Costituzione della Repubblica Sudafricana

Tratta dal sito www.carlofusaro.it

La costituzione della Repubblica Sudafricana, 1996

Adottata l’8 maggio 1996 e emendata l’11 ottobre 1996

dall’Assemblea costituzionale[1]

Preambolo

Titolo 1 Disposizioni fondamentali

Titolo 2 Bill of rights

Titolo 3 Governo cooperativo

Titolo 4 Parlamento

Titolo 5 Presidente e potere esecutivo nazionale

Titolo 6 Province

Titolo 7 Governo locale

Titolo 8 Corti ed amministrazione della giustizia

Titolo 9 Istituzioni dello Stato a sostegno della democrazia costituzionale

Titolo 10 Amministrazione pubblica

Titolo 11 Sicurezza collettiva

Titolo 12 Capi tradizionali

Titolo 13 Finanze

Titolo 14 Disposizioni generali

Allegato 1 Bandiera nazionale

Allegato 2 Giuramenti e dichiarazioni solenni

Allegato 3 Procedure elettorali

Allegato 4 Aree funzionali di competenza concorrente tra organi legislativi provinciali e nazionale

Allegato 5 Aree funzionali di competenza esclusiva degli organi legislativi provinciali

Allegato 6 Disposizioni transitorie

Allegato 7 Leggi abrogate

Preambolo

Noi, popolo del Sudafrica,

riconosciamo le ingiustizie del nostro passato;

onoriamo coloro che hanno sofferto per la giustizia e per la libertà della nostra terra;

rispettiamo coloro che hanno lavorato per costruire e sviluppare il nostro Paese;

crediamo che il Sudafrica appartenga a tutti coloro che ci vivono, uniti nella diversità.

Pertanto, attraverso i nostri rappresentanti eletti democraticamente, adottiamo questa Costituzione come legge suprema della Repubblica, al fine di:

superare le divisioni del passato e fondare una società basata sui valori democratici, sulla giustizia sociale e sui diritti umani fondamentali;

porre le fondamenta di una società democratica e aperta nella quale il governo sia basato sulla volontà del popolo e ogni cittadino sia protetto dalla legge in maniera eguale;

migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e liberare le potenzialità di ogni persona;

costruire un Sudafrica unito e democratico, capace di assumere a pieno diritto il proprio posto come stato sovrano nella famiglia nelle nazioni.

Possa Dio proteggere il nostro popolo.

Nkosi Sikelel’iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seën Suid-Afrika. Dio benedica il Sudafrica.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Titolo 1 – Disposizioni fondamentali

Articolo 1- Repubblica del Sudafrica

La Repubblica del Sudafrica è uno stato unitario, sovrano e democratico, fondato sui seguenti valori:

  1. a) la dignità umana, il perseguimento dell’uguaglianza e l’avanzamento dei diritti umani e delle libertà;
  2. b) il rifiuto delle discriminazioni razziali e di genere;
  3. c) la supremazia della costituzione e lo stato di diritto;
  4. d) il suffragio universale, un unico registro elettorale, elezioni regolari in un sistema di governo democratico multi-partitico, al fine di assicurare responsabilità, capacità di dare risposta alle sollecitazioni provenienti dal basso e trasparenza

Art 2 – Supremazia della costituzione

La Costituzione è la suprema legge della Repubblica; ogni legge o comportamento ad essa non conforme è invalido; si deve adempiere agli obblighi da essa imposti.

Art 3- Cittadinanza

(1) Esiste un’unica comune cittadinanza sudafricana.

(2) Tutti i cittadini:

  1. a) godono dei medesimi diritti, privilegi e benefici derivanti dalla cittadinanza;
  2. b) sono egualmente soggetti ai doveri e alle responsabilità derivanti dalla cittadinanza.

(3) L’acquisizione, la perdita e il riacquisto della cittadinanza sono regolate dalla legge nazionale

Art 4 – Inno nazionale

L’inno nazionale è stabilito dal Presidente attraverso una suo decreto.

Art 5 – Bandiera nazionale

La bandiera nazionale della Repubblica è nera, oro, verde, bianca, rossa e blu come descritto e disegnato nell’Allegato 1[2].

Art 6 – Lingue

(1)Le lingue ufficiali della Repubblica sono Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, Inglese, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu.

(2) Riconoscendo l’uso e lo status storicamente ridotto delle lingue indigene del nostro popolo, lo stato deve adottare misure positive e concrete per elevare lo status e promuovere l’uso di queste lingue.

(3) (a) Il governo nazionale ed i governi provinciali hanno la facoltà di usare ciascuna delle lingue ufficiali nelle loro attività di governo, tenendo conto delle usanze, della fattibilità, dei costi, del contesto regionale, nonchè dell’equilibrata valutazione dei bisogni e delle preferenze della popolazione nel suo insieme o nella provincia in questione; ma in ogni caso, il governo nazionale e ciascun governo provinciale deve far uso di almeno due delle lingue ufficiali.

(b) Le municipalità devono tenere conto degli usi linguistici e delle preferenze dei loro residenti.

(4) Il governo nazionale ed i governi provinciali disciplinano e verificano il loro uso delle lingue ufficiali a mezzo di misure legislative o di altre misure. Fatte salve le disposizioni del comma (2), tutte le lingue ufficiali devono godere della medesima considerazione e devono essere trattate su una base di eguaglianza.

(5) Il Consiglio Linguistico Pan Sudafricano [Pan South African Language Board], istituito sulla base della legge nazionale, ha il compito di:

(a) promuovere e creare le condizioni per lo sviluppo e l’uso di :

  1. i) tutte le lingue ufficiali;
  2. ii) le lingue Khoi, Nama e San;

iii) il linguaggio dei segni;

(b) promuovere e garantire il rispetto per:

  1. i) tutte le lingue usate dalle diverse comunità presenti in Sudafrica, compreso il Tedesco, il Greco, il Gujarati, l’Hindi, il Portoghese, il Tamil, il Telegu e l’Urdu;
  2. ii) l’Arabo, l’Ebraico, il Sanscrito e tutte le altre lingue usate in Sudafrica per fini religiosi.

Titolo 2 – Bill of Rights

Art.7 – Diritti

(1) Questo Bill of rights è il fondamento della democrazia in Sudafrica. Esso racchiude i diritti di tutto il popolo nel nostro Paese e afferma i valori democratici della dignità umana, dell’uguaglianza e della libertà.

(2) Lo stato ha il compito di rispettare, proteggere, promuovere ed attuare i diritti contenuti nel Bill of rights.

(3) I diritti del Bill of right sono soggetti alle limitazioni previste dall’art.36 o in altre disposizioni del Bill.

Art. 8 – Applicazione

(1) Il Bill of rights si applica ad ogni legge, ed è vincolante per il potere legislativo, per il potere esecutivo, per il potere giudiziario e per tutti gli organi dello stato.

(2) Ogni disposizione del Bill of rights è vincolante per le persone fisiche e per le persone giuridiche se, e nella misura in cui, essa è applicabile, considerando la natura del diritto e la natura di ogni obbligo imposto dal diritto in questione.

(3) Nell’applicazione di ogni disposizione del Bill of rights nei confronti di una persona fisica o giuridica nei termini del comma (2), le corti:

  1. a) al fine di attuare qualunque diritto del presente Bill, devono applicare, e, ove necessario, sviluppare la common law, laddove la normativa non garantisca l’efficacia del diritto in questione;
  2. b) hanno la facoltà di sviluppare regole di common law per limitare il diritto in esame, garantendo che tale limitazione sia compatibile con l’art. 36(1).

(4) Le persone giuridiche godono dei diritti del Bill of rights nella misura in cui lo richiedano la natura dei diritti stessi e la natura della persona giuridica in questione.

Art. 9 – Eguaglianza

(1) Tutti sono eguali di fronte alla legge e hanno diritto ad eguale protezione ed eguali benefici da parte della legge.

