Costituzione Federale Svizzera

Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2011)

Preambolo
In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni,
Consci della loro responsabilità di fronte al creato,
Risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al
fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito
di solidarietà e di apertura al mondo,
Determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel
rispetto reciproci,
Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni
future,
Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si
commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,
si sono dati la presente Costituzione (1):

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Confederazione Svizzera
Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e
Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna,
Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia,
Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione
Svizzera.

Art. 2 Scopo
1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda
l’indipendenza e la sicurezza del Paese.
2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità
culturale del Paese.
3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.
4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un
ordine internazionale giusto e pacifico.

Art. 3 Federalismo
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione
federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

Art. 4 Lingue nazionali
Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.

Art. 5 Stato di diritto
1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata
allo scopo.
3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona
fede.
4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Art. 5a2 Sussidiarietà
Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio
della sussidiarietà.

Art. 6 Responsabilità individuale e sociale
Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla
realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 7 Dignità umana
La dignità della persona va rispettata e protetta.

Art. 8 Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza,
del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni
religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e
di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo
e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei
disabili.

Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona
fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale
1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica
e alla libertà di movimento.
3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o
degradante sono vietati.

Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità
e del loro sviluppo.
2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno
Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato
e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.

Art. 13 Protezione della sfera privata
1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione,
della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.
2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
Costituzione federale

Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Art. 15 Libertà di credo e di coscienza
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni
filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire
un insegnamento religioso.
4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte,
nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione
1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e
diffonderla senza impedimenti.
3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele
presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

Art. 17 Libertà dei media
1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di
telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
2 La censura è vietata.
3 Il segreto redazionale è garantito.

Art. 18 Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.

Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base
Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.

Art. 20 Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.

Art. 21 Libertà artistica
La libertà dell’arte è garantita.
Della Confederazione Svizzera

Art. 22 Libertà di riunione
1 La libertà di riunione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.

Art. 23 Libertà d’associazione
1 La libertà d’associazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare
alle attività associative.
3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.

Art. 24 Libertà di domicilio
1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.
2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato
1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono
essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere
di trattamento o punizione crudele o inumano.

Art. 26 Garanzia della proprietà
1 La proprietà è garantita.
2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena
indennità.

Art. 27 Libertà economica
1 La libertà economica è garantita.
2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a
un’attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 28 Libertà sindacale
1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di
unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi
o no.
2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.
Costituzione federale
3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e
non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative
di conciliazione.
4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

Art. 29 Garanzie procedurali generali
1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto
alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine
ragionevole.
2 Le parti hanno diritto d’essere sentite.
3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la
sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio
gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 29a (3)Garanzia della via giudiziaria
Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità
giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per
legge la via giudiziaria.

Art. 30 Procedura giudiziaria
1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato
sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione
sono vietati.
2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del
suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere
eccezioni.

Art. 31 Privazione della libertà
1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo
le modalità da questa prescritte.
2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una
lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano.
Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il
diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto
davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione.
Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un
termine ragionevole.
4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni
tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

Art. 32 Procedura penale
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata
in giudicato.
2 L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente
sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti
di difesa che gli spettano.
3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore.
Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.

Art. 33 Diritto di petizione
1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.
2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Art. 34 Diritti politici
1 I diritti politici sono garantiti.
2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e
l’espressione fedele del voto.

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali
1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.
2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad
attuarli.
3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino,
siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali
1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi,
devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate
in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse
pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Costituzione federale

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

Art. 37 Diritti di cittadinanza
1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza
di un Cantone.
2 Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate
le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle
quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione
cantonale.

Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza
1 La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine,
matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera
per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri
da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.

Art. 39 Esercizio dei diritti politici
1 La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i
Cantoni in materia cantonale e comunale.
2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni
possono prevedere eccezioni.
3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.
4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in
materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare
tre mesi.

Art. 40 Svizzeri all’estero
1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la
Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.
2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero,
in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento
dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come
pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41
1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i
Cantoni si adoperano affinché:
a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con
un lavoro a condizioni adeguate;
e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata
e a condizioni sopportabili;
f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi
e perfezionarsi secondo le loro capacità;
g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino
persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione
sociale, culturale e politica.
2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro
le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio,
della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle
loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente
prestazioni dello Stato.

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni

Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni

Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Art. 42 Compiti della Confederazione
1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.
2 …(4)

Art. 43 Compiti dei Cantoni
I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro competenze.

Art. 43a(5) Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali
1 La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei
Cantoni (6) o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.
2 La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.
3 La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a
questa prestazione.
4 Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.
5 I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e
adeguato ai bisogni.

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

Art. 44 Principi
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento
dei loro compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni6 e la Confederazione vanno composte
per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione
1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare
all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi
progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale
1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e
dalla legge.
2 Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare
determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente
dalla Confederazione.(7)
3 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene
conto delle loro particolarità.(8)

Art. 47 Autonomia dei Cantoni
1 La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.
2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa.
Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare
in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti. (9)

Art. 48 Trattati intercantonali
1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e
istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse
regionale.
2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
3 I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione,
né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della
Confederazione.
4 Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali
a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un trattato
intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:
a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.(10)
5 I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.(11)

Art. 48a (12) Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione
1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà
generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati
Cantoni a parteciparvi:
a. esecuzione di pene e misure;
b.(13) scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4;
c.(14) scuole universitarie cantonali;
d. istituzioni culturali d’importanza sovraregionale;
e. gestione dei rifiuti;
f. depurazione delle acque;
g. trasporti negli agglomerati;
h. medicina di punta e cliniche speciali;
i. istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.
2 L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.
3 La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e
per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale
1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

Sezione 3: Comuni

Art. 50
1 L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
2 Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze
per i Comuni.
3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città,
degli agglomerati e delle regioni di montagna.

