita la forma di organizzazione di diritto pubblico o di diritto privato di detta amministrazione.

(2) Con legge federale, soggetta all’approvazione del Bundesrat, i compiti dell’amministrazione della navigazione aerea possono essere trasferiti ai Länder per delega della Federazione.

Articolo 87e [Trasporti ferroviari]

(1) L’amministrazione del traffico per le ferrovie della Federazione è gestita mediante un’amministrazione federale diretta. Con legge federale possono essere trasferite alla competenza propria dei Länder funzioni relative all’amministrazione del traffico ferroviario.

(2) La Federazione assicura le funzioni demandatele da una legge federale relativamente all’amministrazione del traffico ferroviario eccedente la materia delle ferrovie della Federazione.

(3) Le ferrovie della Federazione sono gestite quali imprese commerciali nelle forme del diritto privato. Queste sono di proprietà della Federazione in quanto l’attività dell’impresa commerciale riguardi la costruzione, la manutenzione e l’esercizio della rete ferroviaria. L’alienazione di quote della partecipazione federale alle imprese di cui alla precedente proposizione è attuata sulla base di una legge; la maggioranza delle quote in queste imprese rimane alla Federazione. I dettagli sono disciplinati con legge federale.

(4) La Federazione assicura che si tenga conto dell’interesse pubblico, in particolare delle necessità dei trasporti, nella costruzione e nella manutenzione della rete delle ferrovie della Federazione, come pure nell’offerta di servizi su questa rete, nei limiti in cui tale offerta non riguardi il traffico locale su rotaia. I dettagli sono disciplinati con legge federale.

(5) Le leggi emanate sulla base dei precedenti commi, dal primo al quarto, del presente articolo, necessitano del consenso del Bundesrat. Necessitano inoltre del consenso del Bundesrat le leggi che regolano la liquidazione, la fusione, la divisione delle imprese ferroviarie della Federazione, il trasferimento a terzi di linee delle ferrovie della Federazione, la loro chiusura, come pure le leggi che hanno conseguenze sul traffico locale su rotaia.

ARTICOLO 87f [Poste e telecomunicazioni]

ARTICOLO 88 [Banca federale]

La Federazione istituisce una banca valutaria e di emissione, come Banca federale. Le sue funzioni e competenze possono essere trasferite, nel quadro dell’Unione Europea, alla Banca Centrale Europea, che è indipendente ed è vincolata allo scopo primario della sicurezza della stabilità dei prezzi.

ARTICOLO 89 [Vie navigabili federali]

(1) La Federazione è proprietaria delle vie navigabili appartenute precedentemente al Reich.

(2) La Federazione amministra con propri uffici le vie navigabili federali. Svolge quei compiti statali, concernenti la navigazione interna, che si estendono oltre il territorio di un singolo Land, nonché i compiti concernenti la navigazione marittima, che le vengono conferiti per legge.

Su proposta di un Land, può trasferire al medesimo, sotto forma di amministrazione delegata, l’amministrazione di vie navigabili federali che si trovino nel territorio di tale Land. Se una via navigabile tocca più Länder, la Federazione può delegarne l’amministrazione al Land designato dai Länder interessati.

(3) Nell’amministrazione, nel completamento e nella nuova costruzione di vie navigabili devono essere tutelate, d’accordo con i Länder, le esigenze delle culture agricole e quelle economiche del regime delle acque.

ARTICOLO 90 [Strade e autostrade federali]

(1) La Federazione è il proprietario delle autostrade e delle strade appartenute precedentemente al Reich.

(2) I Länder o gli enti autonomi competenti secondo il diritto del Land amministrano, per conto della Federazione, le autostrade federali e le altre strade federali di grande comunicazione.

(3) Su proposta di un Land, la Federazione può assumersi l’amministrazione diretta delle autostrade federali e delle altre strade federali di grande comunicazione, nella misura in cui esse si trovino nel territorio di tale Land.

ARTICOLO 91 [Stato di crisi interna]

(1) Per difendersi da un pericolo che minacci l’esistenza o l’ordinamento fondamentale liberale e democratico della Federazione o di un Land, un Land può richiedere l’aiuto delle forze di polizia di altri Länder, così come delle forze e delle istituzioni di altre amministrazioni e della polizia confinaria federale.

(2) Se il Land, sul quale incombe il pericolo, non è esso stesso pronto o in grado di fronteggiarlo, il Governo federale può sottoporre alle proprie istru¬zioni la polizia di tale Land e le forze di polizia di altri Länder, così come può impiegare delle unità della polizia confinaria federale. L’ordinanza dev’essere revocata, in ogni tempo, su richiesta del Bundesrat e, nei restanti casi, dopo la rimozione del pericolo. Se il pericolo si estende al territorio di più di un Land, il Governo federale può, nella misura in cui è necessario per contrastare efficacemente il pericolo stesso, impartire istruzioni ai Governi dei Länder; resta salvo quanto disposto dai periodi primo e secondo del presente comma.

VIIIA. COMPITI IN COLLABORAZIONE

ARTICOLO 91a [Concorso della Federazione in base a leggi federali]

(1) Nelle seguenti materie, la Federazione collabora all’assolvimento dei compiti dei Länder, se tali compiti hanno rilievo per la generalità dei cittadini e se la collaborazione della Federazione è utile al miglioramento delle condizioni sociali:

  1. ampliamento e nuova costruzione di istitu¬ti d’insegnamento superiore, ivi comprese le cliniche universitarie;
  2. miglioramento della struttura economica regionale;
  3. miglioramento della struttura agraria e della protezione delle coste.

(2) I compiti in collaborazione vengono ulteriormente disciplinati da una legge federale, con l’approvazione del Bundesrat. La legge deve contenere i princìpi generali per la loro esecuzione.

(3) La legge contiene disposizioni per la procedura e le istituzioni per una pianificazione-quadro generale. L’assunzione di un progetto nella pianificazione-quadro necessita dell’assenso del Land nel territorio del quale dev’essere eseguito.

(4) La Federazione, nelle ipotesi del primo comma, periodi primo e secondo, deve sopportare metà degli oneri per ogni Land. Nell’ipotesi del primo comma, terzo periodo, la Federazione sopporta al minimo la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. La legge disciplina i particolari. Il finanziamento resta riservato alle determinazioni contenute nei bilanci della Federazione e dei Länder.

(5) Il Governo federale e il Bundesrat devono essere informati, a richiesta, sull’esecuzione dei compiti in collaborazione.

ARTICOLO 91b [Cooperazione della Federazione e dei Länder sulla base di convenzioni]

La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi per la programmazione dell’istruzione e per esigenze di istituzioni e iniziative di ricerca scientifica d’interesse sopraregionale. La divisione degli oneri viene determinata negli accordi.

  1. LA GIURISDIZIONE

ARTICOLO 92 [Organizzazione della giustizia]

Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici; esso viene esercitato dal Tribunale Costituzionale Federale, dai tribunali federali previsti nella presente Legge fondamentale e dai tribunali dei Länder.

ARTICOLO 93 [Competenze del Tribunale Costituzionale Federale]

(1) Il Tribunale Costituzionale Federale decide:

  1. sull’interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo federale;
  2. nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei Länder con la presente Legge Fondamentale o sulla compatibilità del diritto dei Länder con altro diritto federale, su domanda del Governo federale, di un Governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag;

2a. nei casi di divergenza di opinioni se una legge sia conforme alle previsioni dell’articolo 72, comma 2, su domanda del Bundesrat, di un Governo di un Land o della rappresentanza popolare di un Land.

  1. nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder, in particolare relative all’esecuzione del diritto federale da parte dei Länder e all’esercizio del controllo federale;
  2. in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi Länder, o all’interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria;

4a. sui ricorsi di costituzionalità che possono essere promossi da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in uno dei diritti previsti dagli articoli 20, quarto comma, 33, 38, 101, 103 e 104;

4b. sui ricorsi di costituzionalità di Comuni e Consorzi di Comuni per lesione del diritto di autoamministrarsi, garantito dall’articolo 28, operata per mezzo di una legge; trattandosi di una legge di un Land, solo se non possa essere sollevato ricorso dinanzi al Tribunale Costituzionale del Land medesimo;

  1. negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.

(2) Il Tribunale Costituzionale Federale si occuperà, inoltre, degli altri casi che siano ad esso assegnati da una legge federale.