(2) L’eguaglianza include il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà. Al fine di promuovere il pieno conseguimento dell’eguaglianza, si possono intraprendere misure legislative o altre misure finalizzate alla protezione o alla promozione di individui o di categorie di individui svantaggiati a causa di ingiuste discriminazioni.

(3) Lo stato non può’ porre in essere, in via diretta o indiretta, ingiuste discriminazioni sulla base di uno o più motivi, tra cui razza, genere, sesso, maternità, stato civile, origini etniche o sociali, colore, orientamento sessuale, età, disabilità, religione, coscienza, credo, cultura, lingua o nascita.

(4) Nessuno può ingiustamente discriminare altri direttamente o indirettamente sulla base di uno o più’ motivi di cui al comma (3). Leggi nazionali devono essere adottate allo scopo di prevenire e proibire ingiuste discriminazioni.

(5) Le discriminazioni basate su di uno o più dei motivi indicati nel comma (3) sono considerate ingiuste fino a prova contraria.

Art 10 – Dignità umana

Tutti hanno una propria intrinseca dignità ed il diritto al rispetto e alla tutela della propria dignità.

Art 11 – Vita

Tutti hanno il diritto alla vita.

Art 12 – Libertà e sicurezza della persona

(1) Tutti hanno il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, che include il diritto a :

  1. a) non essere privati della libertà arbitrariamente o senza giusta causa;
  2. b) non essere detenuti senza processo;
  3. c) essere tutelati da ogni forma di violenza da parte di enti pubblici o privati;
  4. d) non essere torturati in alcuna forma;
  5. e) non essere sottoposti a trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti.

(2) Tutti hanno diritto alla propria integrità fisica e psicologica, che include il diritto a :

  1. a) prendere decisioni in materia di riproduzione;
  2. b) alla sicurezza ed al controllo del proprio corpo;
  3. c) non essere sottoposti ad esperimenti medici o scientifici senza il proprio consenso informato.

Art 13 – Schiavitù, servitù e lavori forzati

Nessuno può essere soggetto a schiavitù, servitù o a lavoro forzato.

Art 14 – Diritto alla riservatezza

Tutti hanno il diritto alla riservatezza, che include il diritto a non essere assoggettati a :

  1. a) perquisizioni sulla propria persona e ella propria casa;
  2. b) perquisizioni su propri beni;
  3. c) sequestro di beni in loro possesso;
  4. d) violazioni della riservatezza delle comunicazioni.

Art 15 – Libertà di religione, credo e opinione

(1) Tutti hanno il diritto alla libertà di coscienza, di religione, di pensiero, di credo e di opinione.

(2) Le pratiche religiose possono essere svolte in istituzioni statali o sovvenzionate dallo stato ammesso che:

  1. a) tali pratiche seguano le regole stabilite dalle autorità pubbliche competenti;
  2. b) siano svolte su una base di eguaglianza;
  3. c) la partecipazione sia libera e volontaria.

(3) (a) Questo articolo non impedisce che una legge riconosca:

  1. i) matrimoni celebrati on base a qualsiasi tradizione o qualsiasi ordinamento religioso o ordinamento della persona r della famiglia;
  2. ii) ordinamenti della persona e della famiglia fondati su qualunque costume giuridico tradizionale, o a cui si sottopongano persone che professano una particolare religione;

(b) Il riconoscimento ai sensi del comma (3) let. (a) deve essere conforme al presente articolo e alle altre disposizioni della Costituzione.

Art 16- Libertà di espressione

(1) Tutti hanno il diritto di libertà di espressione, che comprende:

  1. a) libertà di stampa e degli altri media;
  2. b) libertà di ricevere e di dare informazioni e idee;
  3. c) libertà di creatività artistica;
  4. d) libertà accademica e libertà di ricerca scientifica.

(2) Il diritto ai sensi del comma (1) non tutela:

  1. a) la propaganda per la guerra;
  2. b) l’incitamento alla violenza;
  3. c) l’apologia dell’odio razziale, etnico, di genere o religioso, con incitamento a cagionare danno ad altri.

Art 17 – Assemblea, dimostrazione, picchetto e petizione

Tutti hanno diritto di riunirsi, di dimostrare, di effettuare picchetti purché in modo pacifico e senza armi, e di presentare petizioni.

Art 18 – Libertà di associazione

Tutti hanno il diritto alla libertà di associazione.

Art 19 – Diritti politici

(1) Ogni cittadino ha il diritto di effettuare scelte politiche, che include il diritto a :

  1. a) formare partiti politici;
  2. b) partecipare alle attività di un partito politico o reclutarne i membri;
  3. c) condurre campagne a favore di un partito politico o di una qualsiasi causa.

(2) Ogni cittadino ha il diritto ad elezioni libere, corrette e regolari per ogni organo legislativo costituito ai sensi della Costituzione.

(3) Ogni cittadino maggiorenne ha il diritto a:

  1. a) votare nelle elezioni per ogni organo legislativo costituito nei termini della Costituzione, e di farlo in segreto;
  2. b) presentarsi come candidato a ogni carica pubblica e, se eletto, ad esercitare le sue funzioni.

Art 20 – Cittadinanza

Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza.

Art 21 – Libertà di movimento e di residenza

(1) Tutti hanno diritto alla libertà di movimento.

(2) Tutti hanno diritto a lasciare il territorio della Repubblica.

(3) Ogni cittadino ha diritto a entrare nel territorio della Repubblica, a rimanervi e a risiedere in qualsiasi luogo all’interno di essa.

(4) Ogni cittadino ha diritto al passaporto.

Art 22 – Libertà di mestiere, occupazione e professione

Ogni cittadino ha diritto di scegliere il proprio mestiere, la propria occupazione o la propria professione liberamente. Lo svolgimento dei mestieri, delle occupazioni e delle professioni può essere regolato dalla legge.

Art 23 – Rapporti di lavoro

(1) Tutti hanno diritto a condizioni di lavoro eque.

(2) Ogni lavoratore ha diritto a :

  1. a) costituire sindacati e ad aderirvi;
  2. b) partecipare alle attività e ai programmi dei sindacati;
  3. c)

(3) Ogni datore di lavoro ha diritto a :

  1. a) costituire e aderire ad organizzazioni di datori di lavoro ;
  2. b) partecipare alle attività e ai programmi delle organizzazioni dei datori di lavoro.

(4) Ogni sindacato e ogni organizzazione di datori di lavoro ha diritto a:

  1. a) decidere in ordine alla propria amministrazione, ai propri programmi e alle proprie attività;
  2. b) organizzarsi;
  3. c) costituire una federazione o aderirvi.

(5) Ogni sindacato ed ogni organizzazione di datori di lavoro ha il diritto di negoziare contratti collettivi di lavoro. Una legge nazionale disciplina la contrattazione collettiva. Nel caso in cui tale legge limiti un diritto previsto in questo Titolo, le limitazioni devono essere conformi all’art. 36(1).

(6) La legge nazionale può recepire accordi sindacali in materia di sicurezza contenuti nei contratti collettivi di lavoro. Nel caso in cui tale normativa limiti un diritto previsto in questo Titolo, le limitazioni devono essere conformi all’art. 36(1).

Art 24 – Ambiente

Tutti hanno diritto a:

(a) un ambiente che non sia nocivo alla propria salute o al proprio benessere;

(b) alla protezione dell’ambiente, a beneficio delle generazioni presenti e future, sulla base di ragionevoli misure legislative e di altre misure che:

  1. i) prevengano l’inquinamento ed il degrado ambientale;
  2. ii) promuovano la buona conservazione dell’ambiente;

iii) assicurino uno sviluppo ed un utilizzo delle risorse naturali ecologicamente sostenibile, promuovendo nel medesimo tempo un ragionevole sviluppo economico e sociale.

Art 25 – Proprietà

(1) Nessuno può essere privato di una proprietà se non sulla base di una legge generale, e nessuna legge può prevedere l’arbitraria privazione della proprietà.