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 51 Costituzioni cantonali
1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede
l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza
del Popolo lo richieda.
2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione
conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

Art. 52 Ordine costituzionale
1 La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.
2 La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato
e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di
altri Cantoni.

Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni
1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei
Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni
interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Relazioni con l’estero

Art. 54 Affari esteri
1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del
Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare
contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere
la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare
le basi naturali della vita.
3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli
interessi.
Costituzione federale

Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano
le loro competenze o loro interessi essenziali.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze.
In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.
2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione
né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare
la Confederazione.
3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli
altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 57 Sicurezza
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla
sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Art. 58 Esercito
1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente
secondo il principio di milizia.
2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il
Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi
minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere
altri compiti.
3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.(15)

Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo
1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio
civile sostitutivo.
2 Per le donne il servizio militare è volontario.
3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa.
Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da
parte dei Cantoni.
4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita
di guadagno.
5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce
ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito
1 La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento
dell’esercito competono alla Confederazione.
2 …(16)
3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni
militari cantonali.

Art. 61 Protezione civile
1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti
armati compete alla Confederazione.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso
di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne
questo servizio è volontario.
4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita
di guadagno.
5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o
perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della
Confederazione.

Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

Art. 61a (17) Spazio formativo svizzero
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive
competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
2 La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione
reciproca mediante organi comuni e altre misure.
3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano
altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale
trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Art. 62 Scuola*
1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a
tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza
dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.(18)
3 I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per
tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno
di età.(19)
4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico
per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la
durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase,
nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.
(20)
5 La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.(21)
6 È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione
degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.(22)

Art. 63(23) Formazione professionale
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.
2 In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell’offerta.
Art. 63a (24) Scuole universitarie
1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire
altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2 La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri
istituti accademici da essa riconosciuti.
3 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a
garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono
conto dell’autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e
badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e
delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze
che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono
l’organizzazione e le modalità del coordinamento.
5 Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il
coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul
passaggio dall’una all’altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di
istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole
universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei
compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

Art. 64 Ricerca
1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.(25)
2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e al
coordinamento.(26)
3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

Art. 64a ( 27) Perfezionamento
1 La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.
2 Può promuovere il perfezionamento.
3 La legge ne determina i settori e i criteri.

Art. 65 Statistica
1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della
popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio
e dell’ambiente in Svizzera. (28)
2 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per
contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.
Art. 66 Sussidi all’istruzione (29)
1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi
all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori.
Può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per
la loro concessione. (30)
2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel
campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la
formazione.

Art. 67 Promozione dell’infanzia e della gioventù (31)
1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto
degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù.
2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività
extrascolastica di fanciulli e adolescenti. (32)

Art. 68 Sport
1 La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.
2 Gestisce una scuola di sport.
3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento
dello sport nelle scuole.

Art. 69 Cultura
1 Il settore culturale compete ai Cantoni.
2 La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere
l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica
del Paese.

Art. 70 Lingue
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il
romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano
la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze
linguistiche autoctone.
3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le
comunità linguistiche.
4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti
speciali.
5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino
volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

Art. 71 Cinematografia
1 La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la
cultura cinematografica.
2 Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta
cinematografica.

Art. 72 Chiesa e Stato
1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.
2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere
provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse
comunità religiose.
3 L’edificazione di minareti è vietata.(33)

Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio

Art. 73 Sviluppo sostenibile
La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato
tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte
dell’uomo.

Art. 74 Protezione dell’ambiente
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente
naturale da effetti nocivi o molesti.
2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione
sono a carico di chi li ha causati.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la
riservi alla Confederazione.

Art. 75 Pianificazione del territorio
1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa
spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e
a un ordinato insediamento del territorio.
2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con
loro.
3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le
esigenze della pianificazione territoriale.

Art. 75a (34) Misurazione
1 La misurazione nazionale compete alla Confederazione.
2 La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.
3 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.

Art. 76 Acque
1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione
parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti
dannosi delle acque.
2 Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione
delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri
interventi nel ciclo idrologico.
3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi
minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul
modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.
4 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale
possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il
diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un
canone e un’indennità.
5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la
Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui
i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche
intercantonali.
6 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione
gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

Art. 77 Foreste
1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni
protettive, economiche e ricreative.
2 Emana principi sulla protezione delle foreste.
3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio
1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
2 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione
gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei
siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando
l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto
o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale.
4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi
vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.
5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono
protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo.
Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione
agricola già esistente.

Art. 79 Pesca e caccia
La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare
per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e
degli uccelli.

Art. 80 Protezione degli animali
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2 Disciplina in particolare:
a. la detenzione e la cura di animali;
b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
c. l’utilizzazione di animali;
d. l’importazione di animali e di prodotti animali;
e. il commercio e il trasporto di animali;
f. l’uccisione di animali.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la
riservi alla Confederazione.

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

Art. 81 Opere pubbliche
Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e
gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Art. 82 Circolazione stradale
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.
2 Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali
strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.
3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può
consentire eccezioni.

Art. 83 Strade nazionali*
1 La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade
nazionali.
2 La Confederazione costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro
manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in
parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.(35)
3 …(36)
* Con disposizione transitoria.

Art. 84 Transito alpino*
1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico
di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva
per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.
2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite
ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono
ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.
3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata.
Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di
transito.

Art. 85 Tassa sul traffico pesante*
1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle
prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non
possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.
2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico
stradale.
3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali
si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna
e periferiche.

Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta di consumo sui carburanti.
2 Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e
rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
3 Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto
i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle
strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:(37)
a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
b.(38) provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli
a motore accompagnati;
bbis.(39) provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e
negli agglomerati;
* Con disposizione transitoria.
* Con disposizione transitoria.
c.(40) contributi ai costi delle strade principali;
d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti
di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico
stradale;
e.(41) contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
f.(42) contributi ai Cantoni senza strade nazionali.
3bis Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per
l’aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:
a. contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal
traffico aereo;
b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti
contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti
aerei, purché l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza
tecnica nel traffico aereo.(43)
4 Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico
aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di
consumo per i relativi carburanti.(44)

Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto*
La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché
sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.
* Con disposizione transitoria.

Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.
2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la
manutenzione di queste reti.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali
e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

Sezione 6: Energia e comunicazioni

Art. 89 Politica energetica
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per
un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed
ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2 La Confederazione emana principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di
quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
3 Emana prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi. Promuove
lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio
energetico e delle energie rinnovabili.
4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo
luogo ai Cantoni.
5 Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso
dai Cantoni e dai Comuni nonché dall’economia; prende in considerazione le condizioni
nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.

Art. 90 Energia nucleare*
La legislazione nel campo dell’energia nucleare compete alla Confederazione.

Art. 91 Trasporto di energia
1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica.
2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili
liquidi o gassosi compete alla Confederazione.
* Con disposizione transitoria.

Art. 92 Poste e telecomunicazioni
1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.
2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi
postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe
sono stabilite secondo principi unitari.

Art. 93 Radiotelevisione
1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica
di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.
2 La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla
libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarità
del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e
riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
3 L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione
dei programmi sono garantite.
4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione
sociale, soprattutto della stampa.
5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorità indipendente
di ricorso.

Sezione 7: Economia

Art. 94 Principi dell’ordinamento economico
1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia
privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli
all’economia privata.
4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche
i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente
Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Art. 95 Attività economica privata*
1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica
privata.
2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante.
Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale,
cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in
tutta la Svizzera.
* Con disposizione transitoria

Art. 96 Politica di concorrenza
1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente
nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.
2 Prende provvedimenti:
a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni
di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul
mercato;
b. contro la concorrenza sleale.

Art. 97 Protezione dei consumatori
1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.
2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni
dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale,
queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni
professionali e economiche.
3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria
semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio
federale stabilisce tale limite.

Art. 98 Banche e assicurazioni
1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito,
tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.
2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.
3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.

Art. 99 Politica monetaria
1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere
moneta e di emettere banconote.
2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una
politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione
e sotto la vigilanza della Confederazione.
3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi;
parte di tali riserve è costituita in oro.
4 L’utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

Art. 100 Politica congiunturale
1 La Confederazione prende provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale,
in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.
2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese.
Collabora con i Cantoni e l’economia.
3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche
può derogare se necessario al principio della libertà economica.
4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.
5 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere
supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi
così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente
e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare
occasioni di lavoro.
6 La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare
lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare
altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l’impiego nei
limiti delle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 101 Politica economica esterna
1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero.
2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se
necessario può derogare al principio della libertà economica.

Art. 102 Approvvigionamento del Paese*
1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali
in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni
di penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.
2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.
* Con disposizione transitoria.

Art. 103 Politica strutturale*
La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate
nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà
che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria
esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.
* Con disposizione transitoria.

Art. 104 Agricoltura
1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente
sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
a. garantire l’approvvigionamento della popolazione;
b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.
2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere
dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la
Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere
i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione
sono in particolare i seguenti:
a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in
modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le
esigenze ecologiche sono rispettate;
b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione
particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e
degli animali;
c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la
qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate
alimentari;
d. protegge l’ambiente dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti,
prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare
contributi d’investimento;
f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e
proprie risorse generali.

Art. 105 Alcol
La legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di
distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare
degli effetti nocivi del consumo di alcol.

Art. 106 Giochi d’azzardo*
1 La legislazione sui giochi d’azzardo e le lotterie compete alla Confederazione.
2 Per aprire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel
rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali e
dei pericoli insiti nel gioco d’azzardo.
3 La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la
tassa non può eccedere l’80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa
è impiegata per coprire il contributo federale all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità.
4 L’ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di
vincita compete ai Cantoni.
* Con disposizione transitoria.

Art. 107 Armi e materiale bellico
1 La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e
munizioni.
2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione,
l’esportazione e il transito di materiale bellico.

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà
1 La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà
di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e
organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.
2 Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione
d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della
costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.
3 Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni
e sulla razionalizzazione edilizia.
4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie,
degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

Art. 109 Settore locativo
1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare
contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e
sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.
2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti
quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà
generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e
delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.

Art. 110 Lavoro*
1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:
a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la
regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
c. il servizio di collocamento;
d. il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale
soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle
diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.
3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a
una domenica ed è rimunerato.
* Con disposizione transitoria

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia
di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione
federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la
previdenza individuale.
2 La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti
e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la
loro funzione.
3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicurazione
federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale
nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su
contributi e aspettative.
4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare
mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. l’assicurazione è obbligatoria;
abis.(45) versa prestazioni in denaro e in natura;
b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
d. le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.
3 L’assicurazione è finanziata:
a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico
del datore di lavoro;
b.(46 )con prestazioni finanziarie della Confederazione.
4 Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.(47)
5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto
dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.
6 …(48)
Art. 112a (49) Prestazioni complementari
1 La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
2 La legge stabilisce l’entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni.
Art. 112b (50) Promozione dell’integrazione degli invalidi*
1 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in
denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione invalidità.
2 I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi
alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.
3 La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi.
* Con disposizione transitoria.

Art. 112c (51) Aiuto agli anziani e ai disabili*
1 I Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.
2 La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità.
* Con disposizione transitoria.

Art. 113 Previdenza professionale*
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita
abituale;
b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere
eccezioni;
c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per
quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i
lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso
un istituto di previdenza;
e. per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria
la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la
metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal
diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere
misure a livello nazionale.
* Con disposizione transitoria.

Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. l’assicurazione garantisce un’adeguata compensazione della perdita di guadagno
e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
b. l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.
3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi
dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze
straordinarie.
5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 115 Assistenza agli indigenti
Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina
le eccezioni e le competenze.

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità
1 Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i
bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di
compensazione familiare.
3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbligato
a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.
4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione
familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi
della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli
infortuni.
2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della
popolazione.

Art. 118 Protezione della salute
1 Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela
della salute.
2 Emana prescrizioni su:
a. l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze
chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo
e degli animali;
c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 118a(52) Medicina complementare
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla
considerazione della medicina complementare.

Art. 118b(53) Ricerca sull’essere umano
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano, per
quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito
salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell’importanza della ricerca per la
salute e la società.
2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene
ai principi seguenti:
a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona
autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata
sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in
ogni caso vincolante;
b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca
non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;
c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento
soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone
capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio
diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi
devono essere ridotti al minimo;
d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita
la tutela delle persone che vi partecipano.

Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
1 L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria
genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e
genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e
la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule
germinali e embrioni umani sono inammissibili;
b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel
patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;
c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando
non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di
trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri
nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del
corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori
del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti
umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti
da embrioni;
f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato
soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

Art. 119a(54) Medicina dei trapianti
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e
cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità
e della salute.
2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.
3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi
umani è vietato.

Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano*
1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e
genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità
della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente
e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.
* Con disposizione transitoria.

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 121*
1 La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché
sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.
2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
* Con disposizione transitoria.
3 A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri,
gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno
se:
a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale,
violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento
quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti
o effrazione; o
b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o
dell’aiuto sociale.(55)
4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre
fattispecie. (56)
5 L’autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni
diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un
divieto d’entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del
divieto d’entrata è di 20 anni.(57)
6 Chi trasgredisce il divieto d’entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è
punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.(58)

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 122(59) Diritto civile
1 La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla
Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile
competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 123(60) Diritto penale
1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla
Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale,
nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa
disposizione della legge.
3 La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e
delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:
a. per la costruzione di stabilimenti;
b. per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure;
c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli,
adolescenti e giovani adulti.(61)

Art. 123a(62)
1 Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che
nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente
pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita.
Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.
2 È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche
permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta
più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta
fine all’internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall’autorità che ha
posto fine all’internamento.
3 Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono
essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo
conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.

Art. 123b(63) Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su
fanciulli impuberi
L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli
impuberi sono imprescrittibili.

Art. 124 Aiuto alle vittime di reati
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità
fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa
indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

Art. 125 Metrologia
La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 126(64) Gestione finanziaria*
1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.
2 L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle
entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.
3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capoverso
2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in
merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera c.
4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai
capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni
successivi.
5 La legge disciplina i particolari.
* Con disposizione transitoria

Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale
1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo
calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in
particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il
principio dell’imposizione secondo la capacità economica.
3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti
necessari.

Art. 128 Imposte dirette*
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta:
a. sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima dell’11,5 per
cento;
b.(65) sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima
dell’8,5 per cento.
c. …(66)
2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione
l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.
3 Le conseguenze della progressione a freddo per l’imposta sul reddito delle persone
fisiche sono compensate periodicamente.
4 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta almeno il
17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per
cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.(67)
* Con disposizione transitoria

Art. 129 Armonizzazione fiscale
1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali,
cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni.
2 L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo
delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse
dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da
imposta.
3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni
fiscali ingiustificate.

Art. 130(68) Imposta sul valore aggiunto*
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota
normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per
cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo
proprio, nonché sulle importazioni.
2 Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire
un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.(69)
3 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota normale
può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di
0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.(70)
4 Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato
per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito
inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare
queste classi di reddito.

Art. 131 Imposte speciali di consumo*
1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:
a. il tabacco greggio e manufatto;
b. le bevande distillate;
c. la birra;
d. le automobili e le loro parti costitutive;
e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro
lavorazione nonché i carburanti.
2 Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.
3 Il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate è devoluto
ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti,
l’abuso di sostanze che generano dipendenza.
* Con disposizione transitoria.

Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva
1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di
premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono
eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.
2 La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito dei capitali
mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del
gettito dell’imposta spetta ai Cantoni.(72)

Art. 133 Dazi
La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle
merci compete alla Confederazione.

Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale
Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle
imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che
dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso
genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 135(73) Perequazione finanziaria e degli oneri
1 La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e
degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.
2 La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:
a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni
geotopografiche o sociodemografiche;
d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e
internazionale.
3 La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente
forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti
ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni
della Confederazione.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136 Diritti politici
1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera
che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per
infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni
federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 137 Partiti
I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.
Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione
entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.(74)
2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

Art. 139(75) Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione
entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata
come proposta generica o progetto elaborato.
3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni
cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in
parte.
4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea
federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto
del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo
decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale
elabora il progetto proposto nell’iniziativa.
5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del
Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il
rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.
Costituzione federale

Art. 139a(76)

Art. 139b(77) Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto
1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto.
(78)
2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a
quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.
3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda
risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza
dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto
complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Art. 140 Referendum obbligatorio
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a. le modifiche della Costituzione;
b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata
di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione
entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.
2 Sottostanno al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
abis. … (79)
b.(80) le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate
in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;
c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo
fra le due Camere.

Art. 141 Referendum facoltativo
1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni
dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo:(81)
a. le leggi federali;
b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un
anno;
c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
d. i trattati internazionali:
1. di durata indeterminata e indenunciabili,
2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale,
3.(82) comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o
per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
2 …(83)

Art. 141a (84) Attuazione dei trattati internazionali
1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum
obbligatorio, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali
necessarie per l’attuazione del trattato.
2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum
facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative
necessarie per l’attuazione del trattato.