ARTICOLO 94 [Composizione del Tribunale costituzionale federale]

(1) Il Tribunale Costituzionale Federale è composto da giudici federali e da altri membri. I membri del Tribunale Costituzionale Federale sono eletti per metà dal Bundestag e per metà dal Bundesrat. Essi non possono far parte né del Bundestag, né del Bundesrat, né del Governo federale, né degli organi corrispondenti di un Land.

(2) Una legge federale regola la sua costituzione e la sua procedura e determina in quali casi le sue decisioni hanno forza di legge. Per quanto attiene ai ricorsi di costituzionalità essa può esigere quale presupposto il preliminare espletamento delle consuete vie legali e speciali condizioni di ammissibilità.

ARTICOLO 95 [Corti supreme della Federazione, camera comune]

(1) Per la giurisdizione ordinaria, amministrativa, finanziaria, del lavoro e sociale, la Federazione istituisce quali Corti supreme la Corte Federale di Giustizia, il Tribunale Amministrativo Federale, la Corte Finanziaria Federale, il Tribunale Federale del Lavoro e il Tribunale Sociale Federale.

(2) Sulla nomina dei giudici di questi tribunali decide il ministro federale competente per la materia corrispondente, di concerto con una Commissione per la scelta dei giudici, composta dai ministri dei Länder competenti per la materia stessa e di un pari numero di membri eletti dal Bundestag.

(3) Per assicurare l’unitarietà della giurisprudenza deve essere costituita una camera congiunta dei tribunali menzionati nel primo comma. Una legge federale regola i particolari.

ARTICOLO 96 [Altri tribunali federali, esercizio della giustizia federale da parte dei tribunali dei Länder]

(1) La Federazione può istituire un Tribunale federale per le questioni concernenti la tutela della proprietà industriale.

(2) La Federazione può istituire, quali tribunali federali, dei tribunali penali militari per le forze armate. Essi possono esercitare la giurisdizione penale soltanto durante lo “stato di difesa”, nonché nei confronti degli appartenenti alle forze armate inviati all’estero o imbarcati su navi da guerra. Una legge federale regola i particolari. Questi tribunali rientrano nell’ambito di competenza del Ministro federale della giustizia. I giudici del loro organico devono essere abilitati a ricoprire l’ufficio di giudice.

(3) La Corte federale di giustizia è la Corte suprema per i tribunali menzionati nei commi primo e secondo.

(4) La Federazione può istituire, per le persone che stanno col medesimo in rapporti di servizio di diritto pubblico, degli appositi tribunali federali per la decisione dei procedimenti disciplinari e dei reclami.

(5) Una legge federale, con l’approvazione del Bundesrat, può prevedere che dei tribunali dei Länder esercitino la giurisdizione della Federazione per i procedimenti penali nelle materie di cui al comma primo dell’articolo 26 e della difesa dello Stato.

ARTICOLO 97 [Indipendenza dei giudici]

(1) I giudici sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge.

(2) I giudici collocati a titolo definitivo nei ruoli e i giudici di carriera possono essere deposti prima della scadenza del loro periodo di servizio, o sospesi dal loro ufficio a tempo indeterminato o temporaneamente, o essere trasferiti in altro posto, o collocati a riposo, contro il loro volere, solo per decisione giudiziaria e per i motivi e con le forme stabiliti dalle leggi. La legislazione può fissare dei limiti di età, al cui raggiungimento i giudici nominati a vita vanno a riposo. In caso di modifica dell’ordinamento dei tribunali e delle loro circoscrizioni, i giudici possono essere trasferiti presso un altro tribunale o dimessi dalla loro carica, ma solo a condizione della conservazione dell’intero stipendio.

ARTICOLO 98 [Statuto dei giudici nella Federazione e nei Länder]

(1) Lo stato giuridico dei giudici federali deve essere disciplinato da una legge federale speciale.

(2) Se un giudice federale, durante o al di fuori l’esercizio delle sue funzioni, viola i princìpi della Legge fondamentale o l’ordinamento costituzionale di un Land, il Tribunale Costituzionale Federale, su domanda del Bundestag e a maggioranza di due terzi, può ordinare che il giudice sia trasferito presso un altro ufficio o sia collocato a riposo. In caso di violazione premeditata può essere destituito.

(3) Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder. La Federazione può emanare delle leggi – cornice nella misura in cui l’articolo 74a, quarto comma, non dispone diversamente.

(4) I Länder possono stabilire che il Ministro della giustizia del Land, insieme ad una commissione appositamente formata per l’elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici nei Länder.

(5) I Länder possono adottare per i propri giudici una disciplina corrispondente a quella prevista dal secondo comma. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale.

ARTICOLO 99 [Giudizio da parte del Tribunale costituzionale federale e delle Corti supreme]

La legge di un Land può attribuire al Tribunale Costituzionale Federale il giudizio su controversie di carattere costituzionale all’interno di un Land, e alle Corti supreme menzionate nell’articolo 95, primo comma, il giudizio sulle questioni nelle quali è applicabile il diritto di un Land.

ARTICOLO 100 [Controllo concreto delle norme]

(1) Se un tribunale ritiene incostituzionale una legge dalla cui validità dipende la sua decisione, il processo dev’essere sospeso: qualora si tratti della violazione della Costituzione di un Land, dev’essere chiesta la decisione del tribunale del Land competente per le controversie costituzionali, qualora si tratti della violazione della presente Legge fondamentale, dev’essere richiesta la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. Ciò vale anche se si tratta della violazione della presente Legge fondamentale da parte del diritto di un Land o dell’incompatibilità di una legge di un Land con una legge federale.

(2) Se in una controversia giuridica è incerto se una norma di diritto internazionale sia parte integrante del diritto federale e se essa produca direttamente diritti e doveri per il singolo (articolo 25), il tribunale deve chiedere la decisione del Tribunale Costituzionale Federale.

(3) Se nell’interpretazione della Legge fondamentale federale il Tribunale Costituzionale di un Land vuole divergere da una decisione del Tribunale Costituzionale Federale o del Tribunale Costituzionale di un altro Land, il Tribunale Costituzionale deve richiedere la decisione del Tribunale Costituzionale Federale.

ARTICOLO 101 [Divieto di tribunali eccezionali]

(1) Non sono ammessi tribunali straordinari. Nessuno può essere sottratto al giudice precostituito per legge.

(2) Tribunali per materie speciali possono essere istituiti solo per legge.

ARTICOLO 102 [Abolizione della pena di morte]

La pena di morte è abolita.

ARTICOLO 103 [Diritto di essere ascoltato, divieto di leggi penali retroattive e del cumulo di pene]

(1) Dinanzi al tribunale ognuno ha il diritto di essere ascoltato nei modi stabiliti dalla legge.

(2) Un’azione è punibile solo se la criminalità della medesima sia stata stabilita per legge prima che l’azione fosse commessa.

(3) Per la medesima azione nessuno può essere punito più di una volta in base alle leggi penali di carattere generale.

ARTICOLO 104 [Garanzie giuridiche in caso di detenzione]

(1) La libertà personale può essere limitata solo in base ad una legge formale e solo con l’osservanza delle forme ivi prescritte. Le persone arrestate non possono essere sottoposte né a maltrattamenti morali, né a maltrattamenti fisici.

(2) Sull’ammissibilità e sulla durata della privazione della libertà deve decidere soltanto il giudice. In ogni caso di privazione della libertà non ordinata dall’autorità giudiziaria, dev’essere immediatamente sollecitata una decisione giudiziaria. La polizia di propria autorità non può tenere nessuno in sua custodia oltre la fine del giorno successivo all’arresto. I particolari sono regolati dalla legge.

(3) Qualunque persona arrestata provvisoriamente perché sospettata di un’azione penalmente perseguibile dev’essere, al più tardi nel giorno successivo all’arresto, portata davanti al giudice, che le deve comunicare i motivi dell’arresto, ascoltarla o darle modo di esporre le sue obiezioni. Il giudice deve immediatamente o emanare un mandato di cattura scritto e motivato, oppure ordinare il rilascio.

(4) Di ogni decisione giudiziaria relativa all’ordine o alla durata della privazione della libertà dev’essere immediatamente informato un familiare dell’arrestato o una persona di sua fiducia.