(2) Le proprietà possono essere espropriate unicamente sulla base di una legge generale :

  1. a) per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico; e
  2. b) con indennizzo, il cui ammontare e i cui termini e modalità di pagamento siano stati concordati con gli espropriati oppure stabiliti o approvati dalla magistratura.

(3) L’ammontare e i termini e le modalità di pagamento dell’indennizzo devono essere giusti ed equi e devono riflettere un ragionevole equilibrio tra l’interesse pubblico e l’interesse degli espropriati, tenendo in dovuta considerazione tutte le circostanze rilevanti, tra cui:

  1. a) l’uso a cui la proprietà è destinata;
  2. b) la storia dell’acquisizione e dell’uso della proprietà;
  3. c) il valore di mercato della proprietà;
  4. d) l’entità dell’investimento pubblico e del contributo dato ai fini dell’acquisto e dell’incremento di valore della proprietà;
  5. e) il fine dell’espropriazione.

(4) Ai fini di questo articolo:

  1. a) l’interesse pubblico include l’impegno nazionale a favore della riforma fondiaria, e a favore delle riforme finalizzate a garantire a tutti un eguale accesso alle risorse naturali del Sudafrica;
  2. b) la proprietà non è limitata alla terra.

(5) Lo stato deve assumere ragionevoli misure legislative e altre misure, nel quadro delle risorse disponibili, per favorire condizioni che permettano ai cittadini di acquisire l’accesso alla terra su basi di eguaglianza.

(6) Ciascun individuo o ciascuna comunità, il cui titolo di possesso della terra non siano garantiti giuridicamente a causa di leggi o pratiche discriminatorie del passato, ha diritto, sulla base di un atto del Parlamento, ad un titolo di possesso giuridicamente garantito ovvero ad un adeguato risarcimento.

(7) Ciascun individuo o ciascuna comunità la cui proprietà sia stata espropriata dopo il 19 giugno 1913 a causa di leggi o pratiche discriminatorie del passato ha diritto, sulla base di un atto del Parlamento, alla restituzione della proprietà ovvero a un adeguato risarcimento.

(8) Nessuna disposizione di questo articolo può impedire allo stato di adottare misure legislative o altre misure per giungere alla riforma terriera, idrica e correlati, al fine di porre rimedio agli effetti delle discriminazioni razziali del passato, a condizione che ogni azione intrapresa ai sensi di questo articolo sia conforme alle disposizioni dell’art. 36(1).

(9) Il Parlamento ha l’obbligo di adottare le norme di cui al comma (6).

Art 26 – Abitazione

(1) Tutti hanno diritto di disporre di un’abitazione adeguata.

(2) Lo stato deve adottare ragionevoli misure legislative e altre misure, nel quadro delle risorse disponibili, per attuare progressivamente questo diritto.

(3) Nessuno può essere sfrattato, o avere la propria casa demolita senza una decisione della magistratura, assunta dopo aver preso in esame tutte le circostanze rilevanti. Nessuna legge può autorizzare sfratti arbitrari.

Art 27 – Assistenza sanitaria, alimentazione, acqua e sicurezza sociale

(1) Tutti hanno diritto ad avere accesso a:

  1. a) assistenza sanitaria, compresa l’assistenza sanitaria in materia di riproduzione;
  2. b) sufficiente alimentazione e acqua;
  3. c) sicurezza sociale, ivi compresa un’appropriata assistenza sociale, nel caso in cui una persona sia nell’impossibilità di assicurare la propria sussistenza e quella di coloro che sono a loro carico.

(2) Lo stato deve adottare ragionevoli misure legislative e altre misure, nel quadro delle risorse disponibili, per attuare progressivamente questi diritti.

(3) A nessuno si possono negare i trattamenti sanitari di emergenza.

Art 28- Fanciulli

(1) Ogni fanciullo ha diritto :

  1. a) ad un nome e ad una nazionalità sin dalla nascita;
  2. b) alle cure familiari o alle cure dei genitori, o ad appropriate cure alternative nel caso in cui siano stati allontanati dall’ambiente familiare;
  3. c) all’alimentazione essenziale, all’alloggio, a cure sanitarie e ai servizi sociali essenziali;
  4. d) ad essere protetto da maltrattamenti, da abbandono, da abuso o da trattamenti degradanti;
  5. e) ad essere protetto da pratiche di lavoro che lo sfruttino;
  6. f) a non essere obbligato o lasciato libero di intraprendere lavori o di prestare servizi che:
  7. i) risultino inappropriati per una persona della sua età;
  8. ii) mettano a rischio il benessere, l’educazione, la salute fisica o mentale del fanciullo, o il suo sviluppo spirituale, morale o sociale.
  9. g) a non essere detenuto, se non come misura estrema, nel cui caso in aggiunta ai diritti che il fanciullo gode ai sensi degli art 12 e 35, il fanciullo può essere detenuto solo per il minor lasso di tempo consentito, e ha il diritto di essere:
  10. i) tenuto separato dai detenuti di età superiore ai 18 anni;
  11. ii) trattato e custodito in condizioni confacenti alla sua età;
  12. h) ad avere un avvocato, assegnato e pagato dallo stato, in tutte le cause civili che lo riguardino, nel caso in cui altrimenti ne potrebbe risultare una sostanziale ingiustizia;
  13. i) a non essere utilizzato direttamente in alcun conflitto armato, e ad essere protetto in caso di conflitto armato.

(2) L’interesse del fanciullo deve essere prioritariamente tutelato in ogni questione che lo concerna.

(3) Ai fini di questo articolo, per “fanciullo” si deve intendere ogni persona di età inferiore ai 18 anni.

Art 29- Istruzione

(1) Tutti hanno il diritto:

  1. a) all’istruzione di base, compresa l’educazione di base per adulti;
  2. b) all’istruzione avanzata, che lo stato, a mezzo di ragionevoli misure, deve rendere progressivamente disponibile e accessibile.

(2) Tutti hanno diritto a ricevere l’istruzione nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali di propria scelta in istituzioni scolastiche pubbliche in cui tale istruzione sia ragionevolmente praticabile. Al fine di assicurare l’accesso effettivo e l’attuazione di questo diritto, lo stato deve considerare tutte le possibili alternative scolastiche, prendendo in considerazione:

  1. a) l’equità;
  2. b) la fattibilità;
  3. c) la necessità di rimediare agli effetti delle leggi e delle pratiche di discriminazione razziale del passato.

(3) Tutti hanno diritto di fondare e mantenere, a proprie spese, istituzioni educative indipendenti che:

  1. a) non discriminino in base a fattori razziali;
  2. b) siano registrate dallo stato;
  3. c) abbiano standard educativi non inferiori a quelli delle istituzioni educative pubbliche comparabili.

(4) Il comma (3) non preclude l’erogazione di sussidi statali per le istituzioni educative indipendenti.

Art 30 – Lingua e cultura

Tutti hanno diritto di usare la lingua e di partecipare alla vita culturale di propria scelta, ma l’esercizio di tale diritto non dovrà essere in conflitto con nessuna delle disposizioni del Bill of rights.

Art 31 – Comunità culturali, religiose e linguistiche

(1) Le persone che appartengono a comunità culturali, religiose o linguistiche, insieme agli altri membri della medesima comunità, non possono essere private del diritto di:

  1. a) godere della propria cultura, praticare la propria religione e usare la propria lingua;
  2. b) formare, aderire e sostenere associazioni culturali, religiose o linguistiche e altre formazioni sociali.

(2) L’esercizio dei diritti disciplinati nel comma (1) non può essere in contrasto con nessuna disposizione del Bill of rights.

Art 32 – Accesso all’informazione

(1) Tutti hanno diritto di prendere conoscenza:

  1. a) delle informazioni in possesso dello stato;
  2. b) di ogni altra informazione posseduta da altri che sia necessaria per l’esercizio o la tutela di un diritto.