Art. 142 Maggioranze richieste
1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza
dei votanti.
2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla
maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.
4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello
Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143 Eleggibilità
È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale
chiunque abbia diritto di voto.

Art. 144 Incompatibilità
1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del
Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale
non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un
Cantone né esercitare altre attività lucrative.
3 La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 145 Durata del mandato
I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della
Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono
eletti per sei anni.

Art. 146 Responsabilità dello Stato
La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi
nell’esercizio delle attività ufficiali.

Art. 147 Procedura di consultazione
I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell’ambito della
preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché
su importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale

Sezione 1: Organizzazione

Art. 148 Statuto
1 L’Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i
diritti del Popolo e dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio
degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.
2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale.
Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.
3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni
Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati
1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.
2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello
Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.
3 La procedura d’elezione è determinata dal Cantone.

Art. 151 Sessioni
1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la
convocazione.
2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che
le Camere siano convocate in sessione straordinaria.

Art. 152 Presidenza
Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché
il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l’anno successivo
è esclusa.

Art. 153 Commissioni parlamentari
1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.
2 La legge può prevedere commissioni congiunte.
3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino
l’emanazione di norme di diritto.
4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione,
consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla
legge.

Art. 154 Gruppi parlamentari
I membri dell’Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Art. 155 Servizi del Parlamento
L’Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi
dell’Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura

Art. 156 Deliberazione separata
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.
2 Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere.
3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due
Camere, sia presa una decisione concernente:
a. la validità o la nullità parziale di un’iniziativa popolare;
b.(85) la concretizzazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta
generica e accettata dal Popolo;
c.(86) la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della
Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
d. il preventivo o un’aggiunta al medesimo.(87)

Art. 157 Deliberazione in comune
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale
plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
a. procedere alle elezioni;
b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
c. decidere sulle domande di grazia.
2 L’Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere
atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Art. 158 Pubblicità delle sedute
Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta
1 Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.
2 Nelle due Camere e nell’Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei
votanti.
3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:
a. la dichiarazione dell’urgenza di leggi federali;
b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di
obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie
implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti
di oltre 2 milioni di franchi;
c.(88 )l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai
sensi dell’articolo 126 capoverso 3.
4 L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di
cui al capoverso 3 lettera b.(89)
Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta
1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare
e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all’Assemblea federale.
2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito
a un oggetto in deliberazione.
Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni
1 I membri dell’Assemblea federale votano senza istruzioni.
2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Art. 162 Immunità
1 I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere
della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per
quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.
2 La legge può prevedere altri tipi d’immunità ed estenderla ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 163 Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale
1 L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.
2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non
sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

Art. 164 Legislazione
1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate
sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali
in materia di:
a. esercizio dei diritti politici;
b. restrizioni dei diritti costituzionali;
c. diritti e doveri delle persone;
d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e. compiti e prestazioni della Confederazione;
f. obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione del diritto federale;
g. organizzazione e procedura delle autorità federali.
2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché
la presente Costituzione non lo escluda.

Art. 165 Legislazione d’urgenza
1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere
dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei
membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.
2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un
anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non
sono state accettate dal Popolo.
3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la
loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state
accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev’essere limitata nel tempo.
4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.

Art. 166 Relazioni con l’estero e trattati internazionali
1 L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla
cura delle relazioni con l’estero.
2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza
del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.

Art. 167 Finanze
L’Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e
ne approva il consuntivo.

Art. 168 Elezioni
1 L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della
Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.
2 La legge può autorizzare l’Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme
d’elezioni.

Art. 169 Alta vigilanza
1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Consiglio federale e sull’amministrazione
federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti
federali.
2 L’obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di
commissioni di vigilanza previste dalla legge.

Art. 170 Verifica dell’efficacia
L’Assemblea federale provvede a verificare l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

Art. 171 Mandati al Consiglio federale
L’Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina
i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l’Assemblea federale
può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.

Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1 L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i
Cantoni.
2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.
3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio
federale o un Cantone sollevi reclamo.

Art. 173 Altri compiti e attribuzioni
1 L’Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e
della neutralità della Svizzera;
b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti
federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;
d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l’esercito o sue parti;
e. prende misure per attuare il diritto federale;
f. decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
g. coopera alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato;
h. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;
i. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
k. decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.
2 L’Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della
Confederazione e non attribuite ad altre autorità.
3 La legge può conferire all’Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174 Consiglio federale
Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

Art. 175 Composizione e elezione
1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.
2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo
integrale del Consiglio nazionale.
3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio
nazionale.(90)
4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente
rappresentate.(91)

Art. 176 Presidenza
1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.
2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono
eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.
3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente
uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale
1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.
2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti
fra i singoli membri secondo i dipartimenti.
3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo
autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Art. 178 Amministrazione federale
1 Il Consiglio federale dirige l’amministrazione federale. Provvede a un’organizzazione
appropriata e al corretto adempimento dei compiti.
2 L’amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è
diretto da un membro del Consiglio federale.
3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone
di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale.

Art. 179 Cancelleria federale
La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere
della Confederazione.

Sezione 2: Competenze

Art. 180 Politica governativa
1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo.
Pianifica e coordina le attività dello Stato.
2 Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività,
sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 181 Diritto di iniziativa
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale disegni di atti legislativi.

Art. 182 Competenze normative ed esecuzione
1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto
ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2 Provvede all’esecuzione della legislazione, dei decreti dell’Assemblea federale e
delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Art. 183 Finanze
1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce
il consuntivo della Confederazione.
2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.

Art. 184 Relazioni con l’estero
1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione
dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero.
2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’Assemblea
federale.
3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni.
La validità delle ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Art. 185 Sicurezza esterna e interna
1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni
per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della
sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel
tempo.
4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di
4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane,
convoca immediatamente l’Assemblea federale.

Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora
con questi ultimi.
2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto federale lo
richieda.
3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai
Cantoni con l’estero.
4 Provvede all’osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e
dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.

Art. 187 Altri compiti e attribuzioni
1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
a. sorveglia l’amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;
b. fa periodicamente rapporto all’Assemblea federale sulla sua gestione nonché
sulla situazione del Paese;
c. procede alle nomine ed elezioni che non competono a un’altra autorità;
d. tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.
2 La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4: (92) Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale
1 Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione.
2 La legge ne stabilisce l’organizzazione e la procedura.
3 Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale
1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
a. del diritto federale;
b. del diritto internazionale;
c. del diritto intercantonale;
d. dei diritti costituzionali cantonali;
e. dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad
altri enti di diritto pubblico;
f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
1bis … (93)
2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni
e quelle tra Cantoni.
3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
4 Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati
presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 190 Diritto determinante
Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale
e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale
1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
2 Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono
una questione giuridica d’importanza fondamentale.
3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale
federale.
4 La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente
infondati.

Art. 191a(94) Altre autorità giudiziarie della Confederazione
1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le
cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle
altre competenze.
2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di
diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell’amministrazione federale.
3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni
1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto
civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

Art. 191c Indipendenza del giudice
Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno
al solo diritto.

Titolo sesto:

Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie

Capitolo 1: Revisione

Art. 192 Principio
1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.
2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata
in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 193 Revisione totale
1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una
delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.
2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità
di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione
totale.
3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due
Camere.
4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 194 Revisione parziale
1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa
dall’Assemblea federale.
2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non
può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio
dell’unità della forma.

Art. 195 Entrata in vigore
La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con
l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale
del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale(95)

1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino)
Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere
ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione
della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell’art. 85 (Tassa sul traffico pesante)
1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote
una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso
complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.
2 La tassa ammonta a:
a. per gli autocarri e i veicoli articolati: Fr.
– di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate 650
– di oltre 12 fino a 18 tonnellate 2000
– di oltre 18 fino a 26 tonnellate 3000
– di oltre 26 tonnellate 4000
b. per i rimorchi:
– di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate 650
– di oltre 8 fino a 10 tonnellate 1500
– di oltre 10 tonnellate 2000
c. per gli autobus: 650
3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i
costi del traffico stradale lo giustifichino.
4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale
dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle
categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 1958(96) sulla circolazione
stradale.
5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua
corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla
riscossione.
6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può
stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli
e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine.
I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri.
Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni
riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.
7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.
8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre
1997(97) concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)
1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA),
Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria
europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi,
della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.
2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:
a. fino all’entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni o al consumo di cui all’articolo 85, utilizzare l’intero prodotto
della tassa forfetaria sul traffico pesante di cui all’articolo 196 numero 2 e, a
tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote;
b. utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 85;
c. utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’articolo
86 capoverso 3 lettera b per coprire nella misura del 25 per cento le spese
globali per le linee di base della NFTA;
d. prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza
del 25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del raccordo
della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad
alta velocità;
e.(98) aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
stabilite nell’articolo 130 capoversi 1–3;
f. avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo
complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.
3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 è
garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli
introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso 2 sono contabilizzati
nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo
anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L’Assemblea federale
emana il regolamento del fondo per mezzo di un’ordinanza.
4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante
leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto
nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata
nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari
mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce
le scadenze.
5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e
del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al
capoverso 1.

4. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)
Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di
costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia
nucleare.

5. Disposizione transitoria dell’art. 95 (Attività economica privata)
Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a
riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Disposizione transitoria dell’art. 102 (Approvvigionamento del Paese)
1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina
panificabili.
2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al
più tardi.

7. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica strutturale)
Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni
possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti
significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione,
subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.

8. Disposizione transitoria dell’art. 106 (Giochi d’azzardo)
1 L’articolo 106 entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale sui
giochi d’azzardo e sulle case da gioco(99).
2 Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui appresso:
a. è vietato istituire ed esercitare case da gioco;
b. i Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene
pubblico, i giochi di svago che si solevano fare nei «Kursaal» prima della
primavera del 1925, purché l’esercizio di questi giochi, a giudizio dell’autorità
che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere
il turismo e sia attuato da un’impresa di «Kursaal» adatta a questo scopo.
I Cantoni possono vietare anche i giochi di questo genere;
c. il Consiglio federale emana un’ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico
bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi;
d. ogni permesso cantonale dev’essere approvato dal Consiglio federale;
e. un quarto delle entrate lorde dell’esercizio dei giochi è versato alla Confederazione,
che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi
e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie
prestazioni;
f. la Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

9. Disposizione transitoria dell’art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale)
1 Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale
disciplina i particolari.
2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo
l’articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 1964(100) sul lavoro.

10. …(101)

11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza professionale)
Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono
pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione
minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro
10–20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.