  1. LE FINANZE

ARTICOLO 104a [Ripartizione delle spese tra la Federazione e i Länder]

(1) La Federazione e i Länder sopporta¬no separatamente le spese relative ai compiti loro propri, salvo diverse disposizioni della presente Legge fondamentale.

(2) Se i Länder operano per incarico della Federazione, quest’ultimo deve sopportare le spese relative.

(3) Le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione. Se la legge dispone che i Länder sopportino un quarto o più della spesa, la legge stessa dev’essere ap¬provata anche dal Bundesrat.

(4) La Federazione può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e dei Consorzi di Comuni), che siano necessari per impedire una turbativa dell’equilibrio economico generale, o per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o per promuovere un’espansione economica. I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell’approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio.

(5) La Federazione e i Länder sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive autorità e operano in rapporto reciproco per un’ordinata amministrazione. I particolari sono disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell’assenso del Bundesrat.

ARTICOLO 105 [Competenza legislativa]

(1) La Federazione ha competenza legislativa esclusiva per i dazi doganali e i monopoli fiscali.

(2) La Federazione ha competenza legislativa concorrente sulle altre imposte se il provento di esse le spetta in tutto o in parte, ovvero se esistano i presupposti di cui all’articolo 72, secondo comma.

(2a) [aggiunto il 12 maggio 1969]. Spetta ai Länder la competenza a legiferare sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale.

(3) Le leggi federali sulle imposte, i cui proventi spettano in tutto o in parte ai Länder o ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni), necessitano dell’approvazione del Bundesrat.

ARTICOLO 106 [Ripartizione delle entrate delle imposte]

(1) Spettano alla Federazione il ricavo dei monopoli fiscali e le entrate dei seguenti tributi:

  1. dazi doganali;
  2. imposte di consumo in quanto non spettino ai Länder ai sensi del secondo comma ovvero, ai sensi del comma terzo, non spettino insieme alla Federazione o ai Länder, ovvero, infine, ai sensi del comma quarto, non spettino ai Comuni;
  3. imposte per la circolazione stradale delle merci;
  4. imposte per i trasferimenti di capitale, delle assicurazioni e dei titoli di credito;
  5. imposte straordinarie sul patrimonio e imposte di conguaglio riscosse al fine di realizzare la compensazione degli oneri risultanti dalla guerra;
  6. imposte supplementari all’imposta sul reddito e all’imposta sulle società;
  7. imposte nel quadro delle Comunità europee.

(2) Spettano ai Länder le entrate delle seguenti imposte:

  1. imposte ordinarie sul patrimonio;
  2. imposte sulle successioni;
  3. tasse di circolazione sugli autoveicoli;
  4. imposte sui trasferimenti, in quanto non spettino alla Federazione ai sensi del primo comma, ovvero insieme alla Federazione e ai Länder ai sensi del terzo comma;
  5. imposta sulla birra;
  6. imposte sulle case da gioco.

(3) L’ammontare delle imposte sull’entrata, sulle società e sul giro di affari competono insieme alla Federazione e ai Länder (imposte comuni), nella misura in cui l’ammontare dell’imposta sull’entrata non debba invece considerarsi di spettanza dei Comuni a norma del quinto comma. L’ammontare delle imposte sull’entrata e sulle società spetta, in ragione della metà, rispettivamente alla Federazione e ai Länder. Le quote di spettanza della Federazione e dei Länder per quanto attiene all’imposta sul giro d’affari vengono fissate con legge federale, che necessita dell’assenso del Bundesrat. In questa determinazione ci si dovrà attenere ai seguenti principi:

  1. nell’ambito delle entrate ordinarie, la Federazione e i Länder hanno diritto alla copertura delle loro spese necessarie, in misura proporzionale; a questo riguardo, l’ammontare delle spese dev’essere accertato considerando una pianificazione finanziaria pluriennale;
  2. il fabbisogno della Federazione e quello dei Länder devono essere contemperati reciprocamente in modo da ottenerne un giusto conguaglio, evitare un’eccessiva pressione fiscale sui contribuenti e mantenere l’uniformità delle condizioni di vita nel territorio federale.

(4) Il rapporto di partecipazione della Federazione e dei Länder alle entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta sul giro d’affari dev’essere rideterminato se il rapporto tra le entrate e le spese della Federazione e dei Länder si sviluppa in modo essenzialmente diverso. Se con legge federale vengono imposte ai Länder delle spese aggiuntive o vengono sottratte delle entrate, e se tale maggiore onere dei Länder sia limitato a un breve periodo di tempo, esso può essere compensato anche con assegnazioni finanziarie della Federazione con legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat; nella legge si devono stabilire i princìpi su cui basare la misura di tali assegnazioni finanziarie e la distribuzione fra i Länder.

(5) I Comuni ricevono una parte dell’ammontare dell’imposta sull’entrata, che deve essere ripartita dai Länder a loro favore sulla base del principio della capacità contributiva dei loro abitanti. I particolari sono disciplinati da una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat. Essa può stabilire che i Comuni fissino aliquote di riscossione per la parte di spettanza comunale.

(6) L’ammontare delle imposte reali spetta ai Comuni; l’ammontare delle imposte locali di consumo e di lusso spetta ai Comuni o, nella misura stabilita dalla legislazione dei Länder, ai Consorzi di Comuni. Dev’essere salvaguardato il diritto dei Comuni di fissare modalità di riscossione delle imposte reali, nell’ambito di quanto è stabilito dalla legge. Se in un Land non esistono Comuni, l’ammontare delle imposte reali e di quelle locali di consumo e di lusso spettano al Land. La Federazione e i Länder possono dividersi attraverso una ripartizione l’ammontare dell’imposta sull’industria. I particolari sulla partecipazione sono stabiliti da una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat. Nella misura stabilita dalla legislazione regionale, le imposte reali e la parte di spettanza comunale dell’imposta sull’entrata possono essere assunte come base per stabilire i princìpi di valutazione per le ripartizioni.

(7) Della parte dell’ammontare totale delle imposte comuni di spettanza dei Länder, è devoluta ai Comuni, e insieme ai Consorzi di Comuni, una percentuale da stabilirsi con legge dei Länder. Oltre a ciò, la legislazione dei Länder determina se e in qual misura dev’essere devoluto ai Comuni (e ai Consorzi di Comuni) l’ammontare delle imposte dei Länder stessi.

(8) Se la Federazione promuove in singoli Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) speciali istituzioni che comportino direttamente per tali Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) maggiori spese o minori entrate (speciali oneri), la Federazione garantirà il necessario conguaglio, se e in quanto ai Länder o ai Comuni (o Consorzi di Comuni) non possa essere richiesto di sopportare speciali oneri. Prestazioni d’indennizzo da parte di terzi e vantaggi finanziari, che si producano in questi Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) co¬me conseguenza di quelle istituzioni, saranno tenuti presenti nel conguaglio.

(9) Le entrate e le spese dei Comuni (o Consorzi di Comuni) si considerano, ai sensi di questo articolo, come entrate e spese dei Länder.

ARTICOLO 106a [Trasporto pubblico di persone].

Per i trasporti pubblici di persone spetta ai Länder dal 1° gennaio 1996 un contributo sulle entrate fiscali della Federazione. Una legge federale che necessita dell’assenso del Bundesrat regola i dettagli. Il contributo di cui al primo periodo prescinde dalla valutazione della capacità finanziaria di cui all’articolo 107, secondo comma.

ARTICOLO 107 [Perequazione finanziaria]

(1) L’ammontare delle imposte sui terreni e la parte di spettanza dei Länder sull’ammontare delle imposte sull’entrata e sulle società spettano ai singoli Länder nella misura in cui le imposte vengono riscosse dalle autorità finanziarie nel loro territorio (entrate locali). Con legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat, vanno adottate disposizioni di dettaglio per la limitazione, così come per l’ampiezza e il modo della ripartizione delle entrate locali. La legge federale può dettare disposizioni anche sull’ampiezza e sulla ripartizione dell’ammontare locale di altre imposte. La parte di spettanza dei Länder sull’ammontare dell’imposta sul giro d’affari è stabilito per ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva popolazione; per una quota, ma al massimo per un quarto di tale parte di spettanza dei Länder, una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat, può stabilire delle quote d’integrazione per quei Länder, i cui introiti per le imposte sui terreni, sull’entrata e sulle società, pro – capite, siano sotto la media degli altri Länder.