(2) Per attuare questo diritto deve essere emanata una legge nazionale, ed essa può stabilire ragionevoli misure per alleviare il carico amministrativo e finanziario che grava sullo stato.

Art 33 – Corretta azione amministrativa

(1) Tutti hanno diritto ad un’azione amministrativa conforme alla legge, ragionevole e proceduralmente corretta.

(2) Tutti coloro i cui diritti siano stati negativamente incisi da un’azione amministrativa hanno diritto ad esigerne una motivazione scritta.

(3) Per attuare tali diritti deve essere emanata una legge nazionale. La legge deve:

  1. a) prevedere la possibilità di ricorso davanti alla magistratura o, laddove appropriato, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale;
  2. b) imporre l’obbligo nei confronti dello stato di attuare i diritti di cui ai commi (1) e (2);
  3. c) promuovere un’amministrazione efficiente.

Art 34 – Accesso alle Corti

Tutti hanno diritto a che le controversie in cui siano coinvolti e che possano essere risolte sulla base delle leggi siano decise a seguito di un corretto processo pubblico di fronte alla magistratura o, laddove appropriato, di fronte ad un altro tribunale o ad un forum, indipendente ed imparziale.

Art 35 – Persone arrestate, detenute e accusate

(1) Ogni persona arrestata con l’accusa di aver compiuto un reato ha il diritto:

  1. a) di non rispondere;
  2. b) di essere informato prontamente:
  3. i) del diritto di non rispondere;
  4. ii) delle conseguenze del rispondere;
  5. c) di non essere forzata a fare una confessione o un’ammissione che possa essere usata come prova contro se stessa;
  6. d) di essere condotta di fronte ad un giudice non appena sia ragionevolmente possibile, e in ogni caso non più tardi di:
  7. i) 48 ore dall’arresto;
  8. ii) entro il primo giorno di funzionamento della corte dopo la scadenza delle 48 ore, nel caso in cui tale scadenza cada in un orario fuori dal normale funzionamento delle corti o in un giorno in cui normalmente la corte non si riunisce;
  9. e) al momento della prima comparsa di fronte ad una corte dopo l’arresto, di essere accusata o informata delle ragioni del prolungamento della detenzione ovvero di essere rilasciata;
  10. f) ad essere rilasciata sulla base di condizioni ragionevoli se lo consentono gli interessi della giustizia.

(2)Ogni persona detenuta, compreso ogni detenuto che sia stato condannato, ha il diritto:

  1. a) di essere prontamente informata delle ragioni della propria detenzione;
  2. b) di scegliere un avvocato e di consultarsi con esso, e di essere prontamente informata del diritto di farlo;
  3. c) di vedersi assegnato un avvocato dallo stato e alle spese dello stato, nel caso in cui altrimenti ne potesse derivare un’ingiustizia sostanziale, e di essere prontamente informata di tale diritto;
  4. d) di contestare di persona di fronte ad una corte la legalità della propria detenzione e, nel caso in cui la detenzione risulti illegale, di essere rilasciata;
  5. e) a condizioni di detenzione rispettose della dignità umana, il che comporta quantomeno esercizio fisico e la provvista, a spese dello stato, di alloggio, alimentazione, materiali da leggere e cure mediche adeguati;
  6. f) di comunicare con e di ricevere visite da:
  7. i) coniuge o compagno/a;
  8. ii) parenti stretti;

iii) religiosi di propria scelta;

  1. iv) medici di propria scelta.

(3) Ogni persona accusata ha diritto ad un regolare processo, che include il diritto:

  1. a) ad essere informata delle accuse in maniera sufficientemente dettagliata da permettere una difesa;
  2. b) di avere tempo e condizioni adeguate per preparare la propria difesa;
  3. c) ad un processo pubblico di fronte ad una corte;
  4. d) a che il proprio processo inizi e si concluda senza ragionevole ritardo;
  5. e) ad essere presente al processo;
  6. f) di scegliere, e di essere rappresentata, da un avvocato, e di essere informata del diritto di farlo;
  7. g) di vedersi assegnato un avvocato dallo stato e alle spese dello stato, nel caso in cui altrimenti ne possa derivare un’ingiustizia sostanziale, e di essere prontamente informata di tale diritto;
  8. h) di essere considerata innocente fino alla condanna, di non rispondere e di non testimoniare nel corso del processo;
  9. i) di portare e di contestare prove;
  10. j) di non essere obbligata a fornire prove contro se stesso;
  11. k) di essere giudicata in una lingua che sia in grado di capire, o, laddove ciò non sia possibile, di avere un interprete durante tutto il corso del processo;
  12. l) di non essere giudicata colpevole per un atto o un’omissione che non costituivano reato né secondo il diritto interno né secondo il diritto internazionale al momento in cui sono stati commessi;
  13. m) di non essere giudicata per un reato, relativo ad un atto o un’omissione per il quale sia già stata precedentemente giudicata colpevole o sia stata assolta;
  14. n) di beneficiare delle pene meno severe nel caso in cui le pene prescritte per quel determinato reato siano state modificate nel periodo che intercorre tra quando il reato è stato commesso e il momento del processo;
  15. o) di ricorrere in appello, o per una revisione della sentenza, ad una corte di giustizia di grado superiore.

(4) In ogni circostanza in cui, secondo questo articolo, si debbano fornire delle informazioni ad una persona, tali informazioni devono essere date in una lingua che la persona sia in grado di comprendere.

(5) Le prove ottenute con modalità che violino qualunque diritto riconosciuto nel presente Bill of rights devono essere escluse nel caso in cui l’ammissione di tali prove possa rendere il processo non corretto o nel caso in cui essa possa in qualsiasi modo nuocere alla corretta amministrazione della giustizia.

Art 36 Limitazione dei diritti

(1) I diritti garantiti in questo Bill of rights possono essere limitati esclusivamente da una legge generale ed unicamente nel caso in cui le limitazioni siano ragionevoli e giustificabili in una società aperta e democratica, fondata sulla dignità umana, sull’eguaglianza e sulla libertà, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, tra cui:

  1. a) la natura del diritto;
  2. b) l’importanza dello scopo della limitazione;
  3. c) la natura ed il grado di estensione della limitazione;
  4. d) il rapporto tra la limitazione ed il suo scopo;
  5. e) le modalità meno restrittive possibili per il raggiungimento di tale scopo.

(2) Salvo quanto previsto nel comma (1) o in qualsiasi altra disposizione della Costituzione, nessuna legge può limitare i diritti garantiti nel Bill of rights.

Art 37 Stati di emergenza

(1) Lo stato di emergenza può essere proclamato solo con un atto del Parlamento e solo quando:

  1. a) la vita della nazione è minacciata da guerra, invasione, insurrezione generale, disordini, disastri naturali o altre emergenze pubbliche;
  2. b) tale dichiarazione sia necessaria per ristabilire la pace e l’ordine.

(2) La dichiarazione dello stato di emergenza e qualunque legge emanata, o qualunque altra azione intrapresa in forza di tale dichiarazione, sono efficaci solo:

  1. a) per il futuro;
  2. b) per un periodo di tempo non superiore ai 21 giorni dalla data della dichiarazione, a meno che l’Assemblea Nazionale decida di prorogare il termine fissato. L’Assemblea può prorogare lo stato di emergenza per un periodo non superiore ai tre mesi consecutivi. La prima estensione dello stato di emergenza deve essere contenuta in una risoluzione adottata con il voto favorevole della maggioranza dell’Assemblea. Ogni estensione successiva deve essere sancita da una risoluzione adottata con il voto favorevole di almeno il 60% dei componenti dell’Assemblea. Le risoluzioni previste da questo comma possono essere adottate solo dopo pubblico dibattito in seno all’Assemblea.