12. Disposizione transitoria dell’art. 126(102) (Gestione finanziaria)
1 Le maggiori uscite del conto finanziario della Confederazione sono ridotte mediante
risparmi, finché non sia sostanzialmente raggiunto l’equilibrio dei conti.
2 La maggiore uscita dell’esercizio 1999 non può superare i 5 miliardi di franchi e
quella dell’esercizio 2000 i 2,5 miliardi di franchi; per l’esercizio 2001, essa non può
superare il 2 per cento delle entrate.
3 Se la situazione economica lo esige, la maggioranza dei membri delle Camere può,
mediante ordinanza, prorogare le scadenze di cui al capoverso 2, per una durata
complessiva non superiore a due anni.
4 Nell’allestimento del preventivo e del piano finanziario pluriennale nonché
nell’esame di progetti aventi conseguenze di carattere finanziario, l’Assemblea
federale e il Consiglio federale tengono conto degli obiettivi fissati nel capoverso 2.
5 Nell’attuare il preventivo, il Consiglio federale si avvale delle possibilità di risparmio
a disposizione. A tale scopo, può congelare i crediti d’impegno e di pagamento
già autorizzati. Sono fatte salve le pretese fondate su disposizioni legali e, nei casi
specifici, le prestazioni garantite formalmente.
6 Se gli obiettivi fissati nel capoverso 2 non sono raggiunti, il Consiglio federale stabilisce
l’importo supplementare che deve essere risparmiato. A tal fine:
a. decide i risparmi supplementari di sua competenza;
b. propone all’Assemblea federale le modifiche di leggi necessarie per la realizzazione
di risparmi supplementari.
7 Il Consiglio federale fissa l’importo totale dei risparmi supplementari in modo che
gli obiettivi siano raggiunti con un ritardo massimo di due anni. I risparmi si applicano
tanto alle prestazioni in favore di terzi quanto al settore proprio della Confederazione.
8 Le Camere federali decidono in merito alle proposte del Consiglio federale durante
la stessa sessione e pongono in vigore la loro decisione conformemente all’articolo
165 della Costituzione federale; esse sono vincolate dall’importo di risparmio fissato
dal Consiglio federale conformemente al capoverso 6.
9 Se, nell’ambito di un esercizio ulteriore, l’eccedenza di uscite supera nuovamente
del 2 per cento le entrate, l’importo eccedentario va ricondotto a questo tasso nel
corso dell’esercizio successivo. Se la congiuntura economica lo richiede, l’Assemblea
federale può, mediante ordinanza, prorogare il termine di due anni al massimo.
Per il resto, si applica la procedura di cui ai capoversi 4–8.
10 La presente disposizione resta in vigore sino alla sua sostituzione tramite misure
costituzionali volte a limitare il disavanzo e l’indebitamento.

13.(103) Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta)
La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2020.

14.(104) Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)(105)
1 La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020.
2 Per garantire il finanziamento dell’assicurazione invalidità, il Consiglio federale
aumenta le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2017, come segue:
a. di 0,4 punti percentuali l’aliquota normale secondo l’articolo 36 capoverso 3
della legge federale del 2 settembre 1999(106) concernente l’imposta sul valore
aggiunto (legge sull’IVA);
b. di 0,1 punti percentuali l’aliquota ridotta secondo l’articolo 36 capoverso 1
della legge sull’IVA(107);
c. di 0,2 punti percentuali l’aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel
settore alberghiero secondo l’articolo 36 capoverso 2 della legge
sull’IVA(108).(109)
3 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo
di compensazione dell’assicurazione invalidità. (110)

15. Disposizione transitoria dell’art. 131 (Imposta sulla birra)
Fino all’emanazione della nuova legge federale(111), l’imposta sulla birra è riscossa
secondo il diritto anteriore.

16. Disposizione transitoria dell’art. 132 (Quota cantonale di partecipazione
all’imposta preventiva)
…(112)

Art. 197(113) Disposizioni transitorie successive all’accettazione
della Costituzione federale del 18 aprile 1999
1. Adesione della Svizzera all’ONU
1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno
a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi
che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite(114).
2.(115) Disposizione transitoria dell’art. 62 (Scuola)
Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003(116) concernente la
nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all’adozione di una
propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni,
le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale
(inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l’art. 19 della LF
del 19 giu. 1959(117) sull’assicurazione per l’invalidità).
3.(118) Disposizione transitoria dell’art. 83 (Strade nazionali)
I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto
federale del 21 giugno 1960(119) concernente la rete delle strade nazionali (stato
all’entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003(120) concernente la nuova impostazione
della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e
Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La
Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei
singoli Cantoni è commisurata all’onere causato loro dalle strade nazionali, nonché
al loro interesse per quest’ultime e alla loro capacità finanziaria.
4.(121) Disposizione transitoria dell’art. 112b (Promozione dell’integrazione
degli invalidi)
Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003(122) concernente la
nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni
dell’assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi
fino all’adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa
anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni
che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.
5.(123) Disposizione transitoria dell’art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili)
Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano
a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l’assistenza e le cure a
domicilio conformemente all’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre
1946(124) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
7.(125) Disposizione transitoria dell’art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non
umano)
Nei cinque anni seguenti l’accettazione della presente disposizione costituzionale
l’agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono
in particolare essere importati né messi in circolazione:
a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono
riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell’ambiente per fini
agricoli, orticoli o forestali;
b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e
altri prodotti agricoli.
8.(126) Disposizione transitoria dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)
Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 da parte del
Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all’articolo
121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di
cui all’articolo 121 capoverso 6.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2000(127)

Disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998
II
1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874(128) è
abrogata.
2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere
trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all’entrata in
vigore delle pertinenti disposizioni legislative:
a. Art. 32quater cpv. 6(129)
Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita
girovaga.
b. Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all’ultimo periodo, e 4 secondo
periodo(130)
1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e
seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi
immatricolati in Svizzera o all’estero, il cui peso complessivo non superi le
3,5 tonnellate. …
2 … [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere
disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste
disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio
federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa
sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l’osservanza delle prescrizioni per
tutti i veicoli.
4 … Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non
sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.
c. Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo(131)
1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa
scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
1. se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li
abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.
2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è
tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della
terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha
raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. …
III
L’Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le
modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo
decreto non sottostà al referendum.
IV
1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
Note