(2) La legge deve garantire un opportuno conguaglio della diversa capacità finanziaria dei Länder; in questa prospettiva sono da considerare la capacità e i fabbisogni finanziari dei Comuni (e dei Consorzi di Comuni). I presupposti per le pretese di conguaglio da parte dei Länder che ne hanno il diritto e gli obblighi di conguaglio da parte dei Länder che debbono prestarlo, così come la misura e l’ammontare dei conguagli stessi, devono essere determinati dalla legge. La legge può stabilire anche che la Federazione, con propri mezzi, attribuisca ai Länder con minore capacità economica delle assegnazioni per la copertura supplementare del loro generale fabbisogno finanziario (assegnazioni supplementari).

ARTICOLO 108 [Amministrazione finanziaria]

(1) I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui consumi disciplinate con legge federale, ivi compresa l’imposta sul giro d’affari da importazioni, nonché i contributi nel quadro delle Comunità europee, vengono amministrati da uffici finanziari federali. L’istituzione di questi uffici viene disciplinata da una legge federale. I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati d’intesa coi Governi dei Länder.

(2) Le restanti imposte vengono amministrate da uffici finanziari dei Länder. L’istituzione di questi uffici e l’unitaria istruzione degli impiegati possono essere disciplinati da una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat. I dirigenti degli uffici intermedi devono essere nominati d’intesa con il Governo federale.

(3) Se gli uffici finanziari dei Länder amministrano delle imposte di spettanza intera, o per quota parte, della Federazione, essi agiscono per incarico della Federazione stesso. L’articolo 85, terzo e quarto comma, vale con l’avvertenza che al posto del Governo federale subentra il Ministro federale delle finanze.

(4) Una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat, può disporre, per l’amministrazione delle imposte, la collaborazione degli uffici finanziari, della Federazione e dei Länder; può essere altresi prevista l’amministrazione da parte degli uffici finanziari dei Länder per le imposte di cui al primo comma e la competenza degli uffici finanziari della Federazione per le altre imposte, se e nella misura in cui in tale modo venga facilitata o migliorata l’esazione delle imposte. Per le imposte il cui gettito è a esclusivo favore dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), l’amministrazione che compete agli uffici finanziari dei Länder può essere trasferita dai Länder stessi in tutto o in parte ai Comuni (e ai Consorzi di Comuni).

(5) Il procedimento che dev’essere osservato dagli uffici finanziari della Federazione è disciplinato da una legge federale. Il procedimento che deve essere applicato dagli uffici finanziari dei Länder e, nell’ipotesi di cui al quarto comma, secondo periodo, dai Comuni (e dai Consorzi di Comuni), può essere disciplinato da una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat.

(6) La giurisdizione finanziaria è disciplinata da una legge federale in modo unitario.

(7) Le disposizioni amministrative di carattere generale sono emanate dal Governo federale, e coll’assenso del Bundesrat qualora l’amministrazione spetti agli uffici finanziari dei Länder ovvero dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni).

ARTICOLO 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]

(1) La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.

(2) La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell’equilibrio economico generale.

(3) Con una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.

(4) Per tutelarsi da una perturbazione dell’equilibrio economico generale possono essere emanate, con una legge federale, che necessita dell’approvazione del Bundesrat, delle prescrizioni concernenti:

  1. l’ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo dell’assunzione di prestiti da parte di enti territoriali e di consorzi di diritto pubblico creati per scopi speciali;
  2. l’impegno della Federazione e dei Länder di mantenere dei depositi infruttiferi presso la Banca Federale Tedesca (riserve di perequazione della congiuntura).

Le autorizzazioni all’emanazione dei relativi decreti legislativi possono essere conferite soltanto al Governo federale. E tali decreti legislativi necessitano dell’approvazione del Bundesrat. Essi devono essere abrogati non appena il Bundestag lo richieda; i particolari sono stabiliti da una legge federale.

ARTICOLO 110 [Budget e legge finanziaria della Federazione]

(1) Tutte le entrate e le spese della Federazione devono risultare dal bilancio preventivo; per quanto attiene alle imprese della Federazione e ai fondi speciali, é sufficiente indicare le sopravvenienze in entrata e in uscita. Nel bilancio preventivo le entrate e le spese devono essere pareggiate.

(2) Il bilancio preventivo viene determinato, diviso in periodi annuali, per uno o più anni finanziari, dalla legge di bilancio, prima dell’inizio del primo anno di applicazione. Può essere stabilito che alcune parti del bilancio preventivo valgano, divise per anni finanziari, per periodi diversi di tempo.

(3) La proposta della legge di cui al secondo comma, primo periodo, così come le proposte di modificazione della legge di bilancio e del bilancio preventivo, vengono presentate contemporaneamente al Bundestag e al Bundesrat. Il Bundesrat ha la facoltà di prendere posizione sulle proposte entro sei settimane, e sulle proposte di modificazione entro tre settimane.

(4) Nella legge di bilancio possono essere inserite soltanto disposizioni relative alle entrate e alle spese della Federazione riferentisi al periodo di tempo stabilito dalla legge di bilancio stessa. La legge di bilancio può stabilire che le disposizioni perdano vigore con la promulgazione della successiva legge di bilancio o, se autorizzate a norma dell’articolo 115, in un tempo successivo.

ARTICOLO 111 [Bilancio provvisiorio]

(1) Qualora, entro la fine di un anno finanziario, non sia stato determinato con legge il bilancio preventivo per l’anno successivo, il Governo federale è autorizzato, fino all’entrata in vigore della suddetta legge, a fare tutte le spese necessarie:

  1. a) per mantenere enti istituiti con legge e per eseguire provvedimenti deliberati con legge,
  2. b) per adempiere gli obblighi della Federazione giuridicamente fondati,
  3. c) per proseguire costruzioni, rifornimenti e altri lavori, ovvero per erogare ulteriori sussidi per tali scopi, nella misura in cui siano stati autorizzati contributi corrispondenti nel bilancio preventivo dell’anno precedente.

(2) Se le entrate da imposte, tasse e altri proventi non basati su leggi particolari e le riserve di capitali di esercizio non coprono le spese di cui al primo comma, il Governo federale può disporre, attingendoli a credito, i fondi necessari per il proseguimento della politica economica fino ad un quarto dell’ammontare complessivo del bilancio preventivo decorso.

ARTICOLO 112 [Spese eccedenti e straordinarie]

Le spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio preventivo e quelle fuori bilancio devono avere il consenso del Ministro federale delle finanze. Tale consenso può essere concesso solo nel caso di un’imprevista e inderogabile necessità. Ulteriori particolari possono essere stabiliti da una legge federale.

ARTICOLO 113 [Aumenti di spesa e riduzioni di entrate]

(1) Le deliberazioni del Bundestag e del Bundesrat che aumentano le spese proposte dal Governo federale nel bilancio preventivo, o che comportano, subito o in prosieguo di tempo, nuove spese, necessitano del consenso del Governo federale. Lo stesso vale per le leggi che comportano una diminuzione di entrate immediata o differita nel tempo. Il Governo federale può pretendere che il Parlamento sospenda la deliberazione su tali leggi; in tal caso il Governo federale, nel termine di sei settimane, deve far pervenire al Bundestag il suo punto di vista sulla questione.

(2) Quando il Bundestag ha deliberato la legge, il Governo federale, nel termine di quattro settimane, può pretendere che il Bundestag deliberi nuovamente.

(3) Se la legge è perfetta ai sensi dell’articolo 78, il Governo federale può rifiutare il suo consenso solo entro sei settimane, e solo se abbia precedentemente iniziato il procedimento preveduto nel primo comma, terzo e quarto periodo, o nel secondo comma. Trascorso tale termine, il consenso si ha per concesso.

ARTICOLO 114 [Rendiconto]

(1) Il Ministro federale delle finanze, per carico del Governo federale, deve rendere conto al Bundestag e al Bundesrat di tutte le entrate e di tutte le spese, così come dei beni patrimoniali e dei debiti afferenti all’anno finanziario.

(2) La Corte federale dei conti, i cui membri godono dell’indipendenza propria dei giudici, esamina il consuntivo, così come la economicità e la correttezza della conduzione economica e di bilancio. Essa informa, oltre che il Governo federale, direttamente ogni anno il Bundestag e il Bundesrat. Per il resto le funzioni della Corte federale dei conti vengono disciplinate da una legge federale.