(3) Ogni corte di giustizia competente può decidere della validità:

  1. a) della dichiarazione dello stato di emergenza;
  2. b) dell’estensione di una dichiarazione dello stato di emergenza;
  3. c) di ogni legge emanata, o di ogni azione intrapresa in forza di una dichiarazione dello stato di emergenza.

(4) Ogni legge emanata in forza di una dichiarazione dello stato di emergenza può derogare le norme del Bill of rights solo nella misura in cui:

  1. a) la deroga sia strettamente richiesta dall’emergenza;
  2. b) la legge
  3. i) sia conforme agli obblighi assunti dalla Repubblica in materia di stato di emergenza secondo il diritto internazionale;
  4. ii) sia conforme al comma (5);

iii) sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nazionale al più presto dopo essere stata emanata.

(5) Nessuna legge del Parlamento che autorizzi una dichiarazione dello stato di emergenza e nessuna legge emanata o nessuna azione intrapresa in forza di tale dichiarazione possono facoltizzare o autorizzare:

  1. a) indennizzi allo stato, o a privati a seguito di atti illegittimi;
  2. b) nessuna deroga di questo comma;
  3. c) nessuna deroga di qualunque articolo menzionato nella prima colonna della Tabella dei diritti irrevocabili, nella misura indicata per il medesimo articolo nella terza colonna.

TABELLA DEI DIRITTI IRREVOCABILI

Numero art Titolo art Livello di protezione del diritto
9 Eguaglianza Con riferimento ad ingiuste discriminazioni unicamente sulla base di razza, colore, origine etnica o sociale, sesso, religione o lingua
10 Dignità umana Interamente
11 Vita Interamente
12 Libertà e sicurezza della persona Con riferimento ai commi (1)(d)(e), e (2)(c)
13 Schiavitù, servitù e lavoro forzato Con riferimento a schiavitù e servitù
28 Fanciulli Con riferimento a :

– comma (1) (d)(e);

– i diritti ai sensi delle let. (i) e (ii) del comma (1)(g);

– comma (1)(i) limitatamente a fanciulli di età inferiore ai 15 anni

35 Persone arrestate, detenute e accusate Con riferimento a:

– commi (1)(a)(b)(c), e (2)(d);

– i diritti enunciati al comma (3) da let. (a) a (o), escluso (d);

– comma (4);

– comma (5) in riferimento all’esclusione delle prove se l’ammissione di tali prove rendesse il processo ingiusto

(6) Nel caso in cui una persona sia detenuta senza processo in forza di una deroga ai diritti derivante dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le seguenti condizioni devono essere rispettate:

  1. a) un membro adulto della famiglia o un amico del detenuto deve essere contattato nel minor lasso di tempo ragionevolmente possibile, ed informato dell’arresto della persona;
  2. b) entro cinque giorni dal momento dell’arresto, la Gazzetta Ufficiale nazionale deve pubblicare un avviso della detenzione della persona, specificandone il nome ed il luogo di detenzione ed il riferimento alle misure di emergenza in forza delle quali quella persona è detenuta;
  3. c) al detenuto deve essere permesso di scegliere e di essere visitato, in ogni occasione ragionevolmente possibile, da un medico;
  4. d) al detenuto deve essere permesso di scegliere e di essere visitato, in ogni occasione ragionevolmente possibile, da un avvocato.
  5. e) una corte deve prendere in esame il provvedimento di arresto non appena ragionevolmente possibile, ed in ogni caso non più tardi di 10 giorni dall’arresto, e la corte deve rilasciare il detenuto a meno che la detenzione sia necessaria per riportare la pace e l’ordine;
  6. f) il detenuto che non è stato rilasciato ai sensi e nei termini della lettera (e), potrà rivolgersi ad una corte per un rinnovato esame del proprio stato di detenzione in qualunque momento dopo 10 giorni dalla revisione precedente; la corte lo deve rilasciare a meno che la sua detenzione non sia ancora necessaria per riportare la pace e l’ordine;
  7. g) al detenuto deve essere permesso di comparire di persona di fronte alla corte che prende in esame la propria detenzione, di essere rappresentato da un avvocato ad ogni udienza e di presentare ricorsi contro il perdurare del suo stato di detenzione;
  8. h) lo stato deve presentare alla corte le motivazioni che giustificano il perdurare della detenzione per iscritto, e deve darne copia al detenuto entro il termine minimo di due giorni che prima dell’udienza di revisione della detenzione.

(7) Se una corte rilascia un detenuto, la medesima persona non può essere nuovamente arrestata con le medesime motivazioni a meno che lo stato non provi preventivamente ad una corte l’esistenza di ragioni sufficienti per una nuova detenzione.

(8) I commi (6) e (7) non si applicano a coloro che non sono cittadini Sudafricani e che sono detenuti in conseguenza di un conflitto armato internazionale. In tal caso, lo stato deve rispettare invece gli standard imposti alla Repubblica dalle norme del diritto umanitario per la detenzione di tali persone.

Art 38 Applicazione dei diritti

Ogni persona indicata in questo articolo ha il diritto di rivolgersi ad una corte competente nel caso in cui un diritto sancito nel Bill of rights sia stato violato o minacciato, e la corte deve garantire un rimedio appropriato, ivi compresa una dichiarazione dei suoi diritti. Le persone che possono rivolgersi alla corte sono:

  1. a) ogni persona che agisca nel proprio interesse;
  2. b) ogni persona che agisca per conto di un’altra persona impossibilitata ad agire personalmente;
  3. c) ogni persona che agisca come membro di un gruppo o una categoria di persone o nell’interesse dei medesimi;
  4. d) ogni persona che agisca nel pubblico interesse;
  5. e) le associazioni che agiscono nell’interesse dei propri membri.

Art 39 – Interpretazione del Bill of rights

(1) Nell’interpretare il Bill of rights, le corti, i tribunali, i forum:

  1. a) devono promuovere i valori di base di una società aperta e democratica, fondata sulla dignità umana, sull’eguaglianza e sulla libertà;
  2. b) devono tenere conto del diritto internazionale;
  3. c) possono tenere conto del diritto straniero.

(2) Nell’interpretazione di ogni legge, e nello sviluppare le norme di common law e di diritto tradizionale, ogni corte, tribunale o forum deve promuovere lo spirito, il significato e gli obiettivi del Bill of rights.

(3) Il Bill of rights non contraddice l’esistenza di qualunque altro diritto o libertà riconosciuto e garantito dalle norme di common law, dal diritto tradizionale o da una legge, fintanto che tali diritti siano conformi al presente Bill of rights.

Titolo 3 – Governo fondato sulla cooperazione

Art 40 – Il Governo della Repubblica

(1) Nella Repubblica, il governo è costituito dai diversi livelli di governo nazionale, provinciale e locale, che sono distinti, indipendenti e collegati tra loro.

(2) Tutti i livelli di governo devono osservare ed aderire ai princìpi enunciati in questo Titolo e devono agire all’interno dei parametri stabiliti da questo Titolo.

Art 41 – Princìpi del governo cooperativo e rapporti intergovernativi

(1) Tutti i livelli di governo e tutti gli organi dello stato di ciascun livello devono:

  1. a) preservare la pace, l’unità nazionale e l’indivisibilità della Repubblica;
  2. b) assicurare il benessere del popolo della Repubblica;
  3. c) garantire un governo efficace, trasparente, responsabile e coerente per la Repubblica nel suo complesso;
  4. d) essere leali alla costituzione, alla Repubblica e al suo popolo;
  5. e) rispettare lo status costituzionale, le istituzioni, i poteri e le funzioni del governo degli altri livelli di governo;
  6. f) non assumere altri poteri o funzioni salvo quelli attribuiti dalla Costituzione;
  7. g) esercitare i poteri ed espletare le funzioni in maniera tale da non ledere l’integrità geografica, funzionale o istituzionale del governo di un altro livello territoriale;
  8. h) cooperare tra loro in un atteggiamento di mutua fiducia e buona fede attraverso:
  9. i) la promozione di relazioni amichevoli;
  10. ii) l’assistenza ed il sostegno reciproci;

iii) lo scambio di informazione e la consultazione per le questioni di interesse comune;

  1. iv) il coordinamento delle proprie azioni e delle proprie normative;
  2. v) l’adesione a procedure condivise;
  3. vi) evitare di intraprendere azioni legali gli uni contro gli altri.