1 Accettata nella votazione popolare del 18 apr. 1999 (DF del 18 dic. 1998,
DCF dell’11 ago. 1999 – RU 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 151 4968).
2 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
3 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007
(DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148,
2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
4 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
5 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
6 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».
7 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
8 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
9 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
10 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
11 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
12 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
13 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
14 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
15 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
16 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
17 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec.
presidenziale del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457).
18 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
19 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
20 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
21 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
22 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Della Confederazione Svizzera
23 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
24 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
25 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
26 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
27 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
28 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
29 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
30 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
31 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
32 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del
27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
33 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del
12 giu. 2009, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2161; FF 2008 6017 6659, 2009 3763,
2010 2991).
34 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
35 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
36 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
37 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 3
ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010 2991).
38 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
39 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
40 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
41 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
42 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
43 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF
del 3 ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010
2991).
44 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF
del 3 ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010
2991).
45 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
46 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
47 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
48 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
49 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
50 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
51 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
52 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del
21 ott. 2009 – RU 2009 5325; FF 2005 5341, 2006 6953, 2008 7191, 2009 6571).
53 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 7 mar. 2010 (DF del 25
set. 2009, DCF del 15 apr. 2010 – RU 2010 1569; FF 2007 6099, 2009 5789, 2010 2317).
54 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 26 giu. 1998, DCF del
23 mar. 1999 – RU 1999 1341; FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 2511 7589).
55 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 ed in vigore dal 28 nov. 2010 (DF
del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427,
2010 3171, 2011 2529).
56 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 ed in vigore dal 28 nov. 2010 (DF
del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427,
2010 3171, 2011 2529).
57 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 ed in vigore dal 28 nov. 2010 (DF
del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427,
2010 3171, 2011 2529).
58 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 ed in vigore dal 28 nov. 2010 (DF
del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427,
2010 3171, 2011 2529).
59 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007
(DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148,
2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
60 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° apr. 2003
(DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 – RU 2002 3148;
FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
61 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
62 Accettato nella votazione popolare dell’8 feb. 2004 (DF del 20 giu. 2003, DCF del
21 apr. 2004 – RU 2004 2341; FF 2000 2947, 2001 3063, 2003 3833, 2004 1935).
63 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 30 nov. 2008
(DF del 13 giu. 2008, DCF del 23 gen. 2009 – RU 2009 471; FF 2006 3529, 2007 4931,
2008 4577, 2009 483).
64 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del
4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).
65 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007
(DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057;
FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
66 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2007
(DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057;
FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
67 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
68 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007
(DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057;
FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
69 Dal 1° gen. 2011 al 31 dic. 2013 l’ aliquota speciale per le prestazioni del settore
alberghiero ammonta al 3,8 % (art. 25 cpv. 4 della legge del 12 giu. 2009 sull’IVA –
RS 641.20).
70 Dal 1° gen. 2011 al 31 dic. 2017 l’aliquota normale ammonta all’ 8 % e l’aliquota ridotta
al 2,5 % (art. 25 cpv. 1 e 2 della legge del 12 giu. 2009 sull’IVA – RS 641.20).
72 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
73 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
74 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
(DF del 4 ott. 2002, DCF del 25 mar. 2003, DF del 19 giu. 2003 – RU 2003 1949;
FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
75 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19
dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
76 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 –
RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione
popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del
1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo art. non è mai
entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
77 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore per i cpv. 2 e 3 dal
1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949;
FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Il cpv. 1 non è mai entrato in vigore
nel testo del DF del 4 ott. 2002.
78 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19
dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
79 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 –
RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogata nella votazione
popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del
1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questa lett. non è mai
entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
80 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del
19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
81 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF
4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511,
2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
82 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF
4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511,
2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
83 Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott.
2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002
5783, 2003 2713).
84 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF
4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511,
2002 5783, 2003 2713).
85 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19
dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
86 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19
dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
87 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003, in vigore
per le lett. a e d dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 –
RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
88 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del
4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).
89 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del
4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).
90 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 9 ott. 1998, DCF del
2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787,
1999 2144 7589).
91 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 9 ott. 1998, DCF del
2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787,
1999 2144 7589).
92 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007
(DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148,
2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
93 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 –
RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogata nella votazione
popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del
1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo cpv. non è mai
entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
94 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal
1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del
17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2005 1475;
FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764 e 2004 4228).
95 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del
26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).
96 RS 741.01
97 RS 641.81
98 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (del del
19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057;
FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
99 RS 935.52. La L del 18 dic. 1998 è entrata in vigore il 1° apr. 2000.
100 RS 822.11
101 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
102 Trattasi dell’art. 126 nel testo del 18 apr. 1999.
103 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del
del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057;
FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
104 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del
del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057;
FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
105 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011
(DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821;
FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).
106 [RU 2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719 all. n. II 5, 2005 4545 all. n. 2,
2006 2197 all. n. 52 2673 3243 5379 all. n. II 5, 2007 1411 all. n. 7 3425 all. n. 1 6637
all. n. II 5. RU 2009 5203 art. 110]. Vedi ora l’ art. 25 cpv. 1 della LF del 12 giu. 2009
(RS 641.20)
107 Vedi ora l’ art. 25 cpv. 2 della LF del 12 giu. 2009 (RS 641.20)
108 Vedi ora l’ art. 25 cpv. 4 della LF del 12 giu. 2009 (RS 641.20)
109 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011
(DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821;
FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).
110 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011
(DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821;
FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).
111 RS 641.411. La L del 6 ott. 2006 è entrata in vigore il 1° lug. 2007.
112 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
113 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del
26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).
114 RS 0.120
115 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
116 RU 2007 5765
117 RS 831.20
118 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
119 RS 725.113.11
120 RU 2007 5765
121 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
122 RU 2007 5765
123 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008
(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765;
FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
124 RS 831.10
125 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del
19 gen. 2006 – RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973).
126 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010 ed in vigore dal 28 nov. 2010 (DF
del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427,
2010 3171, 2011 2529).
127 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).
128 [RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804
art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717
art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2,
1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2
n. I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003,
1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380,
1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025
n. I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247
art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2,
1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2,
1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]
129 Art. 105
130 Art. 86 cpv. 2
131 Ora. art. 139b