ARTICOLO 115 [Ricorso al credito]

(1) L’assunzione di crediti, così come quella di fidejussioni, o malleverie, o simili garanzie, che possano comportare spese per i successivi anni finanziari, necessitano di un’autorizzazione certa, o accertabile in relazione all’importo, da concedersi con legge federale. Le entrate provenienti da crediti non possono superare la somma delle spese previste nel bilancio per gli investimenti. Eccezioni sono ammissibili solo per eliminare distorsioni dell’equilibrio economico generale. I dettagli sono disciplinati da una legge federale.

(2) Eccezioni a quanto stabilito nel primo comma sono ammissibili per fondi speciali della Federazione, purché stabilite con legge federale.

  1. LO STATO DI DIFESA

ARTICOLO 115a [Definizione e accertamento]

(1) Il Bundestag, con l’approvazione del Bundesrat, accerta che il territorio federale è aggredito con la forza delle armi o che una tale aggressione viene immediatamente minacciata. L’accertamento consegue a istanza del Governo federale e necessita di una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei membri del Bundestag.

(2) Se la situazione richiede un’azione non differibile e si contrappongano insuperabili ostacoli ad una tempestiva riunione del Bundestag, oppure qualora nel suo seno non si raggiunga il quorum richiesto, l’accertamento medesimo verrà fatto dalla Commissione comune, con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei suoi membri.

(3) L’accertamento viene promulgato dal Presidente federale nel Bollettino delle leggi federali, conformemente all’articolo 82. Se ciò non è possibile in tempo utile, la promulgazione avviene in altro modo; essa deve essere riprodotta nel Bollettino delle leggi federali appena le circostanze lo permettano.

(4) Se il territorio federale viene aggredito con la forza delle armi e i competenti organi federali non siano in grado di compiere subito l’accertamento di cui al primo comma, primo periodo, l’accertamento medesimo si intende stabilito e promulgato nel momento stesso in cui è cominciata l’aggressione. Il Presidente federale rende noto tale momento appena le circostanze lo permettano.

(5) Se è promulgato l’accertamento dello “stato di difesa” e il territorio federale viene aggredito con la forza delle armi, il Presidente federale può rilasciare, con l’approvazione del Bundestag, dichiarazioni di diritto internazionale sull’esistenza dello “stato di difesa”. Nelle ipotesi di cui al secondo comma, al posto del Bundestag subentra la Commissione comune.

ARTICOLO 115b [Trasferimento del comando al cancelliere]

Con la promulgazione dello “stato di difesa” il potere di guida e di comando delle forze armate é trasferito al Cancelliere federale.

ARTICOLO 115c [Competenza legislativa allargata della Federazione]

(1) In forza dello “stato di difesa” la Federazione fruisce della legislazione concorrente anche per le materie che appartengono alla competenza legislativa dei Länder. Tali leggi necessitano dell’approvazione del Bundesrat.

(2) Durante lo “stato di difesa”, nella misura in cui lo richiedano le circostanze, si può con legge federale per lo “stato di difesa”:

  1. regolare provvisoriamente, in modo difforme dall’articolo 14, terzo comma, secondo periodo, l’indennizzo nel caso di espropriazione;
  2. stabilire, difformemente dall’articolo 104, secondo comma, terzo periodo e terzo comma, primo periodo, un termine per la privazione della libertà, nel caso in cui un giudice non possa attivarsi entro il termine previsto nei tempi normali; in ogni caso, tale termine non può superare i quattro giorni.

(3) Nella misura richiesta allo scopo di allontanare un’aggressione in atto o immediatamente minacciata, si possono regolare, per lo “stato di difesa”, con legge federale, approvata dal Bundesrat, l’amministrazione e le finanze della Federazione e dei Länder difformemente dai titoli VIII, VIIIa e X, pur conservando la capacità vitale dei Länder, dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, specialmente e anche dal punto di vista finanziario.

(4) Le leggi federali, di cui al primo e secondo comma, punto 1, possono essere applicate, in preparazione della loro esecuzione, già prima dell’entrata in vi¬gore dello “stato di difesa”.

ARTICOLO 115d [Procedure legislativa di urgenza]

(1) Difformemente dagli articoli 76, secondo comma, 77, primo comma, secondo periodo e dal secondo al quarto comma, 78 e 82, primo comma, nello “stato di difesa” vale, per la legislazione della Federazione, la disciplina prevista dai seguenti secondo e terzo comma.

(2) Le proposte di legge del Governo federale, da esso designate come urgenti, devono essere sottoposte al Bundesrat contemporaneamente alla presentazione alil Bundestag. Immediatamente Bundestag e Bundesrat discutono insieme tali proposte. Nella misura in cui per una legge è richiesta l’approvazione del Bundesrat, essa necessita, per la sua formazione, della maggioranza dei voti del Bundesrat. Un regolamento, deciso dal Bundestag e che necessita dell’approvazione del Bundesrat, regola i particolari.

(3) Corrispondentemente vale, per la promulgazione delle leggi, l’articolo 115a, terzo comma, secondo periodo.

ARTICOLO 115e [Poteri della Commissione comune]

(1) Se nello “stato di difesa” la Commissione comune stabilisce, con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei suoi membri, che si contrappongono insuperabili ostacoli alla riunione in tempo utile del Bundestag o che questi non è in grado di decidere, la Commissione comune prende il posto del Bundestag e del Bundesrat e ne assume unitariamente i poteri.

(2) La Legge fondamentale non può essere né modificata, né in tutto o in parte abrogata o inapplicata da una legge della Commissione comune. La Commissione comune non è autorizzata a emanare leggi secondo gli articoli 23, primo comma, secondo periodo, 24, primo comma e 29.

Artikel 115f [Attribuzioni del Governo federale]

(1) Il Governo federale può, durante lo stato di difesa, nella misura in cui lo richiedano le circostanze:

  1. inviare la polizia confinaria federale in tutto il territorio federale;
  2. impartire istruzioni, oltre che all’Amministrazione federale, anche ai Governi dei Länder e, se c’è urgenza, alle autorità dei Länder da esso designati.

(2) Il Bundestag, il Bundesrat e la Commissione comune devono essere tempestivamente edotti dei provvedimenti presi in forza del primo comma.

ARTICOLO 115g [Statuto del Tribunale Costituzionale Federale]

La posizione costituzionale e l’adempimento dei compiti costituzionali del Tribunale Costituzionale Federale e dei suoi giudici non possono essere mai pregiudicati. La legge sul Tribunale Costituzionale Federale può essere modificata da una legge della Commissione comune soltanto in quanto ciò sia necessario, anche secondo l’opinione del Tribunale Costituzionale Federale, per assicurare la capacità di funzionamento del Tribunale stesso. Fino all’emanazione di tale legge il Tribunale Costituzionale Federale può assumere i provvedimenti necessari alla conservazione della propria funzionalità. Il Tribunale Costituzionale Federale prende le decisioni di cui al secondo e terzo periodo con la maggioranza dei giudici presenti.

ARTICOLO 115h [Funzionamento degli organi costituzionali]

(1) Qualora le legislature del Bundestag e delle rappresentanze popolari dei Länder abbiano termine durante lo stato di difesa, esse scadono sei mesi dopo la cessazione dello stato di difesa, così come, nel caso di anticipata cessazione dalla sua carica, l’espletamento delle sue funzioni da parte del Presidente del Bundesrat, scadono nove mesi dopo la cessazione dello stato di difesa. Il periodo di carica di un membro del Tribunale Costituzionale Federale scadente nel corso dello stato di difesa finisce sei mesi dopo la cessazione dello stato di difesa.

(2) Se è necessaria una rielezione del Cancelliere federale da parte della Commissione comune, questa elegge un nuovo Cancelliere federale con la maggioranza dei suoi membri; il Presidente federale fa una proposta alla Commissione comune. La Commissione comune può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto eleggendo un successore con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.

(3) Finché dura lo stato di difesa è escluso lo scioglimento del Bundestag.

ARTICOLO 115i [Attribuzione dei Governi dei Länder]

(1) Se i competenti organi federali non sono in grado assumere i provvedimenti necessari per rimuovere il pericolo e la situazione richiede immediatamente una pronta azione indipendente nelle singole parti del territorio federale, i governi dei Länder, o le autorità, o gli incaricati da essi indicati sono autorizzati a prendere, nei rispettivi ambiti di competenza, i provvedimenti menzionati dall’articolo 115f, primo comma.