(2) Una legge del Parlamento:

  1. a) istituisce o prevede strutture ed istituzioni per promuovere e facilitare i rapporti intergovernativi;
  2. b) stabilisce i meccanismi e le procedure adeguate per facilitare la soluzione di eventuali controversie intergovernative

(3) Ogni organo statale coinvolto in una controversia deve fare ogni possibile sforzo per ricomporre la controversia attraverso i meccanismi e le procedure appositamente approntate e deve aver esaurito tutti i possibili rimedi prima di ricorrere alle corti.

(4) Se una corte ritiene che non tutte le condizioni di cui al comma (3) siano state adempiute può rinviare la controversia agli organi statali coinvolti.

Titolo 4 – Parlamento

Art 42 – Composizione del Parlamento

(1) Il Parlamento è formato da:

  1. a) Assemblea Nazionale;
  2. b) Consiglio Nazionale delle Province.

(2) L’Assemblea nazionale ed il Consiglio nazionale delle province partecipano al processo legislativo secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.

(3) L’Assemblea nazionale è eletta per rappresentare il popolo e garantire la sovranità popolare nel rispetto della Costituzione. Lo fa eleggendo il Presidente, fungendo da forum di dibattito pubblico, approvando le leggi e controllando e sorvegliando l’azione dell’esecutivo.

(4) Il Consiglio nazionale delle province rappresenta le province e assicura che gli interessi provinciali siano tutelati al livello del governo nazionale. Lo fa principalmente partecipando al processo legislativo nazionale e costituendo un forum di dibattito pubblico per le questioni di interesse provinciale.

(5) Il Presidente può convocare il Parlamento in seduta straordinaria in qualsiasi momento per affrontare speciali ordini del giorno.

(6) La sede del Parlamento è a Cape Town, ma una legge del Parlamento emanata ai sensi del art 76(1)(5) può stabilire che la sede del Parlamento è in un altro luogo.

Art. 43 – Potere legislativo della Repubblica

Nella Repubblica, il potere legislativo:

  1. a) del livello nazionale di governo è attribuito al Parlamento, come stabilito dall’art. 44;
  2. b) del livello provinciale di governo è attribuito agli organi legislativi provinciali, come stabilito dall’art 104;
  3. c) del livello locale di governo è attribuito ai Consigli municipali, come stabilito dall’art. 156.

Art. 44 – Potere legislativo nazionale

(1) Il potere legislativo nazionale, che appartiene al Parlamento:

  1. a) attribuisce all’Assemblea nazionale il potere di:
  2. i) emendare la Costituzione;
  3. ii) emanare leggi su qualsiasi materia, comprese le materie elencate nelle aree funzionali nell’Allegato 4, ma escludendo, ai sensi del comma (2), le materie ricomprese nelle aree funzionali elencate nell’Allegato 5;

iii) delegare i propri poteri legislativi, escluso quello di emendare la Costituzione, a qualunque corpo legislativo di un altro livello di governo;

  1. b) attribuisce al Consiglio nazionale delle province il potere di:
  2. i) partecipare ai processi di revisione costituzionale ai sensi dell’art. 74;
  3. ii) emanare leggi su qualsiasi materia afferente alle aree funzionali elencate nell’Allegato 4, ai sensi dell’art 76, e che riguardano qualunque altra materia che la Costituzione preveda sia regolata attraverso una legge approvata ai sensi dell’art 76;

iii) esaminare, ai sensi dell’art 75, ogni altra normativa emanata dall’Assemblea nazionale.

(2) Il Parlamento può intervenire, approvando una normativa ai sensi dell’art. 76(1), in materie che ricadono in un’area funzionale elencata nell’Allegato 5, quando ciò sia necessario per:

  1. a) preservare la sicurezza nazionale;
  2. b) mantenere l’unità economica del Paese;
  3. c) garantire il rispetto di standard nazionali essenziali;
  4. d) stabilire gli standard minimi richiesti per l’erogazione di alcuni servizi;
  5. e) prevenire qualunque azione irragionevole da parte delle province che possa pregiudicare gli interessi di un’altra provincia o del Paese nel suo insieme.

(3)Ogni legge su materie che risultino ragionevolmente necessarie o inerenti all’esercizio effettivo di un potere riguardante una qualsiasi materia di cui all’Allegato 4 è da considerarsi a tutti gli effetti una legge che riguarda una materia di cui all’Allegato 4.

(4) Nell’esercizio del potere legislativo, il Parlamento è soggetto solo alla Costituzione, e deve agire in conformità e nei limiti dettati dalla Costituzione.

Art. 45 – Regolamenti interni comuni e commissioni congiunte

(1) L’Assemblea nazionale ed il Consiglio nazionale delle province devono istituire una commissione per il regolamento comune, responsabile per l’elaborazione di regolamenti concernenti gli affari comuni ad Assemblea e Consiglio, compresi i regolamenti:

  1. a) per stabilire le procedure atte a facilitare il procedimento legislativo, ivi compresa la fissazione dei termini di ogni fase del procedimento;
  2. b) per istituire commissioni congiunte composte di rappresentanti sia dell’Assemblea sia del Consiglio al fine di esaminare le proposte di legge che, ai sensi degli artt. 74 e 75, siano rinviate a tale commissione;
  3. c) per istituire una commissione congiunta con il compito di sottoporre a verifica la Costituzione almeno su base annuale;
  4. d) per regolamentare le attività :
  5. i) della commissione sulle regole comuni;
  6. ii) della Commissione di conciliazione;

iii) della commissione per la revisione costituzionale; edi ogni altra commissione istituita ai sensi let (b) del comma (1).

(2) I componenti del Governo, i componenti dell’Assemblea nazionale e i delegati del Consiglio nazionale delle province godono dei medesimi privilegi e delle medesime immunità di cui godono di fronte all’Assemblea o al Consiglio, di fronte alle commissioni congiunte dell’Assemblea e del Consiglio.

Assemblea Nazionale

Art. 46 – Composizione ed elezione

(1) L’Assemblea nazionale è composta da non meno di 350 e non più di 400 donne e uomini eletti come suoi componenti secondo un sistema elettorale che:

  1. a) deve essere stabilito dalla legge nazionale;
  2. b) deve essere basato su un unico registro elettorale;
  3. c) deve fissare l’età minima per votare a 18 anni;
  4. d) deve assicurare una rappresentanza tendenzialmente proporzionale.

(2) La formula per determinare il numero esatto dei componenti dell’Assemblea nazionale sarà determinata da una legge del Parlamento

Art. 47 – Componenti

(1) Ogni cittadino titolare del diritto di votare per l’Assemblea nazionale può essere eletto componente dell’Assemblea, salvo:

  1. a) chi è nominato dallo stato o è al servizio dello stato ed è remunerato per tale nomina o per tale servizio, tranne che:
  2. i) il Presidente, il Vice-Presidente, i Ministri ed i Vice Ministri;
  3. ii) altri funzionari le cui funzioni sono compatibili con le funzioni dei componenti dell’Assemblea, e siano state dichiarate compatibili dalla legge nazionale;
  4. b) i delegati permanenti del Consiglio nazionale delle province o i membri di un organo legislativo provinciale o di un consiglio municipale;
  5. c) persone fallite che non siano state riabilitate;
  6. d) chiunque sia stato interdetto da una corte della Repubblica;
  7. e) chi, successivamente all’entrata in vigore di questo articolo, sia stato condannato ad una pena superiore ai 12 mesi di carcere senza la possibilità di commutare la pena in un’ammenda, sia nella Repubblica sia all’estero nel caso in cui il fatto che costituisce reato avrebbe costituito reato anche all’interno della Repubblica, ma nessuno deve essere considerato condannato prima che l’appello contro la sentenza di condanna sia stato deciso ovvero prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’appello. La perdita della capacità elettorale prevista da questo comma termina cinque anni dopo che la pena è stata espiata.