(2) I provvedimenti assunti sulla base del precedente primo comma possono essere annullati in ogni tempo dal Governo federale, nonché dai Presidenti dei Consigli dei ministri dei Länder in relazione a quelli assunti dalle autorità dei Länder e dalle autorità federali inferiori.

ARTICOLO 115K [Durata della validità delle leggi e regolamenti eccezionali]

(1) Per la durata della loro applicabilità, le leggi approvate a norma degli articoli 115c, 115e e 115g e i decreti, che sono stati emanati sulla base di tali leggi, rendono inapplicabile il diritto contrastante. Ciò non vale nei confronti del diritto anteriore, che sia stato emanato in base agli articoli 115c, 115e e 115g.

(2) Le leggi, che la Commissione comune ha deliberato, e i decreti, che sono stati emanati sulla base di tali leggi, perdono vigore al più tardi sei mesi dopo la cessazione dello stato di difesa.

(3) Le leggi, che contengono regolamentazioni difformi dagli articoli 91a, 91b, 104a, 106 e 107, sono valide, al massimo, fino alla fine del secondo anno finanziario che segue alla cessazione dello “stato di difesa”. Esse possono essere modificate, dopo la cessazione dello “stato di difesa”, da una legge del Bundestag, con l’approvazione del Bundesrat, per essere ricondotte ad una regolamentazione conforme alle sezioni VIIIA e X.

ARTICOLO 115l [Abrogazione delle leggi e delle misure eccezionali, cessazione dello stato di difesa]

(1) Il Bundestag può, in ogni tempo, con l’approvazione del Bundesrat, abrogare le leggi formulate dalla Commissione comune. Il Bundesrat può richiedere che il Bundestag decida in proposito. Gli altri provvedimenti della Commissione comune e del Governo federale, presi per la rimozione del pericolo, sono da annullare qualora lo decidano il Bundestag e il Bundesrat.

(2) In ogni tempo il Bundestag può, con l’approvazione del Bundesrat, dichiarare la cessazione dello stato di difesa con una deliberazione che deve essere promulgata dal Presidente federale. Il Bundesrat può richiedere che il Bundestag decida in proposito. Dev’essere immediatamente dichiarata la cessazione dello stato di difesa qualora non siano più in atto i presupposti per la sua constatazione.

(3) Sulla conclusione della pace si decide con legge federale.

  1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ARTICOLO 116 [Definizione di ‘Tedesco’, reintegrazione nella nazionalità tedesca]

(1) Salvo disciplina legislativa diversa, è tedesco, ai sensi della presente Legge fondamentale, colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo status del 31 dicembre 1937.

(2) Alle persone già cittadine tedesche che furono private della cittadinanza tra il 30 gennaio 1933 e 1’8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, e ai loro discendenti, dev’essere, a richiesta, nuovamente concessa la cittadinanza. Essi sono considerati come non privati della cittadinanza se, dopo 1’8 maggio 1945, hanno preso la residenza in Germania e se non hanno manifestato una volontà diversa.

ARTICOLO 117 [Disposizione transitorie relative agli articoli 3 e 11]

(1) Ogni disposizione contrastante con l’articolo 3, secondo comma, resta, fino al suo coordinamento con tale norma costituzionale, in vigore, non oltre tuttavia il 31 marzo 1953.

(2) Le leggi che, in considerazione delle presenti limitazioni territoriali, restringono la libertà di circolazione restano in vigore fino alla loro abrogazione mediante legge federale.

ARTICOLO 118 [Riorganizzazione dei Länder del sud-ovest]

La riorganizzazione del territorio che comprende i Länder del Baden, Württemberg-Baden e Württemberg-Hohenzollern può aver luogo, in deroga alle disposizioni dell’articolo 29, mediante un accordo tra i Länder interessati. Se non si addiviene ad un accordo, la riorganizzazione sarà disciplinata da una legge federale, che dovrà prevedere un referendam popolare.

ARTICOLO 118a [Rorganizzazione dei Länder di Berlino e Brandemburgo]

La riorganizzazione del territorio che comprende i Länder Berlin e Brandemburgo può avvenire in difformità dalle disposizioni dell’articolo 29 attraverso un accordo di entrambi i Länder, con la partecipazione degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 119 [Decreti legislativi relativi ai rifugiati e agli espulsi]

Per le questioni riguardanti i rifugiati e gli espulsi, in particolare per quanto concerne la loro ripartizione nei Länder, il Governo federale, coll’assenso del Bundesrat, può, fino ad una regolazione legislativa federale, emanare disposizioni con forza di legge. In casi speciali, il Governo federale può, inoltre, venire autorizzato a impartire istruzioni di carattere particolare. Le istruzioni devono essere inviate ai supremi uffici dei Länder, salvo che dal ritardo sorga un pericolo.

ARTICOLO 120 [Spese di occupazione e oneri di guerra]

(1) La Federazione sopporta sia le spese per i costi di occupazione, sia gli altri oneri interni ed esterni conseguenti alla guerra, secondo le disposizioni dettagliate delle leggi federali. In quanto tali oneri fino al 1° ottobre 1969 sono stati regolamentati con leggi federali, Bund e Länder congiuntamente ne sopportano la spesa secondo la misura stabilita dalle predette leggi federali. In quanto le spese per gli oneri di guerra, che non sono state disciplinate, né sono disciplinate da leggi federali, sono state erogate fino al 1° ottobre 1965 dai Länder, dai Comuni (o dai Consorzi di Comuni), o da altri organi incaricati che adempiono i compiti dei Länder o dei Comuni, la Federazione non è obbligata ad assumere le erogazioni di tale tipo anche dopo la data menzionata. La Federazione sopporta gli oneri e i contributi delle assicurazioni sociali, ivi compresi l’assicurazione di disoccupazione e il sussidio ai disoccupati. La ripartizione, regolata nel presente comma, degli oneri di guerra fra Bund e Länder non tocca la regolamentazione legislativa delle pretese d’indennizzo.

(2) Le entrate si trasferiscono alla Federazione nello stesso momento in cui la Federazione assume le spese.

ARTICOLO 120a [Attuazione del conguaglio degli oneri]

(1) Le leggi, che servono all’attuazione del conguaglio degli oneri, possono, coll’assenso del Bundesrat, stabilire che ad esse sia data esecuzione nel settore delle prestazioni di conguaglio, in parte dalla Federazione medesima, in parte per conto della Federazione mediante i Länder, e che le competenze, che in base all’articolo 85 spettano al Governo federale e ai supremi uffici federali competenti, siano trasferite in tutto o in parte all’ufficio federale per il conguaglio. Tale ufficio, nell’esercizio di queste competenze, non necessita dell’assenso del Bundesrat; le sue istruzioni, eccettuati i casi di urgenza, devono essere rivolte alle autorità supreme dei Länder competenti per questo settore (uffici dei Länder addetti al conguaglio).

(2) Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 87, terzo comma, secondo periodo.

ARTICOLO 121 [Definizione di ‘maggioranza dei membri’]

La maggioranza dei membri del Bundestag e dell’Assemblea federale ai sensi della presente Legge fondamentale è la maggioranza del numero dei loro componenti stabilito dalla legge.

ARTICOLO 122 [Trasferimento delle competenze legislative precedenti]

(1) Dal momento in cui si riunisce il Bundestag, le leggi sono deliberate esclusivamente dagli organi legislativi stabiliti nella presente Legge fondamentale.

(2) Gli organi legislativi e quelli che collaborano con il loro parere alla legislazione, le cui competenze cessano ai sensi del primo comma, sono da questo momento disciolti.

ARTICOLO 123 [Vigenza delle leggi precedenti e dei precedenti trattati]

(1) Le leggi anteriori alla prima riunione del Bundestag restano ancora in vigore in quanto non contrastino con la presente Legge fondamentale.

(2) I trattati conclusi dal Reich tedesco, che si riferiscono a materie per le quali è competente, in base alla presente Legge fondamentale, il legislatore del Land, restano in vigore se, per i princìpi generali del diritto, sono validi e continuano a svolgere i loro effetti, con riserva di tutti i diritti e le eccezioni degli interessati, finché non vengano stipulati nuovi trattati dalle autorità competenti in base alla presente Legge fondamentale o finché non cessino altrimenti per le decisioni ivi contenute.