(2) Una persona che non può essere eletta componente dell’Assemblea nazionale ai sensi del comma 1 let (a) o (b) può candidarsi all’Assemblea, fatti salvi eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla legge nazionale.

(3) Una persona cessa di essere componente dell’Assemblea nazionale se:

  1. a) cessa di essere eleggibile; ovvero
  2. b) è assente dai lavori dell’Assemblea nazionale senza permesso nei casi in cui il regolamento dell’Assemblea nazionale prescrive la perdita della qualità di componente.

(4) La legge nazionale stabilisce le norme per coprire i seggi vacanti dell’Assemblea nazionale.

Art. 48 – Giuramento o promessa solenne

Prima di assumere le funzioni, i componenti dell’Assemblea nazionale devono giurare o promettere solennemente fedeltà alla Repubblica e obbedienza alla Costituzione, ai sensi dell’Allegato 2[3].

Art. 49 – Durata dell’Assemblea nazionale

(1) L’Assemblea nazionale è eletta per un periodo di cinque anni

(2) Se l’Assemblea nazionale è sciolta ai sensi dell’art. 50, o quando la legislatura volge al suo termine naturale, il Presidente fissa la data delle nuove elezioni, che devono essere indette entro 90 giorni dallo scioglimento dell’Assemblea o dal termine della legislatura.

(3) Se i risultati delle elezioni non sono proclamati nei termini temporali stabiliti dall’art. 190, o se le elezioni sono annullate da un tribunale, il Presidente deve fissare la data di nuove elezioni, che devono aver luogo entro 90 giorni dal termine del periodo indicato ai sensi dell’art 190 o dall’annullamento da parte del tribunale.

(4) L’Assemblea nazionale esercita le proprie funzioni nel periodo che intercorre dallo scioglimento o dal termine naturale del mandato fino al giorno che precede l’elezione della nuova Assemblea.

Art. 50 – Scioglimento dell’Assemblea nazionale prima del termine naturale della legislatura

(1) Il Presidente può sciogliere l’Assemblea nazionale se:

  1. a) l’Assemblea ha adottato a maggioranza assoulta una risoluzione di scioglimento;
  2. b) sono trascorsi tre anni dalle elezioni dell’Assemblea.

(2) Il Presidente supplente deve sciogliere l’Assemblea nazionale se:

  1. a) la carica di Presidente è vacante;
  2. b) l’Assemblea non elegge un nuovo Presidente entro 30 giorni dalla vacanza della carica di Presidente.

Art. 51 – Sedute e periodi in cui l’Assemblea non è in sessione

(1) Dopo le elezioni, la prima seduta dell’Assemblea nazionale deve aver luogo in una data e ad un orario stabilito dal Presidente della Corte Costituzionale, entro il termine di 14 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni. L’Assemblea stabilisce i periodi e la durata delle proprie sedute e dei periodi in cui non è in sessione.

(2) Il Presidente può convocare l’Assemblea in seduta straordinaria in ogni momento per affrontare questioni straordinarie.

(3)Riunioni dell’Assemblea al di fuori della sede del Parlamento sono permesse solo se lo richiedono l’interesse pubblico, ragioni di sicurezza e di opportunità, e quando lo prevede il regolamento interno dell’Assemblea.

Art. 52 – Speaker e Deputy Speaker

(1) Nel corso della prima seduta dopo le elezioni o ogni qualvolta la carica risulti vacante, l’Assemblea nazionale elegge tra i propri componenti uno Speaker ed un Deputy Speaker.

(2) Il Presidente della Corte Costituzionale presiede la seduta in occasione dell’elezione dello Speaker, o designa un altro giudice a farlo. Lo Speaker presiede la seduta in occasione dell’elezione del Deputy Speaker.

(3) Alle elezioni di Speaker e Deputy Speaker si applicano le procedure stabilite nella Parte A dell’Allegato 3[4].

(4) L’Assemblea nazionale può rimuovere dalla carica Speaker e Deputy Speaker sulla base di una risoluzione. La maggioranza dei componenti dell’Assemblea deve essere presente in aula quando tale risoluzione è adottata.

(5) Secondo le disposizioni del proprio regolamento, l’Assemblea nazionale può eleggere tra i propri componenti altri membri dell’ufficio di presidenza per assistere Speaker e Deputy Speaker.

Art. 53 – Decisioni

(1) Salvo diverse disposizioni della Costituzione:

  1. a) la maggioranza dei componenti dell’Assemblea nazionale deve essere presente per la votazione su un disegno di legge o su emendamenti ad un disegno di legge;
  2. b) almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea deve essere presente per la votazione su qualunque altra questione sottoposta all’Assemblea;
  3. c) tutte le questioni portate davanti all’Assemblea sono decise a maggioranza dei voti espressi.

(2) Colui che presiede una seduta dell’Assemblea nazionale non partecipa al voto, tuttavia:

  1. a) in caso di parità di voti ha l’obbligo di decidere con il proprio voto;
  2. b) nel caso in cui una questione debba essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei membri dell’Assemblea, può prendere parte alla votazione.

Art. 54 – Diritti di alcuni componenti del Cabinet nell’Assemblea nazionale

Il Presidente e ciascun componente del governo che non sia componente dell’Assemblea nazionale possono assistere e prendere la parola nell’Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Art. 55 – Poteri dell’Assemblea nazionale

(1) Nell’esercizio dei propri poteri legislativi, l’Assemblea nazionale ha facoltà di:

  1. a) prendere in esame, approvare, emendare o respingere ogni proposta di legge presentata di fronte all’Assemblea;
  2. b) proporre o istruire proposte di legge, eccetto le leggi di bilancio.

(2) L’Assemblea nazionale deve predisporre procedure:

  1. a) per assicurare che tutti gli organi esecutivi dello stato del livello di governo nazionale rispondano di fronte ad essa del proprio operato;
  2. b) vigilare:
  3. i) sull’esercizio dell’autorità esecutiva nazionale, ivi compresa l’attuazione delle leggi;
  4. ii) su ogni organo dello stato.

Art. 56 – Prove o informazioni presentate all’Assemblea nazionale

L’Assemblea nazionale o qualunque sua commissione può:

  1. a) convocare qualunque persona a comparire di fronte ad essa per testimoniare sotto giuramento o sotto promessa solenne o per fornire documentazione;
  2. b) richiedere a qualunque persona o istituzione di riferire ad essa;
  3. c) obbligare, sulla base della legge nazionale o del regolamento interno, qualunque persona o istituzione ad ottemperare alla convocazione o alle richieste ai sensi delle let. (a) o (b);
  4. d) ricevere petizioni, proteste e osservazioni da qualunque persona o istituzione che ne abbia interesse.

Art. 57 – Disposizioni, procedimenti e procedure interne dell’Assemblea Nazionale

(1) L’Assemblea nazionale può:

  1. a) stabilire e controllare le sue disposizioni, i suoi procedimenti e le sue procedure interne;
  2. b) adottare regolamenti riguardo al proprio funzionamento, nello specifico rispetto dei princìpi della democrazia rappresentativa e partecipata, della responsabilità, della trasparenza e del coinvolgimento dell’opinione pubblica.