ARTICOLO 124 [Vigenza delle leggi precedenti, legislazione esclusiva]

Le leggi precedenti concernenti le materie rientranti nella legislazione esclusiva della Federazione diventano, nel loro ambito territoriale di validità, diritto federale.

ARTICOLO 125 [Vigenza delle leggi precedenti, legislazione concorrente]

Le leggi precedenti concernenti le materie rientranti nella legislazione concorrente della Federazione diventano, nel loro ambito territoriale di validità, diritto federale:

1) se hanno vigore uniformemente in una o più zone di occupazione;

2) se si tratta di leggi con cui è stato modificato, dopo 1’8 maggio 1945, il precedente diritto del Reich.

ARTICOLO 125a [Vigenza delle leggi precedenti, legislazione concorrente]

(1) La legislazione che è stata promulgata come diritto federale ma che, in conseguenza delle modifiche degli articoli 74, primo comma, o 75, primo comma, non può più essere promulgata come diritto federale, continua a valere come diritto federale. Può essere sostituita da legislazione dei Länder.

(2) La legislazione che è stata emanata sulla base dell’articolo 72, secondo comma nel testo vigente fino al 15 novembre 1994, vale come diritto federale. Con legge federale può essere stabilito che essa venga sostituita da diritto dei Länder. Lo stesso vale per il diritto federale approvato a partire da questo momento e che, ai sensi dell’articolo 75, secondo comma non avrebbe più potuto essere approvato.

ARTICOLO 126 [Contenzioso sulla legislazione precedente]

Sulle controversie relative alla sopravvivenza di leggi come diritto federale decide il Tribunale Costituzionale Federale.

ARTICOLO 127 [Legislazione della Bizona]

Il Governo federale, coll’assenso dei Governi dei Länder interessati, può, entro un anno dalla pubblicazione della presente Legge fondamentale, estendere ai Länder del Baden, Gross-Berlin, Rheinland-Pfalz e Wurttemberg-Hohenzollern, la vigenza delle leggi della Bizona, fintantochè tali leggi restano in vigore come diritto federale ai sensi dell’articolo 124 o dell’articolo 125.

ARTICOLO 128 [Mantenimento del potere di impartire istruzioni]

Se la legge che continua a restare in vigore prevede la potestà d’impartire istruzioni ai sensi dell’articolo 84, quinto comma, tale potestà resta in vigore fino all’emanazione di una diversa disciplina legislativa.

ARTICOLO 129 [Mantenimento delle deleghe]

(1) Se in norme giuridiche, che continuano a valere come diritto federale, è contenuta un’autorizzazione a emanare decreti legislativi o norme amministrative di carattere generale, nonché atti amministrativi, tale autorizzazione passa d’ora in poi alle autorità competenti per materia. In caso di dubbio il Governo federale decide di concerto col Bundesrat; la decisione dev’essere pubblicata.

(2) Se in norme giuridiche, che continuano a valere come diritto del Land, è contenuta una tale autorizzazione, essa viene esercitata dalle autorità competenti in base al diritto del Land.

(3) Se le anzidette norme giuridiche prevedono, ai sensi del primo e secondo comma, una loro modificazione o integrazione, oppure l’emanazione di norme giuridiche al posto di leggi, tali autorizzazioni perdono la loro validità.

(4) Analogamente si applicano le norme dei commi I e II se delle norme giuridiche rinviano a norme non più valide o a istituti non più esistenti.

ARTICOLO 130 [Riorganizzazione delle istituzioni esistenti]

(1) Gli organi amministrativi e le altre istituzioni che servono alla giustizia o all’amministrazione pubblica, che non si basano sul diritto del Land o su trattati tra Länder, nonché l’Azienda che gestisce le ferrovie sud-occidentali e il Consiglio amministrativo per le poste e le telecomunicazioni nel settore d’occupazione francese sono sottoposti al Governo federale. Questi ne disciplina, con l’assenso del Bundesrat, il trasferimento, lo scioglimento o la liquidazione.

(2) Il ministro federale competente è il supremo organo disciplinare degli appartenenti a queste amministrazioni e a queste istituzioni.

(3) Gli enti e gli istituti di diritto pubblico che non si fondano direttamente sul diritto del Land, né sui trattati tra i Länder, sono sottoposti al controllo degli uffici federali supremi competenti.

ARTICOLO 131 [Stato giuridico dei dipendenti pubblici]

La situazione giuridica delle persone, compresi i rifugiati e gli espulsi, che si trovavano 1’8 maggio 1945 in pubblico servizio, dimesse per motivi differenti da quelli previsti dal diritto che regola il pubblico impiego o i contratti collettivi e che finora non sono impiegati, o, se lo sono, si trovano collocati in una posizione diversa da quella precedente, dev’essere regolata con legge federale. Ciò vale anche per le persone, compresi i rifugiati e gli espulsi, che 1’8 maggio 1945 avevano diritto all’assistenza e che non ricevono, per motivi differenti da quelli di servizio o contrattuali, alcuna assistenza, o la ricevono, ma non in corrispondenza del loro ufficio. Fino all’entrata in vigore della legge federale, salvo che il legislatore del Land non provveda diversamente, non possono far valere diritti.

ARTICOLO 132 [Sospensione provvisoria delle garanzie del personale della funzione pubblica]

(1) Funzionari e giudici che al momento dell’entrata in vigore della presente Legge fondamentale sono impiegati a vita possono, entro sei mesi dalla prima riunione del Bundestag, essere collocati a riposo o in aspettativa, oppure in una posizione di minor stipendio, se màncano loro le capacità personali e specifiche per il loro ufficio. Agli impiegati, che si trovano in un rapporto di servizio che non ammette licenziamenti, si applicano queste norme in modo corrispondente. In caso d’impiegati, i cui rapporti di servizio ammettono il licenziamento, è possibile revocare i termini di disdetta che oltrepassano la disciplina contrattuale entro il medesimo termine.

(2) Questa disposizione non trova applicazione per gli appartenenti al pubblico servizio che non siano colpiti dalle norme sulla “epurazione dal nazionalsocialismo e dal militarismo” o che siano riconosciuti come perseguitati dal nazionalsocialismo, se non vi siano importanti motivi di carattere personale.

(3) Agli interessati è aperta l’azione legale in conformità all’articolo 19, quarto comma

(4) I particolari sono stabiliti da una disposizione del Governo federale, cui occorre l’assenso del Bundesrat.

ARTICOLO 133 [Subentro nell’amministrazione della Bizona]

La Federazione subentra nei diritti e nei doveri dell’Amministrazione eco¬nomica della Bizona.

ARTICOLO 134 [Successione del patrimonio del Reich]

(1) I beni patrimoniali del Reich diventano, in via di principio, beni patrimoniali della Federazione.

(2) I beni patrimoniali che, in base alle precedenti disposizioni, erano destinati prevalentemente a compiti amministrativi, per i quali secondo la presente Legge fondamentale non è competente la Federazione, devono essere trasferiti gratuitamente a coloro che per legge devono assolverli: i beni patrimoniali che, attualmente e non soltanto in via provvisoria, sono utilizzati per compiti amministrativi che, secondo la presente Legge fondamentale, devono essere assolti dai Länder, devono essere trasferiti ai Länder. La Federazione può trasferire anche altri beni patrimoniali ai Länder.

(3) I beni patrimoniali che furono gratuitametne messi a disposizione del Reich da parte dei Länder e dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), diventano di nuovo beni patrimoniali dei Länder o dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), in quanto non occorrano alla Federazione per i propri compiti amministrativi.

(4) I particolari sono regolati da una legge federale, che richiede l’assenso del Bundesrat.

ARTICOLO 135 [Successione del patrimonio dei precedenti Länder]

(1) Se dopo l’8 maggio 1945 e prima dell’entrata in vigore della presente Legge fondamentale è mutata l’appartenenza regionale di un territorio, i beni patrimoniali del Land in tale territorio spettano al Land di cui adesso il territorio fa parte.

(2) I beni patrimoniali dei Länder, degli enti e degli istituti di diritto pubblico non più esistenti sono trasferiti, se in base alle precedenti disposizioni erano destinati prevalentemente a compiti amministrativi, o se attualmente e non soltanto in via provvisoria sono utilizzati per compiti amministrativi, al Land o all’ente o all’istituto di diritto pubblico che ormai adempiono tali compiti.