(2) Il regolamento interno dell’Assemblea Nazionale deve stabilire:

  1. a) l’istituzione, la composizione, i poteri, le funzioni, le procedure e la durata delle sue commissioni;
  2. b) la partecipazione ai lavori dell’Assemblea e delle sue commissioni dei partiti di minoranza rappresentati nell’Assemblea nel rispetto della democrazia;
  3. c) l’assistenza finanziaria ed amministrativa per tutti i partiti rappresentati nell’Assemblea in misura proporzionale alla propria rappresentatività, al fine di permettere ai partiti e ai loro leader di adempiere alle loro funzioni in Assemblea in maniera efficace;
  4. d) il riconoscimento del leader del principale partito dell’opposizione nell’Assemblea quale “Leader dell’opposizione”.

Art. 58 – Privilegi

(1) I componenti del Governo ed i componenti dell’Assemblea nazionale:

  1. a) godono della libertà di parola nell’Assemblea e nelle sue commissioni, secondo le norme stabilite nei regolamenti parlamentari;
  2. b) non possono essere perseguiti civilmente o penalmente, non possono essere fermati o arrestati o citati per danni in relazione:
  3. i) a qualsiasi cosa abbiano detto, presentato o sottoposto all’attenzione dell’Assemblea e delle sue commissioni;
  4. ii) a qualsiasi rivelazione sia stata fatta a proposito di qualunque cosa essi abbiano detto, presentato ovvero sottoposto all’attenzione dell’Assemblea e delle sue commissioni.

(2) La legge nazionale può riconoscere altri privilegi e immunità all’Assemblea nazionale e ai componenti del governo e dell’Assemblea.

(3) Gli stipendi, le indennità ed i benefici dei componenti dell’Assemblea nazionale sono a carico del Fondo nazionale delle entrate.

Art. 59 – Accesso pubblico e partecipazione nell’Assemblea nazionale

(1) L’Assemblea nazionale ha l’obbligo di:

  1. a) agevolare la partecipazione pubblica ai procedimenti legislativi e agli altri procedimenti dell’Assemblea e delle sue commissioni;
  2. b) agire in maniera trasparente, garantendo la pubblicità delle proprie sedute e quelle delle commissioni; tuttavia è lecito prendere misure per:
  3. i) regolare l’accesso del pubblico, compreso quello dei media, all’Assemblea e alle commissioni;
  4. ii) richiedere la perquisizione di qualunque persona e, ove giustificato, rifiutare l’ingresso o espellere qualunque persona.

(2) L’Assemblea nazionale non può impedire l’accesso al pubblico, compresi i media, a sedute delle commissioni fatto salvo il caso in cui ciò sia ragionevole e giustificabile secondo i princìpi di una società aperta e democratica

Consiglio Nazionale delle Province

Art. 60 – Composizione del Consiglio Nazionale

(1) Il Consiglio nazionale delle province è composto da una sola delegazione per ciascuna provincia, formata da dieci delegati.

(2) I delegati sono:

  1. a) quattro delegati speciali:
  2. i) il presidente della provincia, o, nel caso in cui il presidente non sia disponibile, un componente dell’organo legislativo provinciale designato dal presidente o in via generale o per affrontare una questione specifica di fronte al Consiglio nazionale;
  3. ii) tre altri delegati speciali;
  4. b) sei delegati permanenti, nominati ai sensi dell’art. 61(2).

(3) Il presidente della provincia, o, nel caso in cui il presidente non sia disponibile, un componente dell’organo legislativo provinciale designato dal presidente guida la delegazione.

Art. 61 – Distribuzione dei delegati

(1) I partiti rappresentati nell’organo legislativo provinciale hanno diritto ad esprimere delegati nella delegazione della provincia secondo la formula stabilita nella Parte B dell’Allegato 3[5].

(2) Entro il termine di 30 giorni dalla proclamazioni dei risultati delle elezioni degli organi legislativi provinciali, tali organi devono:

  1. a) stabilire, in conformità con la legge nazionale, quanti delegati di ogni partito devono essere delegati permanenti e quanti speciali;
  2. b) nominare i delegati permanenti sulla base delle designazioni dei partiti.

(3) La legge nazionale di cui al comma (2)(a) deve tutelare la partecipazione dei partiti di minoranza alle delegazioni sia come delegati permanenti sia come delegati speciali, nel rispetto del principio democratico.

(4) L’organo legislativo, in accordo con il presidente della provincia ed i partiti che hanno diritto ad esprimere delegati speciali, nomina di volta in volta i delegati speciali tra i suoi componenti.

Art. 62 – Delegati permanenti

(1) Le persone nominate delegati permanenti devono essere eleggibili come componenti dell’organo legislativo provinciale.

(2) Se un componente di un organo legislativo provinciale è nominato delegato permanente, cessa di essere membro del legislativo.

(3) La durata in carica dei delegati permanenti cessa immediatamente prima della prima sessione del successivo organo legislativo provinciale.

(4) Una persona cessa di essere delegato permanente se:

  1. a) cessa di essere eleggibile come componente di un organo legislativo provinciale per qualunque altra ragione eccetto la nomina a delegato permanente;
  2. b) diventa componente del Governo;
  3. c) ha perso la fiducia dell’organo legislativo provinciale ed è revocata dal partito che l’ha nominata;
  4. d) cessa di essere componente del partito che l’ha nominata ed è revocata dal partito;
  5. e) non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale delle province senza autorizzazione nei casi in cui il regolamento del Consiglio prescrive la perdita della carica di delegato permanente.

(5) Le vacanze dei seggi dei delegati permanenti devono essere surrogate nei termini prescritti dalla legge nazionale.

(6) Prima di assumere le funzioni in seno al Consiglio Nazionale delle province, i delegati permanenti devono giurare o promettere solennemente fedeltà alla Repubblica e obbedienza alla Costituzione come prescritto dall’Allegato 2.

Art. 63 – Sedute del Consiglio Nazionale

(1) Il Consiglio nazionale delle province può stabilire la data di convocazione e la durata delle sedute nonché i periodi in cui non è in sessione.

(2) Il Presidente può convocare il Consiglio nazionale delle province in seduta straordinaria in ogni momento per affrontare questioni straordinarie.

(3)Riunioni del Consiglio nazionale delle province al di fuori della sede del Parlamento sono permesse solo se lo richiedono l’interesse pubblico, ragioni di sicurezza e di opportunità, e quando lo prevede il regolamento interno del Consiglio.

Art. 64 – Presidente e Vice-Presidente

(1) Il Consiglio nazionale delle province elegge tra i suoi componenti un presidente ed due vice-presidenti.

(2) Il presidente e uno dei vice-presidenti sono eletti tra i delegati permanenti per cinque anni, salvo nel caso in cui la durata del loro mandato di delegato permanente non cessi prima.

(3) Il secondo vice- presidente è eletto per un periodo di un anno, e delegati di province diverse si devono succedere nella carica, affinché tutte le province siano rappresentate.

(4) Il Presidente della Corte Costituzionale presiede la seduta in occasione dell’elezione del presidente del Consiglio nazionale delle province, o designa un altro giudice per farlo. Il presidente del Consiglio presiede la seduta in occasione dell’elezione del vice-presidente.

(5) All’elezione del presidente e del vice-presidente si applicano le procedute stabilite nella parte A dell’Allegato 3.

(6) Il Consiglio nazionale delle province può rimuovere presidente e vice-presidenti dalla loro carica.

(7) Secondo le norme stabilite dal regolamento, il Consiglio nazionale delle province può eleggere tra i delegati componenti dell’ufficio di presidenza per assistere il presidente ed i vice-presidenti.

Art. 65 – Decisioni

(1) Salvo quando la Costituzione preveda altrimenti:

  1. a) ogni provincia gode di un voto, che è espresso a nome della provincia da chi guida la delegazione;
  2. b) tutte le questioni sottoposte al Consiglio nazionale delle province sono considerate approvate con il voto favorevole di almeno cinque province.

(2) Una legge del Parlamento, approvata secondo le procedure di cui al comma (1) ovvero al comma (2) dell’art.76, stabilisce una procedura uniforme in base alla quale gli organi legislativi provinciali conferiscono alle loro delegazioni il potere di votare a loro nome.