(3) I beni patrimoniali fondiari dei Länder non più esistenti passano, insieme alle pertinenze, al Land nel cui territorio essi sono situati, qualora tali beni non appartengano già al patrimonio di cui al primo comma.

(4) Se un interesse prevalente della Federazione o l’interesse particolare di un territorio lo richiede, con legge federale si può porre in atto una regolazione diversa da quella prevista dai commi primo, secondo e terzo.

(5) Per gli altri casi la successione nei diritti e la relativa disicplina vengono regolati con legge federale, che richiede l’assenso del Bundesrat, qualora esse non abbiano avuto luogo prima del 1° gennaio 1952 attraverso un accordo tra i Länder o gli Enti o gli istituti di diritto pubblico interessati.

(6) Le partecipazioni dell’antico Land della Prussia a imprese di diritto privato sono trasferite alla Federazione. I particolari sono disciplinati da una legge federale, che può stabilire anche disposizioni difformi.

(7) Se si è disposto di beni patrimoniali, che sarebbero spettati ad un Land o ad un ente o ad un istituto di diritto pubblico in forza dei commi rpimo, secondo e terzo, da parte dell’avente diritto con legge del Land, in base ad una legge del Land o in qualche modo al momento dell’entrata in vigore della Legge fondamentale, il trasferimento patrimoniale si considera avvenuto prima della disposizione.

ARTICOLO 135a [Precedenti obbligazioni]

(1) Il legislatore federale, in base agli articoli 134, quarto comma e 135, quinto comma, può anche stabilire che non debbano essere rimborsati in tutto o in parte:

1) i debiti [Verbindlichkeiten] del Reich, così come quelli dello scomparso Land di Prussia o di altri enti e istituti di diritto pubblico non più esistenti;

2) i debiti della Federazione o di altri enti e istituti di diritto pubblico, che erano connessi al trasferimento dei beni patrimoniali ai sensi degli articoli 89, 90, 134 e 135, nonché i debiti dei medesimi titolari di diritti che si fondano sui provvedimenti dei titolari di diritti indicati nel punto 1;

3) i debiti dei Länder e dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), che sono sorti in seguito a provvedimenti presi da tali soggetti prima del 1° agosto 1945 per dare esecuzione agli ordini delle Potenze di occupazione o per eliminare uno stato di emergenza conseguente alla guerra, nel quadro dei compiti amministrativi incombenti al Reich o dal Reich trasmessi.

(2) Il primo comma si applica anche ai debiti della Repubblica Democratica Tedesca e dei suoi enti giuridici, così come ai debiti della Federazione e delle altre associazioni e istituzioni di diritto pubblico che risultino collegati al trasferimento di proprietà dalla Repubblica Democratica Tedesca alla Federazione, ai Länder e ai Comuni in connessione con debiti derivanti da misure assunte dalla Repubblica Democratica Tedesca o dai suoi enti giuridici.

ARTICOLO 136 [Prima riunione del Bundestag]

(1) Il Bundesrat si riunisce per la prima volta lo stesso giorno in cui si riunisce il Bundestag.

(2) Fino all’elezione del primo Presidente della Federazione, i poteri di questo vengono esercitati dal Presidente del Bundesrat. Non gli spetta il diritto di sciogliere il Bundestag.

ARTICOLO 137 [Eleggibilità degli impiegati pubblici]

(1) La eleggibilità nella Federazione, nei Länder e nei Comuni, dei funzionari, degli impiegati del servizio pubblico, dei soldati di carriera, dei soldati volontari a tempo determinato e dei giudici può essere limitata con legge.

(2) Per l’elezione del primo Bundestag, della prima Assemblea federale [Bundesversammlung] e del primo Presidente federale della Repubblica tedesca, vale la legge elettorale che sarà formulata dal Consiglio parlamentare.

(3) Finché non è istituito il Tribunale Costituzionale Federale, le sue competenze di cui all’articolo 41, secondo comma, sono esercitate dal Tribunale Superiore Tedesco istituito per il settore di unione economica, che decide in base al suo ordinamento processuale.

ARTICOLO 138 [Notariato della Germania meridionale]

Le modificazioni delle istituzioni del notariato attualmente esistenti nei Länder del Baden, Bayern, Wurttemberg-Baden e Wurttemberg-Hohenzollern necessitano dell’assenso dei Governi dei Länder stessi.

ARTICOLO 139 [Mantenimento delle disposizioni per la denazificazione]

Le norme della presente Legge fondamentale non si applicano in ordine alle disposizioni emanate al fine di “epurare il popolo tedesco dal nazionalsocialismo e dal militarismo”.

ARTICOLO 140 [Diritto delle società religiose]

Le disposizioni degli articoli 136, 137, 138, 139 e 141 della Costituzione tedesca dell’11 agosto 1919 sono parte integrante della presente Legge fondamentale.

ARTICOLO 141 [Clausola di Brema]

L’articolo 7, terzo comma, primo periodo, non si applica nei Länder, nei quali al 1° gennaio 1949 vigeva una diversa disciplina giuridica territoriale.

ARTICOLO 142 [Diritti fondamentali nelle Costituzioni dei Länder]

Nonostante l’articolo 31, le norme delle Costituzioni dei Länder restano in vigore per quanto garantiscono i diritti fondamentali previsti negli articoli della presente Legge fondamentale che vanno dall’1 al 18.

ARTICOLO 142a [aggiunto nel 1954 e abrogato nel 1968].

ARTICOLO 143 [Deroghe provvisorie alle disposizioni della Legge fondamentale]

(1) Il diritto vigente nel territorio indicato nell’articolo 3 del Trattato di unificazione potrà derogare alle disposizioni della presente Legge fondamentale in quanto e fino a quando – a causa della diversa situazione ivi esistente – non sarà stato raggiunto un completo adeguamento all’ordinamento giuridico della Legge fondamentale. Tali deroghe, peraltro, non potranno violare l’articolo 19, secondo comma e dovranno essere compatibili con i princìpi affermati nell’articolo 79, terzo comma.

ARTICOLO 143a [Competenze in materia ferroviaria]

(1) La Federazione ha competenza esclusiva per tutte le questioni inerenti alla trasformazione in imprese commerciali delle ferrovie federali gestite come amministrazione diretta federale. Trova conseguentemente applicazione l’articolo 87, quinto comma. Con legge, nel rispetto del loro stato giuridico e della responsabilità dell’autorità da cui dipendono, funzionari delle ferrovie federali possono essere assegnati a prestare servizio ad una ferrovia della Federazione organizzata nelle forme di diritto privato.

(2) La Federazione esegue le leggi di cui al precedente primo comma.

(3) Fino al 31 dicembre 1995 l’adempimento delle funzioni nel campo del traffico di passeggeri su rotaia finora spettante alle ferrovie federali è competenza della Federazione. Ciò vale anche per le corrispondenti funzioni dell’amministrazione ferroviaria. I dettagli sono regolati con leggi federali che necessitano del consenso del Bundesrat.

ARTICOLO 143b [Competenze in materia di poste e telecomunicazioni]

ARTICOLO 144 [Ratifica della Legge fondamentale]

  1. La presente Legge fondamentale dev’essere approvata dalle assemblee rappresentative di almeno due terzi dei Länder tedeschi, nei quali essa è destinata a entrare in vigore immediatamente.
  2. Qualora l’applicazione della presente Legge fondamentale subisca delle limitazioni in uno dei Länder indicati nell’art. 23 o in una parte di uno di tali Länder, il Land stesso o la parte interessata del medesimo ha cornunque il diritto d’inviare dei rappresentanti, ai sensi dell’art. 38, per il Bundestag e, ai sensi dell’art. 50, per il Bundesrat.

ARTICOLO 145 [Promulgazione della Legge fondamentale]

  1. Il Consiglio parlamentare approva la presente Legge fondamentale in seduta pubblica, con la partecipazione dei deputati di Gross – Berlin, la redige e la promulga.
  2. La presente Legge fondamentale entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua promulgazione.

III. Essa deve essere pubblicata nel Bollettino delle leggi federali.

ARTICOLO 146 [Validità della Legge fondamentale]

La presente Legge fondamentale, che è applicabile all’intero popolo tedesco in seguito al conseguimento dell’unità e della libertà della Germania, cesserà di avere vigore nel giorno in cui entrerà in vigore una costituzione adottata dal popolo tedesco in piena libertà di decisione.